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sabato 3 gennaio 2015

LAVORI USURANTI 2015 DOMANDA DI PENSIONE ENTRO 01/03/2015

Con il mess.9963 del 30/12/2014 (qui)  l'INPS dà indicazioni per l'accesso alla pensione dei lavoratori che sono impiegati in attività cosiddette "usuranti".

La domanda di prepensionamento (che può portare ad un riduzione di 5 anni) , devono essere fatte , entro lo 01/03/2015 per chi matura il diritto alla pensione nel corso dello stesso anno 2015.

L'Inps comunicherà, agli interessati, l'accoglimento dell'istanza, entro il termine del 30 ottobre 2015. 

Le tipologie di lavori usuranti si distinguono in tre categorie: 

  1. lavori faticosi e pesanti, quali ad esempio: lavoro in miniera, cave, in galleria, lavori in produzioni insalubri, altiforni, catene di montaggio e similari; ma anche addetti al trasporto collettivo su gomma o su rotaia o marittimo, o trasporto merci , lavoratori notturni con un minimo di 78 giornate annue con successivi scaglioni e fino ad arrivare all'intero anno(in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3)
  2. lavoratori notturni con un minimo di 64 giornate annue con successivi scaglioni e fino ad arrivare all'intero anno (in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3)
  3. lavoratori notturni con un minimo di 72 giornate annue con successivi scaglioni e fino ad arrivare all'intero anno (in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3).

mercoledì 16 gennaio 2013

lavori usuranti pensione anticipata domanda all'INPS entro 01/03 (blitzquotidiano)


Chi ha fatto lavori usuranti e vuole sfuggire alla riforma Fornero e andare in pensione quest’anno ha tempo fino al 1° marzo per presentare la domanda. 


Basta che abbia almeno 61 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi (la quota dev’essere almeno di 97,3).

INPS : MESSAGGIO 876 15/01/2013 definisce i parametri  (qui)

Per i lavoratori autonomi la soglia minima di età anagrafica è di 62 anni e tre mesi. Potranno essere esentati dai nuovi requisiti anche i lavoratori che hanno fatto almeno 64 notti in un anno, per almeno 7 anni nell’ultimo decennio.
La riforma Fornero prevede invece che i lavoratori possano andare in pensione solo dopo aver raggiunto i 63 anni e tre mesi di età e 30 anni di contributi.
Ai lavoratori che svolgono attività usuranti continueranno ad applicarsi le “finestre mobili”: i tempi, quindi, slitteranno di un anno per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per quelli autonomi.
Se la domanda viene presentata in ritardo di un mese la pensione anticipata slitta di un mese, se il ritardo nella presentazione è di due o tre mesi la pensione slitta di due mesi. Per ritardi superiori a tre mesi la pensione slitterà di tre mesi.

domenica 4 novembre 2012

La nuova PENSIONE ANTICIPATA (50epiù)

I requisiti maturati entro il 2011
La riforma ha previsto una linea di demarcazione tra chi alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità con la previgente normativa, cioè ha raggiunto 40 anni di contributi o quota ’96 (per i dipendenti, 60 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi) o quota ’97 (per gli autonomi, 61 anni e 36 anni di contributi oppure 62 e 35) e chi, non avendo raggiunto i requisiti, è soggetto alle nuove regole che, di fatto, aboliscono la pensione di anzianità.

I primi ottengono la pensione una volta trascorsi 12 o 18 mesi (rispettivamente per i dipendenti e per gli autonomi) dal compimento dei requisiti: il trattamento pensionistico viene messo in pagamento dal mese successivo.
Per gli altri, invece, le nuove regole portano, come si è detto, alla cancellazione della pensione di anzianità ed introducono, come alternativa alla pensione di vecchiaia, la pensione anticipata.

La pensione anticipata: nuovi requisiti
La legge, dunque, differenzia i nuovi requisiti per sesso:

  • - Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi, dal 1° gennaio 2012, per maturare il diritto alla pensione anticipata occorrono 42 anni e un mese di contributi, elevati a 42 anni e due mesi dal 2013 e 42 anni e tre mesi dal 2014;
  • - Per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e per le lavoratrici autonome, dal 1° gennaio 2012, occorrono 41 anni e un mese di contributi, elevati a 41 anni e due mesi nel 2013 e a 41 anni e tre mesi dal 2014.

Abolite le finestre mobili
E’ stata, poi, abolita la “finestra mobile” in quanto il rinvio della corresponsione della pensione (12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi) è stato inglobato nei nuovi requisiti di anzianità contributiva.

L’adeguamento contributivo alla speranza di vita
In ogni caso, dal 2013, le anzianità contributive saranno aumentate per effetti degli adeguamenti alla speranza di vita.
Per la pensione anticipata, quindi, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, dal 2013 saranno necessari 42 anni e cinque mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e cinque mesi per le donne.
Il requisito contributivo continuerà ad aumentare nel 2016 (si ipotizzano tre mesi) e nel 2019 (sempre tre mesi). Gli adeguamenti successivi avranno cadenza biennale e non più triennale.

La penalità per i pensionati con meno di 62 anni
La pensione anticipata comporta anche una penalizzazione per coloro che vanno in pensione con una età inferiore a 62 anni. Si tratta di un taglio dell’assegno pensionistico per la quota di contributi maturati prima del 2012.
Detta penalizzazione, così come indicato nella tabella riassuntiva (tabella 1) è dell’1% e del 2%, rispettivamente, per chi va in pensione a 61 anni e a 60 anni. Il taglio è poi del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni.
Va detto, poi, che detta riduzione in percentuale non si applica ai lavoratori che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, a condizione che la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da “lavoro effettivo”, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, di servizio militare, di infortunio, di malattia e di cassa integrazione ordinaria.

Il correttivo per i lavoratori dipendenti del settore privato
Per attenuare gli effetti distorsivi derivanti dall’innalzamento repentino dei requisiti, in via eccezionale, è stato previsto che i lavoratori dipendenti (uomini e donne) del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 maturano un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e che raggiungono i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità entro il 31 dicembre 2012, vale a dire “quota 96” (con almeno 60 anni di età), possono conseguire la pensione anticipata a 64 anni.

Per fare un esempio, un lavoratore nato nel 1952, che nel 2012 raggiunge 36 anni di contributi, e, quindi, avrebbe maturato i requisiti per la pensione con quota 96, con le nuove regole sarebbe dovuto andare in pensione nel 2018. Con il correttivo, potrà andare in pensione nel 2016, a 64 anni.
Il requisito, comunque, dei 35 anni di contribuzione deve in ogni caso essere perfezionato sulla base della previgente normativa con esclusione quindi della contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

La possibilità di pensionamento a 63 anni
Per tutti i lavoratori iscritti al sistema pensionistico che hanno il primo contributo versato o accreditato dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo, la legge di riforma ha previsto la possibilità di accesso al pensionamento anticipato a condizione che abbiano:
- un’età anagrafica non inferiore a 63 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva “effettiva”;
- un importo di pensione maturata, alla decorrenza, di valore non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno sociale (circa 1.200 euro mensili nel 2012) rivalutato in base alla variazione medie quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo).
Per contribuzione “effettiva”, poi, si intende quella versata e cioè: obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella figurativa a qualsiasi titolo.
La tabella 2 riporta i requisiti richiesti per questa tipologia di pensione anticipata.

L’opzione per le lavoratrici dipendenti e autonome
La riforma ha confermato, infine, la possibilità di uscita a 57 anni (per le dipendenti private e pubbliche) e a 58 anni (per le lavoratrici autonome) che optano per il calcolo della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Questa possibilità è stata prevista, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015. I requisiti anagrafici vanno abbinati ad almeno 35 anni di contributi.
A tal proposito l’Inps ha chiarito che detta opzione può essere esercitata a condizione che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, compresa la finestra mobile e l’adeguamento alla speranza di vita. In pratica, considerando la finestra mobile di 12 o 18 mesi, a secondo che si tratti di lavoratrice dipendente o autonoma, e i 3 mesi, già certificati dal 2013, per l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, secondo l’Inps, per poter beneficiare dell’opzione in esame occorre aver maturato i requisiti richiesti entro il mese di agosto 2014 per le lavoratrici dipendenti e entro il mese di febbraio 2014 per le lavoratrici autonome.


E’ opportuno, comunque, data la complessa e particolare applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del patronato 50&Più Enasco che, gratuitamente e presenti con le sue sedi su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.











mercoledì 8 agosto 2012

Parte la procedura on line per richiedere la Carta blu UE per gli extracomunitari altamente qualificati

Dall’8 agosto 2012, a partire dalle ore 8, è possibile inviare telematicamente agli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture competenti, le richieste di Carta Blu UE per i lavoratori stranieri altamente qualificati.

come si richiede (01) - (02)



La Prefettura e la Camera di Commercio di Firenze nel marzo 2013 hanno realizzato la guida 


dedicata alla Blue card (carta blu), introdotta nell'estate 2012

La Blue Card è un  nuovo tipo di permesso di ingresso e soggiorno in Italia per lavoratori stranieri altamente qualificati al di fuori delle quote stabilite con i decreti sui flussi.

La guida spiega quali sono i requisiti e le modalità per richiedere la blue card, i documenti da presentare e le professionalità interessate. La pubblicazione è scaricabile dal sito Immigrazione Toscana  e dal sito del Ministero dell’Interno.

Per quanto riguarda il tipo d inquadramento professionale, si tratta soprattutto di: dirigenti, responsabili di settore e docenti, manager, analisti e ingegneri con funzioni direttive.

giovedì 26 luglio 2012

nasce la carta blu UE per cittadini extra UE (lavoroediritti)

Con la G.U. del 24 luglio 2012 il 



attua la Dir. 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. 


Il decreto introduce nel nostro ordinamento la :

che verrà rilasciata a lavoratori stranieri altamente qualificati che potranno liberamente entrare e soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote.
Il provvedimento, che entrerà in vigore l’8 agosto 2012, introduce due nuovi articoli nell’impianto normativo vigente in materia di immigrazione

l’articolo 27 quater e l’articolo 9 ter.

In particolare si individua una nuova categoria di lavoratori :




che può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi) e introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

L’articolo 27 quater prevede la possibilità di ingresso in Italia, per periodi superiori a tre mesi, a prescindere dalle quote stabilite dal governo con i decreti flussi e, in ogni periodo dell’anno ai lavoratori altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica.

Si considerano altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:
di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”.


Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio. Limitatamene all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007. Presentazione della domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati

La domanda e’ presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo; a questa procedure si applicano le disposizioni dell’art 22 del testo sull’immigrazione. Il datore di lavoro, deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita’ lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;

c) l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L’importo è pari a 24.789 euro (8.263*3). (comma 5 art 27 quater).


Lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell’effettiva residenza all’estero.


Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati:
ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti;
qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all’articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore;
se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis codice penale o, per reati previsti dall’articolo 22, comma 12.
La carta blu UE


Il decreto introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.


Conformemente alla direttiva, si prevedono per il titolare di Carta blu UE, limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia ai cambiamenti di datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’articolo 29 del T.U. immigrazione.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu’ le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;

d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
Titolari di carta blu UE rilasciata da altro Stato membro


Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da tale Stato può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di un’attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
L’articolo 9 ter, introdotto dal nuovo provvedimento, regola lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro stato membro.

È comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.



altre fonti : (01 - ASGI) - (02 - cinformi)



domenica 18 marzo 2012

BLUE CARD

Nell'ambito dell'attuazione delle direttive comunitarie, il Consiglio dei Ministri del 16/03/2012 ha approvato uno schema decreto legislativo che regolamenta le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Blue Card).
L'approvazione dello schema di decreto legislativo recepisce la direttiva del Consiglio europeo del 25 maggio 2009 e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona in tema di crescita sostenibile con nuovi e qualificati posti di lavoro. La strategia di Lisbona, infatti, ha previsto di "attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi extracomunitari", pur sempre nel rispetto del principio di preferenza comunitaria.
Lo scopo è quello di riconoscere alla migrazione legale un ruolo di rafforzamento dell'economia e della conoscenza europee, incrementando al tempo stesso la competitività delle imprese e la capacità di attrarre lavoratori stranieri di alto profilo formativo e professionale. Lo schema di decreto in questione integra il vigente quadro normativo (Testo unico dell'immigrazione), facilita l'ammissione di tali cittadini nel territorio europeo e nazionale e armonizza le condizioni del loro ingresso e soggiorno, prevedendo l'introduzione di una nuova tipologia di titolo di soggiorno, denominato 'Blue Card'.

ALTRA FONTE (01)

giovedì 16 febbraio 2012

Riconoscimento qualifica di Estetista


La Commissione Europa ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche che si riferisce a tutte le professioni regolamentate, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative.
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE, recepita nel decreto leg.vo n. 206 del 9 novembre 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, ha competenza per il riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista, conseguita all’estero.
Pertanto, il cittadino in possesso di un titolo professionale di estetista, conseguito all’estero, può richiederne il riconoscimento in Italia, presentando un’istanza diretta a questa Amministrazione per raccomandata (AR), indirizzata a:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
DG POF – Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione – Div. I
Via fornovo, 8
00195 ROMA
I moduli per la presentazione dell’istanza e l’elenco della documentazione sono scaricabili  dal sito, secondo le seguenti indicazioni:
  • Riconoscimento titolo professionale di estetista conseguito in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.): compilare la domanda nell’apposito modello (doc, 41 Kb), tenendo presente le indicazioni e l’elenco dei documenti richiesti da allegare.
  • Riconoscimento titolo di studio professionale di estetista conseguito in un Paese extracomunitario: compilare la domanda usando l’apposito modello (doc, 42 Kb), tenendo presente le indicazioni e l’elenco dei documenti richiesti da allegare.
  • Riconoscimento del titolo di studio professionale di estetista per ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo: compilare la dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività professionale usando l'apposito modello (doc, 42 Kb), tenendo presente le indicazioni e l’elenco dei documenti richiesti da allegare.
Il sistema di riconoscimento della qualifica professionale di estetista prevede una specifica procedura che si articola in 4 passaggi:
  1. Presentazione della domanda. Il Ministero del Lavoro, una volta ricevuta la domanda di riconoscimento verifica il possesso dei requisiti formali. Se l’Amministrazione lo ritiene necessario, può richiedere l’integrazione della documentazione presentata.
  2. Esame della domanda. Per la fase dell’istruttoria, ovvero valutazione dei diplomi, dei certificati o degli attestati presentati e l’accertamento della validità e autenticità dei titoli, il relativo valore formativo, la comparazione del programma di studi straniero con quello previsto dalla normativa nazionale, la regolamentazione professionale esistente nel paese di conseguimento e, se documentata, l’esperienza professionale svolta nel settore di competenza, l’Amministrazione ha tre mesi di tempo per l’esame della domanda e giungere ad una decisione. Al fine di procedere alla valutazione della domanda, laddove non vi siano casi analoghi, l’Amministrazione si avvale del coordinamento interministeriale (Conferenza dei servizi), dove viene acquisito anche il parere dei Rappresentanti della Categoria (CNA e Confartigianato).
  3. Esito della valutazione. Se l’esito della valutazione è positivo, si procede con il riconoscimento del titolo. Alternativamente, qualora venissero individuate differenze sostanziali nella formazione professionale acquisita nel paese di provenienza (durata o contenuti), si procede con l’applicazione di una misura compensativa.
  4. Superamento della misura compensativa. La misura compensativa ha lo scopo di colmare la differenza professionale riscontrata attraverso una prova d’esame o in un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente solo nei casi di cittadini comunitari, organizzati presso un struttura autorizzata dalla Regione in cui il beneficiario risiede. L’eventuale esperienza professionale maturata in un paese comunitario o in Italia, se adeguatamente certificata da un’Autorità pubblica, può essere valutata al momento dell’applicazione della misura compensativa.
Normativa e documenti utili 

L’elenco delle professioni regolamentate in Italia con le relative Autorità competenti al riconoscimento può essere consultato sul sito delle Politiche comunitarie.

Per il riconoscimento di tutti i titoli di studio si può visitare il sito del CIMEA - Centro di Informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche.

Per quanto riguarda i titoli professionali di massaggiatore, ricostruzione delle unghie (onicotecnico) ed eventuali altre figure professionali inerenti il campo estetico, tali mansioni possono essere esercitate dai cittadini in possesso della qualifica professionale di estetista, disciplinata dalla legge n. 1 del 4 gennaio 1990.




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