Visualizzazione post con etichetta esodati decreto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta esodati decreto. Mostra tutti i post

sabato 9 marzo 2013

NUOVO DECRETO ESODATI (il 3°)





mercoledì 23 gennaio 2013

Al traguardo i primi esodati , firmato il decreto per la seconda tranche (rassegna stampa METAPING da:sole24)

Il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero ha reso noto che ad inizio febbraio verranno spedite le prime lettere di ammissione alla salvaguardia per i primi 65mila lavoratori

La notizia rasserena gli animi dei potenziali salvaguardati, preoccupati dal fatto che da mesi attendono la chiusura della procedura avviata in estate.

Ora ci si concentra sul secondo scaglione, quello che comprende 55mila persone. (Lavoratori salvaguardati dal provvedimento inserito nella spending review estiva (Dl 95/2012 convertito con la legge 135/2012) e dal successivo decreto attuativo ministeriale dell’8 ottobre 2012.)
Il decreto che se ne occupa, pubblicato lunedì scorso sulla Gazzetta Ufficiale interpreta la legge 135/2012 che prevede la salvaguardia dei contributori volontari e dei cessati che con le vecchie regole avrebbero maturato la decorrenza della pensione tra il 24° e il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011. 

Il decreto, invece, salvaguarda chi matura i requisiti entro il 36° mese. Ciò consente di recuperare gli esclusi dal primo blocco. 

Entro il 20 febbraio le imprese dovranno fornire al Ministero l'elenco dei soggetti coinvolti.

fonte:(rassegna stampa METAPING da :sole24)

lunedì 8 ottobre 2012

Esodati: firmato Decreto attuativo per 55mila salvaguardati (borsaforextradingfinanza / pmi)

È arrivata in extremis la firma al decreto attuativo della misura contenuta nella Legge di Spending Review e che salva altri 55 mila esodati dalla riforma delle pensioni. 

A firmare il provvedimento, il ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, di concerto con quello del Welfare, Elsa Fornero. 

La scadenza per il decreto attuativo, lo ricordiamo, era fissata per il 6 ottobre (ossia 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto sulla revisione della spesa pubblica).

Dopo due mesi di attesa, il decreto attuativo tutelerà finalmente altri 55mila lavoratori, che possono tirare un sospiro di sollievo.Tra questi, anche circa 600 lavoratori dello stabilimento FIAT di Termini Imerese.

Leggi chi sono i 55mila nuovi esodati
Attenzione:   non andranno tutti in pensione ma per molti esodati la prospettiva è un sussidio (DM 6825 il testo) , quando non il reintegro        al lavoro.

In generale, questo secondo provvedimento tutela per altri 12 mesi coloro avevano intrapreso la strada dei contributi volontari – saranno tutelati coloro che possono andare in pensione con i requisiti pre-riforma entro tre anni dall’entrata in vigore dal decreto Salva-Italia (dicembre 2011) – oppure che avevano lasciato il lavoro in base ad accordi individuali o collettivi.

Il decreto attuativo, in particolare, sblocca il destino di quei lavoratori per i quali entro il 31 dicembre 2011 sono stati conclusi in sede governativa accordi che prevedono il ricorso ad ammortizzatori sociali, mobilità e mobilità lunga.


La misura di salvaguardia (contenuta nell’articolo 22 del DL 95/2012 convertito dalla legge 135 del 7 Agosto 2012), allarga la platea degli esodati rispetto al primo decreto, che salvava 65 mila lavoratori dopo un balletto di numeri tra Ministero, INPS, sindacati e parti sociali.

Il panorama complessivo degli esodati era però ben più cospicuo, tanto da richiedere un secondo provvedimento: per l’appunto quello in Spending Review, per i 55mila individuati in base alle stime del Ministero del Lavoro.

Complessivamente, tra il vecchio Decreto Fornero e Spending Review sono 120mila gli esodati salvaguardati rispetto ad una platea che potrebbe sfiorare le 400mila unità.

Per questo, è in arrivo un terzo decreto (la proposta di legge n. 5103) (DDL5103): un ddl per rivedere i requisiti per maturare il diritto alla pensione imposti dalla riforma Fornero, appena approvato all’unanimità in Commissione Lavoro alla Camera.





L'approfondimento (PMI)
fonte:borsaforextradingfinanza / pmi

fonti alternative : (01) - (02)

mercoledì 8 agosto 2012

Esodati: i prossimi 55mila salvati (businessvox)

A che punto siamo relativamente ai nuovi lavoratori salvaguardati dalla Spending Review ? Rientrano costoro nelle condizioni imposte dal Decreto Fornero firmato lo scorso 1° Giugno? 
Il governo ha predisposto l'estensione della tutela per un numero massimo pari a 55mila lavoratori. Il provvedimento è contenuto nell'articolo 22 del Decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 e porta così a 120mila il numero di soggetti che complessivamente potranno beneficiare delle regole di accesso alla pensione e delle decorrenze vigenti alla data del 6 Dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Riforma delle pensioni targata Fornero). 
Gli ulteriori 55mila lavoratori interessati sono stati così determinati:
a) lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta';
c) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
d) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
L'articolo dovrà essere successivamente attuato da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 95/2012. 
Il nuovo provvedimento non altera i requisiti indicati nel decreto firmato il 1° Giugno riguardante i 65mila salvaguardati i quali mantengono dunque le regole e le modalità di accesso ivi contenuti.  

giovedì 2 agosto 2012

Conto alla rovescia per gli esodati (documenti per le istanze)

Via libera alle richieste dei benefici da parte dei «salvaguardati» dalla riforma Fornero delle pensioni (cosiddetti esodati). Chi intende pensionarsi in base ai vecchi requisiti vigenti al 31 dicembre 2011 è tenuto a presentare apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro (dtl) entro il 21 novembre.
L'obbligo non ricade su tutti i potenziali interessati, ma solo sui lavoratori in esonero dal servizio, su quelli in congedo straordinario per assistere figli disabili gravi e su quelli che hanno chiuso il rapporto di lavoro contando su incentivi all'esodo. Le domande vanno presentate tramite Pec  , posta elettronica certificata, o tramite canale postale ordinario (raccomandata a/r). L'esito delle richieste si saprà entro il 21 dicembre. 

A stabilirlo, tra l'altro, la circolare n. 19/2012 del ministero del lavoro.
La circolare n. 19/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone, in attuazione del decreto interministeriale Lavoro/Economia del 1° giugno 2012, fasi e modalità operative delle Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici previsti per i lavoratori cosiddetti “salvaguardati”. Dette Commissioni, costituite presso le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, sono composte da due funzionari della competente Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell’Inps designato dal Direttore provinciale dell’Istituto. Le domande di accesso al beneficio potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro all’indirizzo di posta certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata A/R. 
Si ricorda che le categorie dei potenziali beneficiari, indicate nel decreto interministeriale Lavoro-Economia del 1° giugno 2012, sono: i lavoratori esonerati dal servizio, i lavoratori in congedo per assistere i figli disabili, i lavoratori esodati (che hanno cessato l`attività a fronte di accordi collettivi o individuali)
Le istanze devono essere recapitate, entro il 21 novembre 2012, all’indirizzo Pec delle Dtl di competenza, all’indirizzo e-mail dedicato o con raccomandata A/R dai diretti interessati o dai soggetti abilitati. 
Indirizzi Pec e e-mail sono elencati in allegato alla circolare (pg.11-13)
Pervenuta la richiesta di accesso al beneficio - ex Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, e Dl 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012 - i direttori delle Dtl hanno l’obbligo di comunicare entro 10 giorni il nominativo del responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze. 
Entro il 21 dicembre 2012 dovranno essere assunte le decisioni da parte delle Commissioni. 
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’interessato di eventuale diniego, lo stesso potrà proporre ricorso in via amministrativa presso le Dtl che hanno respinto la richiesta.
La relativa modulistica e il modello di istanza sono disponibili in formato pdf sui siti internet del Ministero (www.lavoro.gov.it) . 


COPIA DEL SITO:

Lavoratori 'Salvaguardati'

Emanata la circolare n. 19 del 31 luglio 2012, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri in una delle quattro sotto indicate categorie:
  • lettera e), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012
lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 - l'istituto dell'esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
  • lettera f), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012
lavoratore che alla data del 31 ottobre 2011 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale maturi, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
  • lettera g), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012
lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
  • lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012
lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

Circolare n. 19 del 31 luglio 2012 (formato .pdf 1,34 Mb)

Modulo Istanza (formato .pdf 184 Kb - editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera e (formato .pdf 130 Kb - editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera f (formato .pdf 130 Kb - editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera g (formato .pdf 130 Kb - editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera h (formato .pdf 130 Kb - editabile)


L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici. 

La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da copia di un documento di identità.
L’Inps, intanto, ha già dato il via al piano operativo per la verifica del diritto a pensione secondo le previgenti regole dei lavoratori “salvaguardati”, che si concluderà entro la fine del prossimo mese di settembre (messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012), con il 
messaggio n. 13052 del 3 agosto 2012 vengono definiti i criteri di salvaguardia (gli allegati )  In data  4 Agosto 2012 il messaggio 13052 è stato rimosso dal sito istituzionale Inps.??


Con il messaggio 13343 l'INPS precisa i criteri per la definizione della platea secondo quanto previsto dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i. e del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 1 giugno 2012 (65.000).

Chi deve presentare istanza e chi no ? 

(leggi qui la prima trance 65000 (sole24

(leggi qui la seconda trance 55000 (sole24)


entro ? (leggi qui)


CON LA PRESENTAZIONE DEL PACCHETTO 
DI EMENDAMENTI ( LEGGE DI STABILITA') QUAL'E' LA SITUAZIONE ? (qui)

mercoledì 25 luglio 2012

Esodati: il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta (investireoggi/G.U.

Decreto esodati


Conto alla rovescia per gli esodati. Il decreto che tutela l’accesso alla pensione per i primi 65 mila lavoratori esodati, dopo la registrazione alla Corte dei Conti e dopo l’annuncio dell’avvio del piano di verifica da parte dell’Inps, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Finalmente 65mila esodati possono tirare un sospiro di sollievo. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che tutela i 65.000 lavoratori esodati.

Decreto esodati


Il decreto in questione si compone di articoli e riguarda 65mila lavoratori, divisi come segue: 25.590 lavoratori in mobilità, 3.460 in mobilità lunga, 17.710 fondi di solidarietà, 10.250 prosecutori volontari con decorrenza entro il 2013, 950 lavoratori esonerati, 150 genitori di disabili, 6.890 lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni della legge n. 14 del 2012.


Pensione esodati: l’Inps si mobilita
Proprio qualche giorno fa, l’Inps aveva battuto sul tempo la pubblicazione in Gazzetta del decreto esodati comunicando con un messaggio, Inps. Messaggio sugli esodati, di procedere all’invio ai soggetti interessati delle lettere con cui si informano del diritto ad accedere alla pensione con i vecchi requisiti . Con tali lettere l’Inps invita i diretti interessati ad attivarsi presso uno sportello Inps, o presso un Patronato, per verificare la posizione contributiva in vista del pensionamento. I soggetti interessati riceveranno a casa questa lettera dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, con cui viene ad essere accertato il diritto al trattamento pensionistico secondo i requisiti in vigore prima della riforma lacrime e sangue delle pensioni voluto a dicembre dello scorso anno dal ministro Fornero e dal Presidente del Consiglio Mario Monti.


Esodati: l’istanza di accesso alla pensione
Nel decreto esodati si individua all’articolo 4 la procedura da seguire per chi debba presentare l’istanza di accesso alla salvaguardia. In particolare i lavoratori esonerati dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, nonché i lavoratori in congedo per assistere i figli affetti da disabilità grave, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per accedere alla pensione, indipendentemente dall’età anagrafica, devono presentare l’istanza di accesso ai benefici alle Direzioni Territoriali del Lavoro, competenti in base alla residenza degli stessi.


Pensione esodati: a chi presentare l’istanza?
Per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, nonché i lavoratori che hanno risolto il contrato di lavoro entro il 31 dicembre dello scorso anno, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, l’istanza di accesso ai benefici deve essere corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo precise modalità, e deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti, ovvero dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. Nel primo caso se trattati di soggetti cessati in base agli accordi di conciliazione, mentre nel secondo in tutte le altre ipotesi.


Istanza di accesso entro 120 giorni 


Infine si ricorda che le istanze di accesso alla pensione, devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto esodati, che è avvenuto proprio oggi.
Tale domanda va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (provincia di residenza del lavoratore esodato- salvaguardato) per l'accesso ai benefici pensionistici. 

Per i lavoratori esodati a seguito di accordo collettivo per l’esodo incentivato 
(art. 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile) l’istanza va invece presentata, sempre entro 120 giorni, alla Direzione Territoriale dove è stato sottoscritto l’accordo.
Sono esclusi da questa procedura i lavoratori salvaguardati che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011 e sono andati quindi in mobilità normale o lunga, titolari di prestazione straordinaria dei Fondi di solidarietà di settore, quelli autorizzati al versamento volontario dei contributi che maturano la pensione entro il 2013. Questi lavoratori devono ottenere la certificazione del diritto alla pensione con la vecchia normativa dall’Inps e quindi presentare domanda di pensione.