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domenica 23 maggio 2021

TRACCIABILITA' indispensabile al CAF per la dichiarazione 730 / redditi 2021

 Per evitare spiacevoli fraintendimenti con gli operatori dei Caf o i professionisti che si occupano di redigere le dichiarazioni dei redditi, è dunque opportuno ricordare le spese più diffuse rientranti nell'obbligo di tracciabilità: 

  • interessi passivi ed oneri accessori per mutuo relativo ad abitazione principale;
  • compensi pagati ad intermediari immobiliari per acquisto abitazione principale;
  • spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese per attività sportiva di bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni;
  • spese per frequenza di scuole dell'infanzia e secondarie di secondo grado;
  • spese universitarie;
  • spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
  • premi per assicurazioni sulla vita;
  • erogazioni liberali a favore dello Stato o di Onlus.

In mancanza di tracciabilità, per tali spese, non sarà possibile usufruire della detrazione fiscale.

fonte:fiscoetasse

mercoledì 14 aprile 2021

sabato 6 marzo 2021

detrazione pagamenti tracciabili , cose occorre per attestare tracciabilità fonte sole24ore

Con la dichiarazione di quest’anno 730/2021 contribuenti e intermediari si confronteranno per la prima volta con l’obbligo di pagamento tracciato per fruire delle detrazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Se la spesa è stata pagata in contanti, la detrazione è irrimediabilmente persa.

Tra i mezzi ammessi la normativa comprende il «versamento bancario o postale» ovvero «altri sistemi di pagamento» elencati dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e carte di debito. 
Più in generale l’Agenzia vuole che i pagamenti «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore». Pertanto occorre poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti.
Tra i mezzi ammessi la normativa comprende il «versamento bancario o postale» ovvero «altri sistemi di pagamento» elencati dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e carte di debito. Più in generale l’Agenzia vuole che i pagamenti «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore». Pertanto occorre poter documentare il flusso di denaro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti. Perciò:

  • pagamento con carta di credito : è sempre necessario l’estratto conto della carta per individuare i soggetti coinvolti, non essendo sufficiente la ricevuta Pos;
  • pagamento con carta di debito (bancomat): si ritiene sufficiente la ricevuta Pos ma si consiglia l’esibizione anche dell’estratto conto bancario collegato. Nel caso in cui non sia disponibile la ricevuta del Pos, l’estratto conto salva comunque la detrazione;
  • pagamento con carte prepagate: basta la ricevuta Pos, se questa non fosse disponibile (ad esempio per pagamento effettuato online) dovrebbe essere sufficiente la stampa dei movimenti dal sito o dall’app collegati alla carta;
  • pagamento con app o altri sistemi elettronici: non è necessario la ricevuta del Pos ma occorre sempre esibire l’estratto conto del mezzo elettronico, se disponibile, o la stampa della ricevuta elettronica della transazione in cui siano identificati i soggetti coinvolti.
fonte sole24ore