Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, aveva già specificato che l’avvenuto pagamento del contributo forfettario può considerarsi “manifestazione espressa di volontà” del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario.
Veniva quindi disposto che per i casi in cui il pagamento del contributo forfetario di 1000 euro risulti regolarmente effettuato entro il 15 ottobre 2012, ma non risulti inviata la domanda di emersione, gli utenti possono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda telematicamente, a partire dal 10 dicembre ed entro e non oltre il 31 gennaio 2013, attraverso l’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it, utilizzando come credenziali il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento identificativo del lavoratore indicati sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.
Per queste dichiarazioni di emersione presentate tardivamente è stata concordata la trasmissione del flusso dati dal Ministero dell’Interno all’INPS per l’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro con l’assegnazione del codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, ed il conseguente invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi pre calcolati.
Già nel messaggio n. 17898/2012, l’Istituto ricordava che il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale) può conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn) attraverso il sito http://www.inps.it o telefonando al Contact Center Multicanale al numero 803.164 -gratuito da telefono fisso- oppure, da cellulare, al numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Con la circolare in esame ora l’Inps, in successione alle disposizione del Minsitero dell’Interno, fornisce le disposizioni per i casi di interruzione o disconoscimento del rapporto di lavoro.