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sabato 24 novembre 2012

IRPEF scadenza versamento fine Novembre, tutto in una sola volta (lavorialternativi

fisco italiano, saldo dell'Imu, acconto Irpef 2012, Unico 2012, autotassazione, modello 730, Irpef, dichiarazione dei redditi, adempimenti fiscali, lotta all'evasione
Siamo arrivati al momento di regolare i conti con il fisco italiano, entro fine Novembre le tasche di tutti i contribuenti italiani saranno più leggerescade infatti il 30 novembre il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto Irpef 2012.
Acconto è un eufemismo, dato che negli anni questa scadenza è andata sempre più appesantendosi rispetto al "saldo", secondo una purtroppo diffusa tendenza ad anticipare l'imposta rispetto all'esercizio in cui il reddito tassabile è stato compiutamente prodotto, fin ad arrivare al livello attuale, pari al 96% complessivo dell'importo indicato al rigo RN33 del modello Unico 2012.
L'autotassazione in questione riguarda infatti coloro che hanno presentato tale modello, mentre chi si è servito del modello 730 non dovrà fare alcunché, perché l'acconto sarà trattenuto direttamente dalla busta paga o dalla pensione di novembre, che dunque sarà più "leggera" di quella del mese scorso.
Come per l'Imu, anche l'Irpef ha già visto una prima rata (pari al 40% dell'acconto), che dovrebbe già essere stata pagata a luglio (in un'unica soluzione o anche a rate, nel qual caso potreste aver appena terminato di pagarla in ottobre), mentre il restante 60% (non rateizzabile) andrà pagato come detto entro la fine del mese corrente.
Se la cifra indicata al rigo RN33 fosse risultata inferiore a 257,52 euro, il versamento sarebbe stato da effettuare in un'unica soluzione (entro il 30 novembre 2012), mentre se fosse stato inferiore a 52 euro non sarebbe stato neppure necessario pagare (né a luglio o né ora).

E chi fosse stato a credito col fisco?

Potrà sottrarre il credito risultante dalla precedente dichiarazione dei redditi dall'acconto 2012 dovuto, sempre che non abbiano già chiesto il rimborso o non abbiano utilizzato tale credito per compensare altre imposte o contributi. Un'ipotesi non peregrina visto la "ricchezza" di tassazioni cui sono ormai sottoposti gli italiani, che tra acconti, rateizzazioni e saldi rischiano davvero di non aver praticamente mai smesso di pagare imposte quest'anno, specie se liberi professionisti o imprenditori.

venerdì 15 giugno 2012

Ippoterapia e musicoterapia per disabili (cafitalia)


L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di dedurre le spese sostenute per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione di portatori di handicap. Per ottenere la deduzione occorre la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile e la fattura di un centro specializzato da cui risulti che le prestazioni sono state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Spese per la frequenza di palestre per motivi di salute (cafitalia)

La spesa sostenuta per la ginnastica effettuata per l'attività motoria finalizzata alla cura o alla prevenzione della propria patologia non può essere considerata spesa sanitaria e quindi non si può detrarre anche se le relative ricevute fiscali sono accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria. Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19/E del 1 giugno 2012. Pertanto, la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata come una qualsiasi spesa generica di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

sabato 9 giugno 2012

Detrazione spese mutuo ( QUALI ? )

Le spese ammesse alla detrazione 
La detrazione di imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, vale quindi il cosiddetto principio di cassa. 
Per esempio gli interessi passivi versati su una rata di mutuo con scadenza gennaio 2011, ma pagata a dicembre 2010, non possono essere portate in detrazione, mentre è possibile indicare gli interessi di una rata relativa al gennaio 2012, ma pagata nel dicembre 2011.

Gli oneri accessori che si possono detrarre
Oltre agli interessi passivi, il mutuatario può portare in detrazione una serie di oneri accessori. 
Tra questi, l'agenzia delle Entrate segnala:
• l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario , non quello per la vendita;
• le spese di perizia;
• le spese di istruttoria;
• la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
• la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
• la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
• le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
• le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
• l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
• l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono invece ammesse alla detrazione :
le spese di assicurazione dell'immobile;
le spese di mediazione immobiliare (vanno inserite nel rigo E17);
l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
le imposte di registro;
l'Iva;
le imposte ipotecarie e catastali. 
Non sono inoltre ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici. 

Chi ne ha diritto 
Per accedere all'agevolazione il mutuatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale entro l'anno dall'acquisto. Questa condizione deve naturalmente valere per tutto il periodo di imposta per il quale si chiedono le detrazioni. Il mutuo stipulato deve essere poi garantito da ipoteca. Non possono quindi fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento quali cambiali, aperture di credito in conto corrente (anche se garantite da ipoteca), cessioni di stipendio.

Il concetto di abitazione principale, spesso dibattuto, è stato chiarito una volta per tutte dall'agenzia delle Entrate: si tratta dell'abitazione nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente. In genere questa coincide con l'abitazione dove si ha la residenza anagrafica, anche se il contribuente può attestare - con un'autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso. E' inoltre possibile fruire della detrazione anche se l'immobile non è adibito ad abitazione principale nel caso di trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura, forze armate e forze di polizia.

La cointestazione 
I mutui che hanno più intestatari (in genere i due coniugi),in questo caso il diritto alla detrazione spetta a ciascun intestatario in proporzione alla propria quota. Vale la pena di notare che in caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 4mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi (e degli oneri) e non a ciascuna persona. Per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2mila euro ciascuno. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.

Rinegoziazione 
Può capitare che il mutuatario abbia rinegoziato il mutuo. In questo caso si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto di mutuo originario. Questo vale però solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e non è mutato l'immobile concesso in garanzia. Nel caso in cui il mutuatario abbia richiesto una cifra superiore alla residua quota di capitale, si ha diritto a una detrazione limitatamente al capitale residuo del mutuo originario.

sabato 2 giugno 2012

AG. ENTRATE , APERTURA su 36% , 55% , SPESE MEDICHE (AGENPARL)

Aperture del Fisco su bonus ristrutturazioni e spese sanitarie
La soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara riguarda l’intero anno 2011 e, in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio. 
Sul fronte spese sanitarie, l’Agenzia ammette in detrazione quelle sostenute per i dispositivi medici anche se acquistati in erboristeria e dà il suo lasciapassare, a certe condizioni, allo sconto del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”. 
Possibilità, per l’erede, di recuperare le detrazioni residue in un solo anno in caso di acquisto di un’autovettura da parte di una persona disabile, poi deceduta. 
Sono solo alcuni dei punti chiave della circolare n. 19/E (02), diffusa oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate mette a fuoco, nel dettaglio, la disciplina dei bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, delle detrazioni per spese sanitarie e carichi di famiglia e delle agevolazioni per le persone disabili. 
Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al Centro operativo - Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. L’obbligo di comunicazione al centro operativo è stato soppresso dal “decreto sviluppo” (Dl 70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011. Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell’amministratore - Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione. In caso di vendita, il nuovo proprietario “acquista” anche le detrazioni residue - La circolare chiarisce che in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile). 
Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. 
Spese sanitarie, disco verde a più vie - Dispositivi medici ammessi in detrazione anche se acquistati in erboristeria e ok allo sconto del 19% anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” (individuate dall’articolo 3 del Dm 29 marzo 2001) senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione. Agevolazioni disabili - Riguardo poi alle agevolazioni per le persone disabili, la circolare chiarisce che - in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali - l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue. 
Carichi di famiglia, a domanda risposta - La circolare si sofferma anche sulle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento ad alcuni casi particolari - come ad esempio la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro - sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite “buoni lavoro” per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale. In chiusura, il documento di prassi chiarisce le regole da seguire ai fini della verifica della soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o comunale all’Irpef, in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca. Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema. Così in una nota l'Agenzia delle Entrate.
A completamento dell'articolo leggi anche qui

martedì 22 maggio 2012

Chi vuole usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici

Le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici, costituiscono un interessante sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema degli immobili. Chi vuole usufruire delle detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici deve inviare .... (CONTINUA)....

martedì 15 maggio 2012

Detraibilità delle spese per le prestazioni del dietologo e del chiropratico (fiscooggi)


A quali condizioni sono detraibili le spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici? Per fruire della detrazione è sufficiente la fattura dello specialista oppure è necessaria anche la prescrizione medica.

Se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni , oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del ministero della Sanità 14 settembre 1994. 
Le prestazioni effettuate dai dietisti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è la fattura del dietista e la prescrizione del medico.

La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Poiché il ministero della Sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o in ortopedia. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

domenica 13 maggio 2012

detrazione 36% mantenerne i diritti in caso di vendita

È sufficiente optare in sede di rogito per il mantenimento del diritto in capo al venditore. L'opzione deve essere espressa. Occorre, cioè, dichiarare come clausola contrattuale che la detrazione del. 36%, per le quote non detratte anteriormente al rogito, permane in capo al venditore. In caso di mancata dichiarazione espressa il diritto si trasferisce automaticamente in capo all'acquirente.

lunedì 30 aprile 2012

Detrazione spese per contratti di locazione di studenti universitari (fisco7)

Gli studenti universitari fuori sede possono fruire di una detrazione del 19% dei canoni di locazione nel modello 730/2012 per la dichiarazione dei redditi del 2011 a particolari condizioni. Vediamo quali.
Chi può fruire della detrazione per studenti universitari
Possono beneficiare dell’agevolazione gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di una università situata in un comune diverso da quello di residenza e che hanno stipulato un contratto di locazione a canone convenzionale ai sensi della legge numero 431 del 9 dicembre 1998 o per canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari a carico.
Condizioni necessarie per fruire della detrazione
Per fruire della detrazione delle spese per canoni di locazione

giovedì 26 aprile 2012

Proroga 730 2012 per Caf e sostituti d’imposta

Per i lavoratori dipendenti e per i pensionati c’è più tempo per la dichiarazione dei redditi, ovverosia per la presentazione del modello 730 2012. A darne notizia in data odierna è stata l’Agenzia delle Entrate a seguito della firma di un apposito Decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. E così, ai fini della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2011, c’è tempo fino al 16 maggio del 2012 per la presentazione del modello 730 2012 al sostituto d’imposta, mentre per la presentazione del 730 2012 al Caf, oppure ad un professionista abilitato, il termine ultimo è ora quello del 20 giugno del 2012.

A seguito di tale proroga c’è di conseguenza uno slittamento di quelle che sono le scadenze che, nei confronti dei contribuenti, i sostituti di imposta ed i Caf dovranno rispettare. In accordo con quanto riportato dall’Amministrazione finanziaria dello Stato con un comunicato, la copia della dichiarazione i sostituti di imposta dovranno consegnarla al contribuente entro e non oltre la data del 15 giugno del 2012, mentre per i Caf e per gli intermediari abilitati il termine ultimo è quello del 2 luglio del 2012.

Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni al Fisco i professionisti abilitati ed i Caf possono effettuare le operazioni entro e non oltre il 12 luglio del 2012. Con lo stesso Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inoltre, è stata introdotta anche un’altra proroga, dal termine ultimo del 31 maggio al nuovo termine che slitta al2 luglio del 2012. Trattasi, nello specifico, della proroga per l’invio delle denunce dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per Legge supremi ed accessori incassati dalle compagnie.



Il modello 730/2012 può essere presentato entro il 30 aprile (per il 2012 prorogato al 16 maggio) al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio ( per il 2012 prorogato al 20 giugno) a un Caf o a un intermediario abilitato (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).
Entro il 31 maggio 2012 (per il 2012 prorogato al 15 giugno) il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno (per il 2012 prorogato al 2 luglio) al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riportano le principali date da ricordare per il modello 730:
AdempimentoAssistenza sostituti di impostaAssistenza Caf e professionisti abilitati
Comunicazione disponibilità a prestare assistenza fiscale15 gennaio
Consegna 730 da parte del dipendente/pensionato16 maggio20 giugno
Consegna 730 al dipendente/pensionato15 giugno2 luglio
Trasmissione 730 all'Agenzia delle Entrate12 luglio12 luglio
Presentazione 730 integrativo25 ottobre
Consegna copia 730 integrativo al dipendente/pensionato10 novembre

mercoledì 25 aprile 2012

il 730__Spese sanitarie_3--Spese per disabili_veicoli e cane guida















VEDI ULTERIORI INDICAZIONI (01)

il 730_Spese sanitarie_2


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il 730_Spese sanitarie_1




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Spese di istruzione nel modello 730: domande e risposte

D. Le spese per l’iscrizione all’università online o telematica sono detraibili? R. L’università online o telematica è semplicemente un’università privata. La norma prevede che le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria siano detraibili. Queste comprendono sia le tasse di immatricolazione sia di iscrizione, anche se riferite ad anni fuori corso, più
... [CONTINUA] ...

venerdì 6 aprile 2012

Proroga obbligo iscrizione sostituti per invio 730/4 telematico

Con il seguente comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate rende noto che :

 fino al 20 aprile saranno accolte le comunicazioni 

dell’indirizzo telematico necessario per ricevere il modello 730-4 online.

I sostituti d’imposta hanno, a disposizione venti giorni in più rispetto alla scadenza del 31 marzo iniziale.



Da quest’anno la comunicazione telematica è per tutti i datori di lavoro, ad eccezione di Inps e Ministero dell’economia e delle finanze.

mercoledì 21 marzo 2012

Dispositivi medici e preservativi, le regole per la detrazione

Vilma O. chiede:

I preservativi sono scaricabili dal 730? C'è bisogno di un'autocertificazione o altro? (Martina R.) 

Volevo alcune informazione circa la detraibilità dei dispositivi medici. La farmacia indica l'acquisto con un codice indicando anche il codice fiscale dell'interessato. Io ho sempre pensato che tali acquisti non fossero detraibili. Invece ho letto alcuni articoli da cui si deduce che se rientrano nella lista del Ministero della sanità (suppongo che sia la Classificazione nazionale dei dispositivi medici) sono detraibili. Io ho allora provato a cercare su tale elenco alcuni dei dispositivi che ho dovuto acquistare in questi giorni per mia mamma e che riguardano in particolare la cura di lesioni da decubito. Dall'elenco del Ministero i codici di cui sopra non sono riuscita a trovarne neanche uno. In più, mentre prima sullo scontrino della farmacia, c'era la descrizione di quanto acquistato, ora c'è solo il codice e non sempre mi ricordo di scrivere a cosa si riferisce l'acquisto, per cui anche per le spese fatte nel 2010 diventa difficile capire se trattasi di dispositivo ammesso nell'elenco del Ministero della Sanità. Sosteniamo inoltre una spesa veramente ingente per guanti monouso che però acquistiamo al supermercato: sulla scatola c'è scritto che è dispositivo medico classe 1 93 42/CEE - non c'è un codice riferibile al Ministero della Sanità. Sarebbe una spesa detraibile e come? Grazie. Cordiali saluti.

L'esperto risponde:



I preservativi danno diritto alla detrazione del 19% come spese sanitarie in quanto rientrano nella categoria dei dispositivi medici. Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 253/2009, per la detrazione, se acquistati al di fuori delle farmacie, è necessario che lo scontrino riporti chiaramente la descrizione del prodotto, mentre i dati fiscali possono essere autocertificati. Questo vale, ovviamente, anche in riferimento all'acquisto dei guanti di lattice relativamente al secondo quesito. Per quel che riguarda invece gli acquisti in farmacia la detrazione è ammessa solo per i dispositivi medici che rientrano nella classificazione nazionale.. (U9001)    

(15 marzo 2011)

Modello 730/2012: i dispositivi medici

Forniamo un chiarimento su spese sanitarie, mediche e, più in dettaglio,sui dispositivi medici e sulle detrazioni di cui il contribuente può fruire, per se e per i familiari a carico, grazie alla compilazione del Modello 730/2012.
Nel rigo E1 del 730 è possibile indicare le spese sanitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari fiscalmente a carico.
Le spese sanitarie di cui trattasi sono quelle tassativamente previste dall’art.15, comma 1, lettera c), del TUIR, quindi:
•    mediche;
•    di assistenza specifica;
•    chirurgiche;
•    per prestazioni specialistiche;
•    per protesi dentarie e sanitarie in genere;
•    per dispositivi medici.
L’identificazione dei dispositivi medici ha creato non pochi problemi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno.
In proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 20/E del 13/05/2011, tenendo conto anche di quanto previsto dal Ministero delle Salute, definendo il termine “dispositivo medico” 
e indicando anche l’elenco, non esaustivo, di quelli d’uso più comune, al fine di una più facile identificazione.
Nella suddetta Circolare è riportato: “sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.”
La detraibilità per l’acquisto, la manutenzione o l’affitto di dispositivi medici è ammessa solo nel caso in cui nello scontrino o nella fattura siano riportati il soggetto che ha sostenuto la spesa ed una chiara descrizione del prodotto che deve essere obbligatoriamente contrassegnato dallamarcatura CE da parte del produttore, in base a quanto previsto dalle Direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE, 98/79/CE.
Nel caso di spesa sostenuta per un prodotto ricompreso nell’elenco dei dispositivi medici fornito dal Ministero della Salute, riportato nella Circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata e di seguito allegato,  non è necessario, ai fini della detraibilità, verificare se lo stesso sia compreso nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili, ma è sufficiente la documentazione dalla quale risulti che il dispositivo è marcato CE.
Inoltre, nel caso in cui nel documento rilasciato dal rivenditore non siano riportati i dati del soggetto che ha sostenuto la spesa, è possibile autocertificare che l’acquisto del prodotto è necessario per una patologia del contribuente o di un familiare a suo carico.
E’ utile ricordare che tra i dispositivi medici detraibili rientra non solo il materasso antidecubito ma anche quello ortopedico, sempre nel rispetto dei requisiti sopra esposti.
Si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune, come da allegato alla Circolare 20/E (qui):
1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della
misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per
la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito
2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il
decreto legislativo n. 332 del 2000
•    Contenitori campioni (urine, feci)
•    Test di gravidanza
•    Test di ovulazione
•    Test menopausa
•    Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
•    Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
•    Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
•    Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
•    Test autodiagnosi prostata PSA
•    Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
•    Test per la rilevazione di sangue occulto
Autore: Annalisa Fedrigo – Centro Studi CGN

Scontrino Farmacia ? Le spese mediche detraibili nel modello 730/2012

Le spese mediche sostenute nell’interesse proprio o dei familiari a proprio carico sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi purché documentate da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) e danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta dedotta la franchigia di Euro 129,11.
La fattura e lo scontrino fiscale parlante devono contenere la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale ed il codice fiscale del destinatario.
Giova ricordare, in riferimento alla natura dei farmaci, che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso di farmaci contrassegnati dai seguenti codici, diciture o sigle:
  • OTC per farmaci da banco
  • SOP per farmaco senza ricetta
  • Farmaci di fascia C
  • Farmaci contrassegnati dalle diciture “omeopatico”, “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione”, “automedicazione”, “etico”, “ticket” o analoghe
  • Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: “F.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen.” o analoghe.
Il cosiddetto “scontrino parlante” della farmacia ai fini della detraibilità delle spese mediche,  deve indicare il codice alfanumerico AIC e non più la denominazione commerciale dei medicinali acquistati.
Il codice alfanumerico AIC è un codice rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che permette di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica in luogo dell’indicazione del nome del farmaco. Ciò si è reso necessario a seguito di un chiarimento del Garante della Privacy al fine di garantire e tutelare la riservatezza dei contribuenti.
Le spese mediche per acquisto di farmaci sostenute nel proprio interesse e nell’interesse dei figli/familiari a carico possono, quindi, essere detratte documentando con lo scontrino fiscale l’acquisto e non è più necessario conservare copia della prescrizione medica o della ricetta rilasciata dal medico di base in quanto dallo stesso scontrino parlante si evince la natura e la qualità del