Visualizzazione post con etichetta nota 5509/2012 Min.Lav.. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta nota 5509/2012 Min.Lav.. Mostra tutti i post

venerdì 26 ottobre 2012

Comunicazione obbligatoria di assunzione e maxi sanzione (studio cassone)

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 5509/2012, ribadisce che per evitare la maxi sanzione (dai 1.500 ai 12 mila euro, oltre gli accessori, per ogni lavoratore irregolare - legge n. 183/10) basta la Comunicazione obbligatoria (Co) effettuata entro le ore 24 del giorno prima dell'accesso ispettivo (non rileva l'eventuale coincidenza dello stesso con un giorno festivo non lavorativo). 
La Co dimostra la volontà del datore di non occultare il rapporto di lavoro.

Anche in caso di omessa Co, è possibile la non applicazione della maxisanzione se è palese che l'inadempienza non sia legata alla volontà di occultare il rapporto di lavoro.
Si evita se, ad esempio, gli ispettori, pur in presenza di lavoratori subordinati senza invio di preventiva Co, rilevano che sono stati effettuati, prima dell'ispezione, gli adempimenti di carattere contributivo (Dm 10, EMens, UniEMens) o rilevano una differente qualificazione del lavoratore.

Il Ministero del Lavoro ha fornito una puntualizzazione in ordine alla formazione della scriminante dall’applicazione della maxi sanzione nel caso di adempimento spontaneo ma contestuale al giorno di primo accesso ispettivo della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Il Legislatore prevede una maxi sanzione nel caso in cui si realizzi il presupposto dell’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici.

Anche il collegato lavoro ha ufficialmente e definitivamente chiarito che un rapporto viene definito “irregolarmente costituito” se manca la preventiva comunicazione di assunzione.

Con la Circolare n. 38/2010 il Ministero ha chiarito che il datore di lavoro che regolarizza spontaneamente e integralmente, prima dell’accesso ispettivo o di una convocazione di conciliazione monocratica, per l’intera durata il rapporto di lavoro avviato originariamente senza comunicazione preventiva, non è assoggettabile alla maxi sanzione.

Il datore di lavoro quindi, potrà denunciare la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga; questo ovviamente sempre che il versamento degli importi avvenga entro 30 gironi dalla denuncia, previa comunicazione al centro per l’impiego e con il pagamento della sanzione civile. 

Con gli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti quindi, vi è l’intenzione di esimere dalla maxi sanzione il datore di lavoro che manifesti la volontà di non occultare il rapporto.

Il Ministero ha inoltre chiarito che fino alla scadenza del primo adempimento contributivo, il datore di lavoro che non abbia ricevuto accertamenti ispettivi, può evitare la maxi sanzione con la sola comunicazione al centro per l’impiego. 

In relazione a quanto appena detto però, il Ministero ha precisato che non sarà applicata la maxi sanzione solo se la comunicazione è stata eseguita spontaneamente almeno entro le ore 24 del giorno antecedente a un eventuale accesso ispettivo.

In linea con quanto detto fin ora quindi, non sarà evitata la maxi sanzione se la comunicazione è effettuata nella data stessa dell’accesso ispettivo, anche se in orario anteriore a quello di primo accesso.

Questo, salvo eventuali casi di forza maggiore come incendi, alluvioni, terremoti ecc. nei quali però, l’onere della prova graverà ovviamente in capo al datore di lavoro.