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mercoledì 2 gennaio 2019

estrattocontointegrato contributi INPDAP estrattoconto INPS http://bit.ly/2ToCmxj #inps #inpdap #contributi #pensione #estrattocontributivo #estrattocontointegrato #prescrizione #miur #mikecaftorino#mikecaftorinoinfo



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January 02, 2019 at 07:07AM
via Instagram http://bit.ly/2Tm1Zio

lunedì 18 settembre 2017

#Contributo #straordinario a iscritti #GestioneAssistenzaMagistrale fonte:INPS

Il contributo straordinario di solidarietà è un contributo economico per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale che si trovino in stato di bisogno economico dovuto a casi eccezionali.

Il Regolamento per l'erogazione contributo straordinario  presenta il contributo spettante per ogni fattispecie.

La prestazione è riservata agli iscritti d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale. 
Oltre all’iscritto sono assistibili anche i seguenti familiari:
  • il coniuge/l’unito civilmente convivente e a carico;
  • i vedovi a carico dell’iscritto al momento del decesso che non ha contratto nuovo matrimonio;
  • i figli a carico fino a 26 anni, celibi o nubili, conviventi;
  • i figli a carico totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
  • i genitori a carico;
  • le sorelle e i fratelli maggiori d’età, conviventi e a carico, totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
  • gli orfani titolari di quota parte della pensione di reversibilità.
I requisiti devono essere posseduti alla data della spesa sanitaria della quale si chiede il rimborso.
La percentuale di contribuzione alla spesa varia in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, ferme restando le soglie minime di accesso alla prestazione, come indicato nella seguente tabella:

ISEE del nucleo 
familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione
Percentuale di contribuzione alle spese sanitarieSoglia minima di spesa sanitaria per l'accesso alla prestazione
ISEE fino a 8.000 euro

           35%

                  750 euro

ISEE da 8.000,01 a 24.000 euro
           25%

               1.100 euro

ISEE da 24.000,01 a 32.000 euro
           20%

               1.500 euro

ISEE oltre 32.000 euro
          15%
               1.850 euro

Per singole tipologie di spesa sanitaria sono, inoltre,individuati limiti massimi di rimborso.
L’ammontare del contributo non può superare complessivamentel’importo di €10.000,00.
La spesa sanitaria riferita ad un familiare assistibile è rimborsabile nei limiti della percentuale di vivenza a carico del richiedente.

martedì 3 dicembre 2013

pensionati "RED 2009" ultimo avviso poi la pensione è sospesa !!!


leggi articolo (qui)

mercoledì 3 aprile 2013

Pensioni ex Inpdap, da aprile conguaglio rateizzato (ITALIAOGGI)

Il conguaglio fiscale sulle pensioni degli ex dipendenti pubblici relativo al 2012 sarà rateizzato a partire da aprile. Lo comunica l'Inps in una nota in cui spiega i casi verificatisi nelle ultime settimane sugli assegni di pochi euro ricevuti da alcuni pensionati a marzo. 
L'Istituto spiega che tutte le prestazioni erogate nel 2012 relative al singolo contribuente sono confluite in un'unica certificazione fiscale (Cud 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, "il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo".

Il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale del 2012 è stato recuperato in un'unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 eccezion fatta per coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro. Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a 100 euro è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate.

Nei confronti degli altri pensionati (con oltre 18.000 euro l'anno), il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria. "A seguito di specifica richiesta da parte dell'Istituto - scrive l'Inps - l'Agenzia dell'Entrate ha autorizzato dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione".

Per i pensionati che hanno una pensione mensile netta di importo superiore a 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 (il doppio del trattamento minimo per l'anno 2013). Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l'importo della tredicesima eccedente i 990,86.

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile netto è uguale o inferiore a 1.238,58 euro, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all'erario. Se il debito non sarà interamente recuperato entro il mese di dicembre 2013, l'Istituto comunicherà all'interessato l'obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014.


mercoledì 23 gennaio 2013

L’INPS comunica l’istituzione della PEC per il tracciato DMA


A seguito dell’interruzione, a partire dal 15 novembre 2012, dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per l’accoglienza delle Denunce Mensili Analitiche (DMA), 
tutti le amministrazioni ed enti sostituti d’imposta iscritti all’Inps - Gestione ex Inpdap devono trasmettere mensilmente per via telematica la denuncia mensile analitica, con l’indicazione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dei propri dipendenti.
l’INPS, con il Messaggio n. 1060 del 17 gennaio 2013, rende nota, in caso di necessità di trasmissione della DMA nel tracciato Entratel, l’istituzione di una casella di posta certificata 
(dmatracciatoentratel@postacert.inps.gov.it) 

cui indirizzare la denuncia.

L’effettuazione dell’invio deve avvenire da una casella di posta certificata, previa autorizzazione all’invio stesso da richiedere alla sede periferica INPS, gestione ex INPDAP, territorialmente competente, secondo le modalità contenute nel documento 
Specifiche tecniche invio DMA mediante PEC” allegato al Messaggio.
In ragione della sostituzione del tracciato Entratel con il flusso UNIEMENS, l’Istituto precisa che la suddetta casella di posta elettronica certificata sarà disponibile soltanto fino al 15 marzo 2013 e saranno accettate le denunce con periodo di riferimento sino a settembre 2012, mentre quelle relative ad un periodo successivo verranno automaticamente scartate.

giovedì 15 novembre 2012

Indennità Buonuscita Militari (esercitoitaliano-BLOG-)

L’indennità di buonuscita è la somma che corrisponde ai militari quanto terminano il servizio ed è riservata agli iscritti all’ex Inpdap, ora Inps, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che hanno risolto il rapporto di lavoro e quello previdenziale.

Calcolo d’indennità Buonuscita

L’importo di questa prestazione viene calcolato in due quote in base all’anzianità maturata:

  • Anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 2010: questa prima quota è parti a tanti dodicesimi dell’80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Bisogna sottolineare che per la realizzazione di questi calcoli viene considerato come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
  • Anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2011: questa seconda quota è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. In questo caso, le frazioni dell’ultimo anno di servizio vengono ridotte in modo proporzionale e, pertanto, e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva mensile in base alla retribuzione utile mensile.

Indennità di Buonuscita Militari: Modalità di Pagamento

L’articolo 12 della legge 122 del 2010 prevede la corrispondenza del pagamento in questo modo:
  • Se la somma è pari o inferiore a 90.000 € è previsto un unico importo
  • Se la somma lorda è superiore a 90.000 € sono previsti due importi (il primo di 90.000 € infatti e il secondo pari all’importo residuo).
  • Se la somma è uguale o superiore a 150.000 € sono previsti tre importi (il primo di 90.000 €, il secondo di 60.000 € e il terzo pari all’importo residuo).
Nel caso di pagamenti di due o tre importi, questi verranno corrisposti dopo 12 e 24 mesi, rispettivamente, dalla decorrenza del diritto al pagamento.


Come si ottiene l’indennità di Buonuscita?

Per ottenere la prestazione non è necessario fare domanda in quanto viene solitamente liquidata d’ufficio.

Fonte: INPDAP




mercoledì 12 settembre 2012

Pensioni Inpdap più leggere da novembre 2012 (investireoggi)

Più leggere potranno essere le pensioni ex Inpdap dal prossimo novembre 2012
Pensioni Inpdap sotto controllo. Con un messaggio n. 14635 del 10 settembre scorso, l’Inps comunica l’avvio delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati statali, quelli cioè collegati alla gestione ex Inpdap, titolari, nell’anno 2011, di prestazioni collegate al reddito, detti per brevità, pensioni Inpdap.

Pensioni Inpdap light

I pensionati Inpdap sono stati oggetto delle verifiche da parte dell’Inps delle loro situazioni reddituali relative all’anno 2010 influenti sulla misura delle prestazioni collegate al reddito eventualmente percepite e sulla base di queste verifiche, lo stesso Istituto provvederà  a recuperare gli importi non spettanti a partire sulle rate di pensione del prossimo mese di novembre (massimo 60 rate).

Le verifiche dell’Inps

L’Istituto Nazionale di previdenza sociale ha effettuato verifiche concernenti in particolare, in tema di pensioni Inpdap,  il diritto alle prestazioni cosiddette collegate al reddito (cioè quelle il cui diritto dipende dal reddito percepito dal pensionato) e nello specifico il diritto alla pensione ai superstiti e alla somma aggiuntiva. Se tali verifiche un tempo erano effettuate sula base delle dichiarazioni che fornivano i diretti interessati, ora le cose sono cambiate, prevedendo che sia la stessa amministrazione finanziaria a dover recuperare le informazioni e di dati necessari per procedere ai controlli.

Recupero dalla pensione di novembre

Nelle verifiche sulle pensioni Inpdap appena concluse oggetto di attenzione sono state le pensioni ai superstiti e le quattordicesime, per cui qualora siano emersi l’erogazione di importi superiori rispetto a quelli spettanti a titolo di pensione ai superstiti, il debito complessivo accertato, relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, verrà recuperato già con la rata di pensione relativa al prossimo mese di novembre 2012. Il recupero potrà svolgersi in un massimo di 60 rate e consisterà in un trattenuta sul trattamento percepito dai pensionati Inpdap pari a 1/5 delle stesse pensioni pubbliche. Se il recupero non bastasse ad estinguere il debito, l’Inps inviterà i pensionati Inpdap  nelle proprie sedi per concordare come procedere alla restituzione delle somme ancora dovute.

Le lettere ai pensionati statali

Ai pensionati interessati verrà recapitata una lettera informativa in cui è comunicato l’importo del debito relativo alle somme erogate ma non spettanti, con le relative modalità di recupero.  Di seguito potete trovare proprio dei fac simile delle lettere che l’Inps invierà ai diretti interessati.

- Pensionati Inpdap. La lettera 1

- Pensionati Inpdap. La lettera 2

- Pensionati Inpdap. La lettera 3

- Pensionati Inpdap. La lettera 4

- Pensionati Inpdap. La lettera 5

- Pensionati Inpdap. La lettera 6

Pensionati Inpdap possono fare ricorso

Si legge in queste lettere che “Nel caso riscontrasse inesattezze o imprecisioni negli importi dei redditi considerati, potrà segnalarlo a questa Sede, con la certificazione reddituale relativa all’anno considerato, entro 30 giorni dalla ricezione di questa lettera”. Quindi i pensionati Inpdap che dovessero ricevere queste lettere possono presentare, se provvisti della documentazione necessaria, ricorso entro massimo 1 mese dal giorno in cui ricevono questa stessa lettera.

mercoledì 23 maggio 2012

Modello RED – Novità campagna RED 2012

A partire dal 2012 cambiano i soggetti tenuti alla presentazione del modello RED.
In particolare, la dichiarazione RED 2012 inerente redditi anno 2011 dovrà essere presentata dai pensionati che non dichiarano i propri redditi al Fisco o che, pur presentando una dichiarazione fiscale, hanno conseguito redditi non dichiarabili nel modello 730/Unico (per esempio: interessi bancari, postali, BOT, CCT) o comunque redditi di lavoro autonomo, pensioni e rendite estere, arretrati da pensione estere.
Inoltre, nel caso in cui almeno uno dei soggetti presenti nella matricola di emissione abbia l’obbligo di presentare il RED, è necessario acquisire anche i redditi di tutti gli altri soggetti componenti il nucleo familiare , e và dichiarato anche quanto già indicato nella dichiarazione.




mercoledì 14 marzo 2012

INPS Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012 - Circolari del 14-03-2012



Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle.


Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,7 per cento

Circolare n. 38 del 14-03-2012


Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.– Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

Circolare n. 37 del 14-03-2012 





Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” con le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Gestione ex-Enpals.


on la presente circolare si comunicano le nuove disposizioni in materia previdenziale con riferimento al Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti.

Circolare n. 36 del 14-03-2012  





Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.


Circolare n. 35 del 14-03-2012 



Anzianità, età, assegni, regole ed eccezioni: l’Inps riepiloga le nuove pensioni dal Dl «salva-Italia» al «milleproroghe»

Il documento dell'Inps sarà pubblicato integralmente giovedì 15/03 sul  Sole 24 Ore, accompagnato dalle spiegazioni degli esperti
L'Inps riepiloga le nuove regole per le pensioni, dopo gli interventi del decreto legge Salva-Italia (decreto legge 201/2011) e le correzioni intervenute successivamente, con il Dl milleproroghe (decreto legge 216/2011). Con una circolare diffusa oggi, l'Istituto della previdenza sociale passa in rassegna tutte le novità, dai nuovi requisiti per il Il Sole 24 Ore 


domenica 4 marzo 2012

Pensioni: per raggiungere quota 96 entro il 31 dicembre 2012 valgono anche le frazioni

Un dipendente privato nato il 24 marzo 1952, compio 60 anni a marzo e 35 di contributi in agosto, nel calcolo della quota 96 per poter andare in pensione a 64 anni contano anche le frazioni in mesi per età e contributi?

Sì, deve ritenersi ammissibile nei limiti di quanto previsto dalla previgente disciplina e ribadito dalla circolare Inpdap n.7 del 13 maggio 2008 e da quella Inps n.60 del 15 maggio 2008. In definitiva è possibile tenere in considerazione anche delle frazioni di età e di contribuzione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi di maturato contributivo e di anzianità anagrafica richiesta per quel determinato periodo.

Per il 2012 i requisiti minimi sono 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi, dunque dovrebbe essere possibile nel caso di specie sommare, ad esempio, 35 anni e mezzo di contributi e 60 anni e mezzo di età anagrafica per ottenere "quota 96" entro il 31 Dicembre 2012.

domenica 26 febbraio 2012

Pensioni: ricongiunzione onerosa contributi è tegola per pensionati

Le nuove norme sulla ricongiunzione onerosa dei contributi stanno creando non pochi problemi a migliaia di lavoratori. Per cercare di inquadrare la questione partiamo da un caso concreto ossia dalla notizia di un impiegata di 57 anni della provincia di Sondrio, che con l’avvicinarsi del raggiungimento dei 40 anni di contributi versati, ha pensato bene di rivolgere istanza all’inps per conoscere la situazione contributiva e se fosse necessario il versamento di una somma per poter beneficare della pensione. La risposta dell’istituto previdenziale è stata però raggelante visto che l’Inps ha chiesto alla donna un versamento di 654.054,48 euro in unica soluzione, dilazionabili in 180 rate da 4.800 euro per un totale da versare di oltre 900 mila euro (fonte “Blitz quotidiano” del 2 settembre 2011).

RICONGIUNZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI: TUTTE LE TRASFORMAZIONI LEGISLATIVE

A prima vista quello che sembra essere un errore del sistema informatico ( chi non ricorda le famose “cartelle pazze”) pare invece essere il risultato delle nuove norme in materia di ricongiunzione pensionistica a seguito delle modifiche disposte dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 30 luglio 2010. Infatti tali disposizioni normative hanno previsto l’abrogazione di tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all’inps in maniera gratuita (abrogato l’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); l’articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento), articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i lavoratori del comparto telefonico); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ( riguarda i dipendenti pubblici che hanno versato contributi all’inpdap ed altri).

RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI INPS INPDAP: SI PAGA TUTTO

Ricordiamo che l’istituto della ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, al contribuente che ha diverse posizioni assicurative in diverse posizioni previdenziali, di riunire tutte le posizioni in un’unica gestione, al fine di ottenere l’erogazione di un solo trattamento pensionistico. Tuttavia sebbene tale istituto prima del 1° luglio 2010 fosse gratuito per i richiedenti, dopo tale data, a seguito delle disposizioni legislative sopra richiamate, comporta dei costi per il contribuente. Pertanto nel passato chi doveva trasferire nell’ente previdenziale i contributi relativi ai periodi ricongiunti vedeva pagati gli oneri dovuti dall’ente di gestione pensionistica, il quale si faceva carico anche degli interessi al 4,5 % per cento previsti. Con le modifiche introdotte invece, ai sensi di quanto prevede la legge n. 29 del 1979, si dovranno applicare le regole sul calcolo e il pagamento dell’onere previsto per i riscatti.


Gli effetti delle modifiche introdotte dall’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricadono particolarmente sulle dipendenti donne, e soprattutto delle lavoratrici pubbliche che vorrebbero trasferire i propri contributi al’inps perché non riescono ad effettuare la ricongiunzione, a proprie spese, verso l’inpdap perché troppo onerosa.


Altro settore notevolmente penalizzato è quello dei lavoratori del comparto elettrico e telefonico. Per questi ultimi ora la ricognizione all’AGO di quanto versato ai fondi telefonici ed elettrici verrebbe a costare diverse decine di migliaia di euro, con la conseguenza che i lavoratori preferiscono continuare la loro attività lavorativa piuttosto che beneficare di un “costoso” trattamento pensionistico.

RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA A PAGAMENTO: SILENZIO DEI MEDIA


La novità normativa sembra apparentemente non avere avuto notevoli risvolti mediatici, tuttavia occorre segnalare che al riguardo gli on. Lannutti e Carlino hanno rivolto interpellanza al Governo al fine di fare chiarezza sulle modifiche, e che, sempre con l’obiettivo di informare il cittadino e di metterlo al corrente delle nuove modifiche, la Cgil e l’Inca hanno indetto una conferenza stampa da tenutasi il 21 dicembre per raccontare le decine di casi che riguarderanno lavoratori penalizzati dalle nuove disposizioni.

SULLA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI E SULLA TOTALIZZAZIONE DI VEDA ANCHE:



Totalizzazione contributi pensione: requisiti e decorrenza


Pensione anticipata e totalizzazione: novità della Riforma delle Pensioni


Totalizzazione o ricongiuzione contributi: la soluzione per la pensione


mercoledì 22 febbraio 2012

MODELLO CUD+ObisM per i pensionati

L'INPS comunica che per l'anno 2012 effettuerà la spedizione di due lettere.

A partire da fine febbraio 2012 inoltrerà la prima comunicazione contenente il modello CUD 2012. 

Il secondo invio sarà relativo al modello Obis/M 
ed all'eventuale richiesta di compilazione del modello :


( da presentare obbligatoriamente solo da parte di chi non effettua la dichiarazione dei redditi 730 e/o unico )

SI RICHIEDE La lettera di richiesta originale completa CON l'Obis/m


  • e/o del modello INV CIV (ICRIC_ICLAV e ACCAS/PS)

(da presentare obbligatoriamente) 
SI RICHIEDE La lettera di richiesta originale completa CON l'Obis/m



MODELLO ICRIC

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in Istituto.
Di seguito riportiamo i casi che si possono verificare e le istruzioni principali da seguire.

Ricovero a titolo gratuito
Per ricovero a titolo gratuito si intende quello la cui retta o mantenimento è a totale carico di un ente pubblico o in convenzione con SSN, anche se l'interessato (o chi per lui) effettui versamenti che non si riferiscono alla retta base, ma che sono volti ad ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base.

Ricovero a titolo non gratuito
Per ricovero a pagamento si intendono quelli per i quali l'interessato (o chi per lui) versa l'intera retta, oppure ne versa solo una parte essendo l'altra a carico dall'ente pubblico o in convenzione con SSN. (In particolare nella ricevuta rilasciata dall'ente attestante le somme versate, la voce di spese potrà essere individuata come quota "obbligatoria"). Pertanto si può considerare "non gratuito" il ricovero per il quale il cittadino è "obbligato" a pagare una qualsiasi quota a prescindere dall'importo versato. I periodi di ricovero (a titolo gratuito o non gratuito) devono riguardare quelli effettuati esclusivamente presso Istituti pubblici o privati convenzionati.

Ricovero in day hospital
Il ricovero con la modalità day hospital non deve essere preso in considerazione ai fini della compilazione dello stato di ricovero.

Ricovero per motivi di contingenza
Il ricovero per malattia non imputabile alla patologia per la quale è riconosciuta la prestazione di durata connessa al corso della malattia, non comporta la sospensione nell'erogazione dell'indennità.

  • e/o del modello DETR

Il modello DETR è una dichiarazione che consente di ottenere il diritto alle detrazioni d'imposta (per pensione, per reddito da lavoro dipendente ed assimilato, per prestazione a sostegno del reddito, per familiari a carico).

Che cos'è

Le dichiarazioni che vengono rese sono per detrazioni e agevolazioni personali e per coniuge e/o familiari a carico.

È un modulo richiesto dall'Ente Pensionistico o dal datore di lavoro.

A tal proposito, tutti coloro che risultavano nel database delle pensioni perchè percettori di almeno una detrazione per agevolazioni personali e per familiari a carico, vengono muniti del modello DETR da parte dell'Ente pensionistico, con l'invito a riconsegnarlo.

Il comma 221 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha posto a carico del richiedente l'onere di rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico.

In caso di modifica della situazione familiare successiva alla presentazione della dichiarazione, i pensionati con familiari a carico devono rilasciare una nuova dichiarazione per avere diritto alle detrazioni.

A cosa serve

Compilare il Modello DETR è importante ai fini del diritto alle detrazioni d'imposta per familiari a carico e serve ad agevolare l'Ente alla verifica della effettiva spettanza.

Le detrazioni riconosciute comportano una riduzione del peso fiscale. Sono variabili in base al reddito e possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.


Spetta l'onere dell'invio del Modello DETR al pensionato che vuole esercitare il proprio diritto alle agevolazioni fiscali.

I familiari per cui possono venire riconosciute le detrazioni sono indicati all'art. 433 del codice civile:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
i figli, anche se naturali riconosciuti, addottivi , affidati o affiliati ed indifferentemente dall'età e che siano o meno dediti agli studi
i discendenti dei figli
i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
i genitori adottivi
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli e le sorelle anche unilaterali.

Il requisito di convivenza non è sempre necessario. In particolare per il coniuge e figli il beneficio spetta anche se questi sono residenti all'estero.

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel corso dell'anno hanno posseduto redditi complessivi sino ad un ammontare di euro 2.840,51.

I redditi da prendere in considerazione e che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono quelli prodotti da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti da terreni e fabbricati, ecc.


Quali documenti necessitano

Per la compilazione del modello DETR sono necessari i seguenti documenti:
Codice fiscale e carta d'identità in corso di validità
Codice fiscale di ogni familiare per cui viene richiesta la detrazione fiscale e dati anagrafici
Il numero di iscrizione dell'ente pensionistico recuperabile dal CUD





La seconda spedizione avverrà con la conclusione dell’invio delle comunicazioni inerenti al modello CUD 2012.

venerdì 17 febbraio 2012

Armonizzazioni (ex INPDAP)

​Per i soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sarà emanato, entro il 30 giugno 2012, un regolamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e dei rispettivi ordinamenti.

L’estensione del sistema contributivo pro rata a tutti gli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, a partire dal 1° gennaio 2012, trova applicazione anche nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La norma viene applicata anche nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).

Nei confronti del suddetto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le nuove disposizioni di legge.

L’armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento.

Documentazione
Circolare n. 18 dell’8 ottobre 2010

Equo indennizzo e pensioni privilegiate (INFERMITA' DI SERVIZIO) x Forze Armate , Militari


Con l’entrata in vigore della riforma, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio è demandata, ove previsto, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Sono stati abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Per il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011).

La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche
per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:
a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;
nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.


Documentazione
Nota operativa n. 35 del 15 ottobre 2008

Lavoratore assicurato ex-Inpdap (by INPS)


Iscritto Gestione ex Inpdap


Dal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico, iscritti alla Gestione ex Inpdap.
Il nuovo sistema di calcolo della pensione, la pensione anticipata che sostituisce la pensione di anzianità, i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, sono alcune delle novità contenute nella riforma.


Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Requisiti per il diritto alla pensione anticipataCertificazione del diritto a pensione Accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivoAmpliamento dei destinatari del sistema contributivo pro-rataArmonizzazioniAdeguamenti agli incrementi della speranza di vitaEquo indennizzo e pensioni privilegiate

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata: ​I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento ( INPDAP ) a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

Anzianità contributiva
AnnoUominiDonne
201242 anni e 1 mese41 anni e 1 mese
201342 anni e 5 mesi41 anni e 5 mesi
201442 anni e 6 mesi41 anni e 6 mesi


Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.