La norma sulla nuova ricetta del Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del principio attivo al posto del nome commerciale del farmaco è in vigore. Sulla normale ricetta rossa deve ora comparire solo il nome della sostanza contenuta nel farmaco, cioè il principio attivo che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida e possa essere presentata dall'assistito in farmacia per acquistare il prodotto dal prezzo più basso. Il medico può aggiungere anche il nome commerciale di un farmaco, ma deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Il Ministero della Salute sottolinea che queste disposizioni "non riguardano le terapie croniche già in corso".Il legislatore, infatti, ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, spiega il ministero della Salute, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all'altro, seppur con la stessa composizione.
Il paziente, come previsto dal decreto 'Cresci Italia dello scorso gennaio, ha comunque la possibilità di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo, ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cittadino.
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