Finora, al disoccupato percettore di Aspi o mini-Aspi che si venisse a rioccupare con lavoro dipendente, l'Inps sospendeva d'ufficio l'indennità sulla base della comunicazione fatta dal nuovo datore di lavoro fino a massimo sei mesi (oltre c'era decadenza).
Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi, tenendo però conto dei diversi tempi di sospensione (cinque giorni e non sei mesi).
Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l'Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:
- rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8 mila euro: scatta la sospensione dell'Aspi secondo la vecchia disciplina (cioè fino sei mesi);
- rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8mila euro: scatta la decadenza dall'Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
- rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato) con reddito annuo inferiore a 8 mila euro: l'Aspi non è sospesa né interrotta (il lavoratore, quindi, «cumula» Aspi e nuovo reddito).
Nell'ultimo caso la comunicazione all'Inps del reddito presunto annuo ai fini del cumulo, la deve fare il lavoratore entro un mese dall'inizio del nuovo rapporto .
In caso di mancata comunicazione :
- se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell'Aspi;
- se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza.
La trattenuta. Sempre relativamente all'ultimo caso di rioccupazione con cumulo dell'Aspi, l'Inps precisa che applicherà «le riduzioni dell'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012» (anche se la norma è espressamente ed esclusivamente riferita all'ipotesi di rioccupazione con «lavoro autonomo»). Pertanto l'Inps ridurrà l'Aspi dell'importo pari all'80% del nuovo reddito, con conguaglio d'ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.
Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi, tenendo però conto dei diversi tempi di sospensione (cinque giorni e non sei mesi).
Stesse regole per la Naspi che dal 01/05/2015 prenderà il posto dell'attuale Aspi e Mini-Aspi
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