Il decreto, in particolare, stabilisce che il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, in 5 mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale e in ulteriori 5 mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
La possibilità di soggiornare in Italia per motivi di formazione professionale, da parte di cittadini stranieri, è consentita dal D.Lgs. n. 286/1998; è previsto anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato. L`articolo 1 del decreto stabilisce, per l`anno 2012, il seguente limite massimo di ingressi in Italia da parte di stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio: - 5 mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale, di durata non superiore a 24 mesi; - ulteriori 5 mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
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