giovedì 26 luglio 2012

nasce la carta blu UE per cittadini extra UE (lavoroediritti)

Con la G.U. del 24 luglio 2012 il 



attua la Dir. 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. 


Il decreto introduce nel nostro ordinamento la :

che verrà rilasciata a lavoratori stranieri altamente qualificati che potranno liberamente entrare e soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote.
Il provvedimento, che entrerà in vigore l’8 agosto 2012, introduce due nuovi articoli nell’impianto normativo vigente in materia di immigrazione

l’articolo 27 quater e l’articolo 9 ter.

In particolare si individua una nuova categoria di lavoratori :




che può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi) e introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

L’articolo 27 quater prevede la possibilità di ingresso in Italia, per periodi superiori a tre mesi, a prescindere dalle quote stabilite dal governo con i decreti flussi e, in ogni periodo dell’anno ai lavoratori altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica.

Si considerano altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:
di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”.


Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio. Limitatamene all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007. Presentazione della domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati

La domanda e’ presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo; a questa procedure si applicano le disposizioni dell’art 22 del testo sull’immigrazione. Il datore di lavoro, deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita’ lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;

c) l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L’importo è pari a 24.789 euro (8.263*3). (comma 5 art 27 quater).


Lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell’effettiva residenza all’estero.


Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati:
ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti;
qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all’articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore;
se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis codice penale o, per reati previsti dall’articolo 22, comma 12.
La carta blu UE


Il decreto introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.


Conformemente alla direttiva, si prevedono per il titolare di Carta blu UE, limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia ai cambiamenti di datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’articolo 29 del T.U. immigrazione.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu’ le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;

d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
Titolari di carta blu UE rilasciata da altro Stato membro


Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da tale Stato può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di un’attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
L’articolo 9 ter, introdotto dal nuovo provvedimento, regola lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro stato membro.

È comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.



altre fonti : (01 - ASGI) - (02 - cinformi)



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