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sabato 15 giugno 2013

limitazione ai poteri di Equitalia

Salgono da 2 a 5 i pagamenti non effettuati del piano di rateizzazione per la decadenza. L'esattore non potrà mai più mettere mano sull'ultimo emolumento o sull'ultima pensione accreditati al debitore in caso di pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione. 

Infine, è stata prevista una norma ad hoc per salvare la riscossione delle multe fino al 31 dicembre. 

Nel decreto del fare, oggi in Cdm,  arrivano tutti i provvedimenti tesi a ricostruire un rapporto tra contribuente e fisco, (80 i provvedimenti) partendo proprio dalla riscossione. (dal 22 giugno 2013 il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 in G.U. ) ( LA NOTA DI EQUITALIA )

Stop, dunque, alle espropriazioni della prima casa da parte di Equitalia. 

Ma il provvedimento non interessa le case di lusso incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

Inoltre, per tutti gli immobili il recupero coattivo potrà essere messo in atto da Equitalia solo se il debito supera i 50mila euro (oggi la soglia è fissata in 20mila euro). 

Per capannoni,botteghe e macchinari strumentali all'esercizio dell'attività il pignoramento è di un quinto.

fonte: sole24 - corriere.it - fanpage -



giovedì 16 maggio 2013

IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL CONTENZIOSO NON SERVE ATTENDERE LA NOTIFICA DELLA SENTENZA PER PROCEDER AL RIMBORSO




mercoledì 8 maggio 2013

IL PUNTO SULLE CARTELLE ESATTORIALI (sole24ore)

IL PUNTO SULLE 
CARTELLE ESATTORIALI da "il SOLE24ore"









martedì 20 marzo 2012

SENZA RECLAMO ( PER LITI FISCALI FINO A 20 mila € ) IL RICORSO E` INAMMISSIBILE

L’articolo 39, comma 9 della Manovra correttiva di luglio - Dl 98/2011 - ha aggiunto al Dlgs 546/1992 l’articolo 17-bis, denominato “Il reclamo e la mediazione”. Con la norma si rende obbligatorio per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’istituto della mediazione tributaria, spiegata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 9 del 19 marzo 2012. Il nuovo strumento deflativo del contenzioso: - è obbligatorio, sia per il fatto che se il contribuente che intende proporre ricorso non presenta preventivamente l’istanza di mediazione il ricorso è reputato inammissibile, sia perché l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo; - ha carattere generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi o le cartelle impugnabili sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento (opera l’esclusione dalla mediazione l’ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella); - riduce al 40% le sanzioni nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, con rideterminazione della pretesa o nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Restano esclusi: gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, nonché gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento nelle ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella (ad esempio, ritualità della notifica), l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali. La procedura prevede la presentazione dell’istanza del reclamo (richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto alla competente struttura dell’Agenzia) - in allegato alla circolare in oggetto un fac-simile di istanza (vedasi a fondo circolare ) - entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso (fa fede non la data in cui l’Agenzia ha consegnato/spedito il plico, ma la data di ricevimento da parte del contribuente). L’istanza può contenere anche una proposta di mediazione e una richiesta di sospensione dell’atto impugnato. Dal lato agenziale, nei 90 giorni successivi, strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento esamineranno l’istanza e decideranno se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Spirati i 90 giorni senza l’intesa o in presenza del diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria per il contenzioso. In merito all’istituto del reclamo, il presidente Cndcec, Siciliotti, pur non essendo contrario allo strumento deflattivo, pone la questione dell’esigenza di un mediatore terzo: “Nell’istante in cui il ruolo di mediatore è affidato ad un altro ufficio della medesima pubblica amministrazione che è anche controparte del contribuente nel procedimento, più che di mediazione tributaria sarebbe corretto parlare di reclamo amministrativo obbligatorio per poter poi adire le commissioni tributarie provinciali”.