La competenza a regolare e fornire le cure sanitarie è dello Stato e delle Regioni.
L’art. 35, comma 3, Decreto Legislativo n. 286/1998, Testo Unico sull’immigrazione prevede l’accesso ai programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva, secondo il principio in base al quale i minori stranieri hanno sempre diritto alle cure sanitarie e agli esami, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno e, quindi, indipendentemente dalla registrazione della presenza del minore presso la Questura o il Comune.
Ogni Regione e ASL prevede e rende disponibili le seguenti prestazioni:
- le vaccinazioni previste dalla normativa o nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni;
- gli interventi di profilassi internazionali;
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive e la bonifica di eventuali focolai.
Se i richiedenti le suddette prestazioni sono privi di risorse economiche, le cure sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale, mentre le prestazioni ospedaliere urgenti o essenziali sono a carico del Ministero dell’Interno.
È inoltre garantito l’accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, qualora siano urgenti o essenziali e continuative per malattia ed infortunio, così come previsto all’art. 35, comma 4 e seg., T.U. sull’immigrazione e all’art. 42, commi 4 e seg., DPR 394/1999, Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni,per gli stranieri privi di permesso di soggiorno, sono erogate utilizzando il codice regionale “Straniero Temporaneamente Presente”, abbreviato nell’acronimo STP, art. 42 del citato Regolamento di attuazione.
Nel caso il minore straniero non sia accompagnato, ovvero si trovi in Italia senza i genitori o altri adulti, che siano responsabili per lui, verrà affidato ad una struttura di accoglienza, che provvederà a contattare l’ASL, così da garantire al minore l’accesso agli esami e alle cure di cui ha bisogno.