Visualizzazione post con etichetta formazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta formazione. Mostra tutti i post

giovedì 28 aprile 2022

certificazione delle competenze (IVC) REGIONE PIEMONTE

I servizi - denominati 


(QUI) - 

sono rivolti a una platea composta da cittadini, giovani e adulti disoccupati e occupati, con priorità per i lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro.

Il traguardo materiale è dunque un “Certificato”, che testimonia le competenze acquisite durante tutta la vita: 
  • sia tra i banchi di scuola, sul luogo di lavoro, ma anche nel tempo libero. 
L'attestato pubblico - rilasciato dalla Regione al termine del servizio 
è uno strumento in più, totalmente gratuito, che permette accedere ad un percorso formativo grazie al riconoscimento di crediti, che permette di ricollocarsi nel mercato del lavoro e dare un nome alle competenze acquisite oltre a prenderne consapevolezza. 

"Possono essere alcune competenze, ma anche quelle di un profilo vero e proprio nella sua complessità, sostenendo un esame di fronte ad una commissione specializzata", spiegano i dirigenti regionali. Come se si fossero sostenuti i corsi da 800 o più ore.

"Se per primi siamo consapevoli delle nostre competenze, che da soli non riusciremmo a fare emergere, la certificazione diventa uno strumento in più per proporsi sul mercato del lavoro", aggiunge l'assessore Chiorino. " 

E questo meccanismo si inserisce nella rete di formazione che stiamo per fare partire come Regione, a cominciare dalla mobilità sostenibile".

fonte:REGIONE PIEMONTE



sabato 29 dicembre 2018

Addetti CAF pubblicato il decreto http://bit.ly/2EShXN6 #info #caf #operatori #fisco #gazzettaufficiale #corsidiformazione #videocorsionline #fiscoetasse #mikecaftorino #decreto#mikecaftorinoinfo



Addetti CAF pubblicato il decreto

http://bit.ly/2EShXN6

#info #caf #operatori #fisco #gazzettaufficiale #corsidiformazione #videocorsionline
#fiscoetasse #mikecaftorino #decreto

December 29, 2018 at 02:46PM
via Instagram http://bit.ly/2BLhFVe

giovedì 23 novembre 2017

riqualificarsi professionalmente in Piemonte , voucher formativi per lavoratori occupati

La Regione Piemonte offre la possibilità a chi voglia riqualificarsi professionalmente 
una contenitore di circa 1813 corsi di durata compresa tra le 16 e le 200 ore 
distribuiti sul territorio metropolitano, che spaziano 

  • dall’informatica alle lingue, 
  • dall’ambiente alla ristorazione, 
  • dai servizi alla persona alle attività commerciali, al marketing.

Questi corsi sono finanziati con voucher formativi che possono essere richiesti dai lavoratori impiegati in imprese localizzate in Piemonte e i lavoratori occupati domiciliati sul territorio regionale, anche a tempo determinato. 
Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, mentre il restante importo è a carico del lavoratore, fino al raggiungimento del limite massimo di 3.000 euro complessivi di voucher pro capite (info e dettagli qui)

Gli stessi corsi sono invece completamente gratuiti per i lavoratori con Isee minore o uguale a 10.000 euro.

Per iscriversi al corso prescelto, i lavoratori dovranno rivolgersi direttamente all’Agenzia formativa che l’organizza. 

Tutte le informazioni relative al Catalogo dell’offerta formativa 2017-2018 

e alle modalità di assegnazione dei voucher formativi sono reperibili su 




la Banca dati delle opportunità della formazione professionale





fonte:REGIONE PIEMONTE ; TORINO OGGI

giovedì 6 settembre 2012

IN 10.000 DALL`ESTERO PER LA FORMAZIONE NEL LAVORO (ateneo)

Fissato, per l`anno 2012, il contingente annuale degli stranieri autorizzati a trattenersi regolarmente in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Il ministero del Lavoro ha reso noto  il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2012 è stato determinato per l’anno 2012 il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi , che ha ottenuto il visto dalla Corte dei conti ed ora è in attesa di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”. 
Il decreto, in particolare, stabilisce che il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, in 5 mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale e in ulteriori 5 mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
La possibilità di soggiornare in Italia per motivi di formazione professionale, da parte di cittadini stranieri, è consentita dal D.Lgs. n. 286/1998; è previsto anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato. L`articolo 1 del decreto stabilisce, per l`anno 2012, il seguente limite massimo di ingressi in Italia da parte di stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio: - 5 mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale, di durata non superiore a 24 mesi; - ulteriori 5 mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. 




martedì 3 aprile 2012

Formazione dei lavoratori: cosa è cambiato (studioCarlo&AugustoMUSSI)

L’entrata in vigore dell’accordo Stato regioni  sulla formazione dei lavoratori apporta dei considerevoli e importanti cambiamenti nella formazione del lavoratore a far data dal 26 gennaio 2012.
E’ indispensabile sapere che l’obbligo di assolvere la formazione e l’informazione del lavoratore è obbligatorio  entro i primi 60 giorni dalla data dell’inizio del rapporto di lavoro.
Per prima cosa è bene fare chiarezza sul termine “lavoratore”, troppo spesso confuso con “dipendente”: non è così. Infatti oltre al “dipendente a tempo indeterminato”, per la sicurezza nei luoghi di lavoro per addetti si intendono quelli specificati dall’articolo 4 del D.Lgs.81/2008:
  • i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile; 
  • i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 
  • gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; 
  • i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; 
  •  i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto. 
  •  i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; 
  •  i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; 
  • i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
  • i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009
  • i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché
  • i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. 
  • i lavoratori in prova
I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.  (Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria)
Ricordiamo che la formazione del personale  deve essere obbligatoriamente svolta in orario di lavoro, incluso la formazione nella modalità e-learning.

Quantifichiamo la formazione:

entro i primi 60 giorni dalla data di inizio del “rapporto di lavoro” o della collaborazione  va effettuata l’informazione (in base all’articolo 36 del D. Lgs. 81) e la formazione come segue:
 
a questo proposito ci teniamo a specificare che le aziende che a far data dal maggio 2009 hanno effettuato la informazione con noi, e ricevuto l’attestato comprovante la durata dell’informazione, la materia studiata e il test finale, possono con gli attestati dimostrare di avere assolto alle prime 4 ore obbligatorie di formazione generale, in quanto il corso è stato tenuto nel rispetto di quanto richiesto ora in materia di formazione.
Oltre alla formazione generale della durata di 4 ore uguale per tutti i settori, la restante formazione viene declinata in base alla categoria di rischio dell’azienda e della mansione svolta dal lavoratore, modulata in corsi di ulteriori 4, 8 o 12 ore. Un esempio: un operaio del settore tessile deve assolvere una formazione iniziale obbligatoria di 16 ore entro i primi 60 giorni dalla data di inizio lavoro!
Per determinare il settore di appartenenza è indipensabile conoscere il CODICE ATECO 2007 utilizzato per classificare le aziende in base al livello di rischio.
Inoltre, ogni 5 anni, sono previste 6 ore minime obbligatorie di aggiornamento per tutti i settori: i 5 anni si calcolano dalla data di conclusione della formazione specifica di settore
Oltre alla formazione dei lavoratori, guardiamo anche le novità per la formazione dei preposti.
I preposti, cioè le persone che in azienda svolgono la mansione effettiva di capo reparto, capo squadra, responsabili di linea produttiva eccetera, devono aggiungere alla formazione di cui sopra anche ulteriori specifiche ore di formazione come specificato in questo schema:


Anche i dirigenti devono effettuare una adeguata formazione di complessive 16 ore, indipendentemente da lavoratori e preposti):




Questa ultima immagine è dedicata alla formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione ( R.S.P.P.):




Aggiornamento formativo del personale:

A oggi abbiamo ancora delle forti perplessità in quanto i pareri sentiti sono assai discordanti.
L’accordo prevede che la formazione effettuata in passato, se dimostrabile in termini di ore  e  attuale nelle tematiche svolte, può  essere recuperata; resta però molto vaga nelle indicazioni del come e del quando  (per quanto ci riguarda riteniamo valida la formazione impartita dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 81, ma è tutto da dimostrare).
Nel frattempo è opportuno recuperare e  riordinare (magari in un pratico foglio di excel) tutti i dati della formazione e informazione relativi ai dipendenti, verificare le date degli attestati (che, ricordiamo, sono patrimonio del dipendente e non del datore di lavoro che, però, saggiamente, deve averne tenuto una copia).
Si tratta di stabilire al meglio quale formazione è ancora valida ed entro quando ( gennaio 2013 o gennaio 2017) dover effettuare l’aggiornamento.

L’addestramento

Non è certo da dimenticare! Assolvere  l’obbligo dell’informazione e della formazione non esime dall’addestramento.