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lunedì 12 maggio 2014

Detrazione spese sostenute per corsi in palestra di ginnastica correttiva, posturale, pilates?

Questo tipo di spesa, per cui spesso palestre ed associazioni sportive rilasciano una certificazione di pagamento fanno sperare nella detraibilità, al pari delle spese mediche, perlomeno in caso di certificato medico che ne prescriva la necessità.

In realtà, la posizione dell'Agenzia delle Entrate è diversa e in una recente circolare questo aspetto è stato ulteriormente ribadito.

Infatti, la circ. 19/E 2012, chiamata a rispondere al quesito specifico 

(v. risposta 2.3) chiarisce la questione nel modo seguente:

 "La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato".

lunedì 6 maggio 2013

Deduzione contributi previdenziali da Buoni lavoro (voucher)


D. Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini dell'IRPEF, dei contributi previdenziali versati attraverso i c.d. "buoni lavoro" o voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poter documentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello dichiarativo 730.

R. 
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ha introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio definite all'art. 70, comma 1, quali "attività lavorative di natura occasionale", prevedendone alla lett. a) l'applicabilità anche a quelle rese nell'ambito dei "lavori domestici". Il successivo articolo 72 prevede, per tali prestazioni di lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d. "buoni lavoro" (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le rivendite autorizzate.

Per quanto concerne l'ambito dei lavori domestici, con circolare n. 44 del 24 marzo 2009 l'INPS, richiamando la nota del Ministero del lavoro n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, fa comunque presente che il ricorso ai buoni lavoro può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403), né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).

Ciò premesso in termini generali, si ritiene che le prestazioni occasionali rese nell'ambito di lavori domestici in base all'art. 70 del d.lgs. n. 276 del 
2003, pur non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque da ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all'art. 10, comma 2, del TUIR, attesa peraltro anche la comune finalità delle disposizioni in esame di far emergere prestazioni rese in forma irregolare (cfr. circolari n. 207/E del 2000 dell'Agenzia delle entrate e n. 44 del 2009 dell'INPS). 

Ne consegue che, contributi previdenziali versati attraverso i "buoni lavoro" per gli addetti ai servizi domestici potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lett. e), e comma 2 del TUIR, per la quota rimasta a carico (13%) e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37 (cfr. circolare 207/E del 16 novembre 2000, par. 1.5.1).

In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente ovvero al prestatore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato al riguardo, ha evidenziato che la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e che quindi al lavoro occasionale di tipo accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995, pertanto i contributi previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.

Inoltre, considerate le particolari procedure delineate dal d.lgs. n. 276 del 2003 e le disposizioni attuative adottate dall'INPS, si ritiene che detto 
importo possa essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a 
condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, si precisa che il committente dovrà conservare le ricevute di versamento relative all'acquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo), documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico); inoltre, dovrà attestare con dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di 
lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
fonte:AG.EN.

mercoledì 27 marzo 2013

Niente prescrizione mediche per detrarre le spese mediche se .... (fonte fisco7)


L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica (circ. 19e/2012)
Vediamo nel dettaglio quali sono le figure professionali previste dal decreto:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
Attenzione al documento di spesa. Ai fini della detrazione delle spese sanitarie, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

mercoledì 7 novembre 2012

Detrazione 50%: interventi, procedure e modalità di pagamento (portedilo)

Con il Decreto Sviluppo dello scorso luglio il Governo ha portato la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione al 50%  (01alzando il tetto massimo di spesa da 48 a 96 mila euro per unità immobiliare

La misura, attiva dal 26 giugno 2012, è temporanea e scadrà il 30 giugno 2013, quando la detrazione tornerà nuovamente al 36%. 

Con la fine di ottobre questo periodo vantaggioso per tutti coloro che vogliono effettuare degli interventi di ristrutturazione su edifici arriverà a metà della propria durata, è bene quindi fare il punto della situazione sulle tipologie di intervento su cui ottenere gli sgravi, sulle procedure per usufruirne e sulle modalità di pagamento, anche perché rispetto allo scorso luglio la funzionalità della detrazione è cambiata. 
Difatti dinanzi alla prospettiva che dopo il Quinto conto energia del fotovoltaico non ci sarà un ulteriore piano di incentivi, molti operatori del settore pannelli solari hanno cominciato a ragionare su come ottenere dei vantaggi proprio dalla detrazione del 50%.

Di questa possibilità si parla ormai da alcune settimane, e nei giorni scorsi Confindustria e Anie/Gifi hanno presentato un’istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate affinché il 50% venga esteso anche al fotovoltaico. 

Ciò è avvenuto anche perché alcune sedi locali dell’Agenzia nelle scorse settimane hanno negato la possibilità che la detrazione del 50% sia valida anche per l’installazione di impianti fotovoltaici. 
Di fatto però è la normativa a prevedere che lo sgravio sia valido per quelle operazioni finalizzate al risparmio energetico anche senza un intervento edilizio propriamente detto, a patto che l’edificio sottoposto all’efficientamento energetico (ad esempio attraverso l’installazione di pannelli solari) rispetti alla fine gli standard previsti dalla legge. 

Tuttavia la detrazione del 50% non è cumulabile con quella del 55% per l’efficienza energetica, dunque è importante capire, a seconda del tipo di intervento, quale sia la strada più appropriata da percorrere.

Tipologie di intervento. Ecco di seguito tutte le tipologie di intervento comprese nella detrazione del 50% raggruppate in diverse categorie a seconda del tipo di operazione.

interventi su immobili:
- demolizione e ricostruzione di un edificio mantenendo le caratteristiche architettoniche del precedente;
- messa norma degli edifici secondo le categorie dell’art. 1 Legge 449/97;
- spostamento di locali da un’unità immobiliare ad un’altra oppure unione di due unità immobiliare con opere esterne;
- costruzione o abbattimento di strutture quali scale, vani ascensore e locali caldaia;
- creazione di un vano porta che unisca due unità immobiliari o locali con opere interne, anche in caso di apertura sul pianerottolo esterno;
- realizzazione, ristrutturazione, di impianti e apparecchiature relative ai sanitari e al servizio igienico;
- riparazione della struttura di un pianerottolo;
- modifiche della mansarda, senza cambio di destinazione d’uso, sia interne che esterne;
- realizzazione di un’unità immobiliare abitabile nel sottotetto, modifiche (ma senza cambiare la destinazione d’uso) o riparazioni;
- costruzione o miglioramento del soppalco;
- sostituzione del solaio di copertura, anche di interpiano (ma senza cambiare le quote), o modifica dell’altezza (ma nel rispetto delle volumetrie);
- costruzione (anche con demolizione del muro che dà sul balcone con aumento della superficie lorda del pavimento) di una veranda, oppure trasformazione di un balcone in veranda;
- installazione, ristrutturazione o miglioramento di infissi esterni con modifiche a sagoma, materiali e colori;
- opere di cablatura degli edifici che colleghino tutti i locali;
- sostituzione o riparazione dell’interruttore differenziale;
- modifiche ai locali cantina con demolizioni e ricostruzioni di pareti, finestre e porte;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento dei gradini di una scala interna o esterna;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento dei cornicioni;
- ristrutturazione o miglioramento della facciata, anche per quanto riguardo l’intonaco;
- sostituzione dello zoccolo esterno della facciata;
- costruzione, sostituzione o miglioramento dei cancelli esterni;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento dell’inferriata fissa;
- installazione o sostituzione di citofoni, videocitofoni e telecamere;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento delle fognature;
- installazione, ristrutturazione o miglioramento delle grondaie;
- ristrutturazione o rifacimento del lastrico solare;
- installazione, sostituzione o miglioramento dei lucernari;
- costruzione, modifica o sostituzione dei muri di cinta;
- costruzione, modifica o sostituzione dei muri esterni di contenimento;
- costruzione, modifica o sostituzione dei muri interni;
- installazione o sostituzione di una recinzione;
- installazione o sostituzione della pavimentazione esterna;
- costruzione di marciapiede su suolo privato o di una strada asfaltata privata;
- sostituzione della pensilina di protezione delle automobili;
- rifacimento della piscina;
- rifacimento del vespaio;

antisismica:
- tutti gli interventi che comportano il miglioramento della sicurezza statica e antisismica dell’immobile;

ascensori:
- installazione di un nuovo impianto di ascensione, sostituzione di quello vecchio o miglioramento secondo quanto stabilito dalla Legge 13/89;
- installazione, sostituzione o miglioramento del montacarichi;

barriere architettoniche:
- lo sgravio compre tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione;

impianto elettrico e idraulico:
- sostituzione, riparazione o miglioramento dell’impianto elettrico (anche per messa a norma) o idraulico;

inquinamento acustico:
- tutti gli interventi di contenimento del rumore sono detraibili, purché finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di legge;

finestre, porte, balconi, box:
- apertura, modifica di una finestra, oppure sostituzione con finestra di sagoma;allargamento finestre e porte esterne quando comportano esigue demolizioni di muratura;
- installazione, sostituzione o miglioramento dell’impianto d’allarme;
- costruzione o rifacimento di un balcone con nuove caratteristiche (colori, finiture e materiali);
- costruzione di un box sempre che sia pertinenze all’unità residenziale;
- installazione o sostituzione di una persiana;
- installazione o sostituzione di una saracinesca;
- installazione o sostituzione di una porta blindata esterna;
- installazione di una porta blindata interna;
- installazione o sostituzione di una porta finestra;
- trasformazione di una finestra in porta finestra;

riscaldamento e centrale idrica:
- installazione, sostituzione o miglioramento di un impianto di riscaldamento autonomo con opere edilizie esterne (ad esempio la canna fumaria) o senza, finalizzato anche alla ventilazione, purché conforme al Dm 37/2008;
- sostituzione o miglioramento della caldaia;
- sostituzione o miglioramento di caloriferi e condizionatori con finalità di risparmio energetico;
- costruzione o miglioramento della canna fumaria;
- sostituzione, riparazione o miglioramento della centrale termica;
- riparazione o miglioramento della centrale idrica dell’edificio;
- modifica o riparazione del locale caldaia sia interna che esterna;

risparmio energetico:
- interventi finalizzati al risparmio energetico, anche senza intervento edilizio specifico, purché porti al miglioramento certificato dell’efficienza energetica dell’edificio secondo quanto previsto dalla legge;

tetto:
- sostituzione completa della copertura oppure modifica delle pendenze delle falde (ma senza aumento di volume);
- sostituzione delle tegole;
- sostituzione delle travi, anche per formazione di un nuovo tetto;

Nota bene: quando si parla di sostituzione, ristrutturazione o miglioramento significa che l’intervento deve comportare una modifica della forma, del colore, del materiale e in generale delle caratteristiche della parte sostituita o ristrutturata.


Le procedure per usufruire dello sgravio. Ricordiamo che con il Decreto sviluppo è stata alleggerita la procedura di ottenimento della detrazione del 50%. 

Dal 14 maggio 2011 è sparito infatti l’obbligo di spedire la documentazione di inizio lavori al centro operativo delle Entrate di Pescara (la soppressione è avvenuta con il decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011); una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la detrazione è valida anche per quegli interventi che non hanno spedito la documentazione prima del 14 maggio 2011 (discorso identico per la manodopera in fattura). 
E’ sufficiente segnare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile. La circolare 19/E/2012 elenca i documenti che il contribuente deve conservare per l’accesso allo sgravio: atto di notorietà, autocertificazione, certificazione dell’amministratore.


Le modalità di pagamento. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario. Il bonifico deve essere compilato con i seguenti dati: 

1) causale del versamento (ad esempio installazione o sostituzione di una porta blindata esterna); 
2) Codice Fiscale di chi beneficia della detrazione; 
3)numero di Partita IVA o Codice Fiscale del destinatario del bonifico. 

In caso di errore viene persa in automatico la possibilità di usufruire della detrazione. 

Tuttavia recentemente una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (55/E/2012) che il contribuente che ha sbagliato la compilazione può ripetere il pagamento con un nuovo bonifico contenente i dati corretti. Successivamente l’impresa o l’artigiano che ha effettuato l’intervento sottoposto a detrazione dovrà restituire il primo pagamento.

sabato 2 giugno 2012

AG. ENTRATE , APERTURA su 36% , 55% , SPESE MEDICHE (AGENPARL)

Aperture del Fisco su bonus ristrutturazioni e spese sanitarie
La soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara riguarda l’intero anno 2011 e, in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio. 
Sul fronte spese sanitarie, l’Agenzia ammette in detrazione quelle sostenute per i dispositivi medici anche se acquistati in erboristeria e dà il suo lasciapassare, a certe condizioni, allo sconto del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”. 
Possibilità, per l’erede, di recuperare le detrazioni residue in un solo anno in caso di acquisto di un’autovettura da parte di una persona disabile, poi deceduta. 
Sono solo alcuni dei punti chiave della circolare n. 19/E (02), diffusa oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate mette a fuoco, nel dettaglio, la disciplina dei bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, delle detrazioni per spese sanitarie e carichi di famiglia e delle agevolazioni per le persone disabili. 
Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al Centro operativo - Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. L’obbligo di comunicazione al centro operativo è stato soppresso dal “decreto sviluppo” (Dl 70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011. Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell’amministratore - Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione. In caso di vendita, il nuovo proprietario “acquista” anche le detrazioni residue - La circolare chiarisce che in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile). 
Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. 
Spese sanitarie, disco verde a più vie - Dispositivi medici ammessi in detrazione anche se acquistati in erboristeria e ok allo sconto del 19% anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” (individuate dall’articolo 3 del Dm 29 marzo 2001) senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione. Agevolazioni disabili - Riguardo poi alle agevolazioni per le persone disabili, la circolare chiarisce che - in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali - l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue. 
Carichi di famiglia, a domanda risposta - La circolare si sofferma anche sulle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento ad alcuni casi particolari - come ad esempio la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro - sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite “buoni lavoro” per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale. In chiusura, il documento di prassi chiarisce le regole da seguire ai fini della verifica della soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o comunale all’Irpef, in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca. Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema. Così in una nota l'Agenzia delle Entrate.
A completamento dell'articolo leggi anche qui