| circ inps 36 del 07/03/2022 ( qui ) |
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domenica 13 marzo 2022
venerdì 28 dicembre 2018
http://bit.ly/2SqBZSD #congedopaternità #lavoro #permessiretribuiti #fiscoetasse

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December 28, 2018 at 09:17AM
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lunedì 11 luglio 2016
INPS PROROGA LA REVEDIBILITA' , PER FAVORIRE I PERMESSI NEL CASO DI SOGGETTI CON DISABILITA' GRAVE
INPS proroga gli effetti del verbale rivedibile
fino al completamento dell’iter di revisione
ai fini dei permessi e congedi riconosciuti
ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave
venerdì 10 gennaio 2014
venerdì 8 novembre 2013
venerdì 18 ottobre 2013
martedì 13 agosto 2013
domenica 3 febbraio 2013
Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità (ORIZZONTESCUOLA)
È applicabile ai dipendenti della scuola l’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 che prevede 3 giorni di permesso retribuito in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente?
Tali giorni sono aggiuntivi o alternativi a quelli già previsti per motivi personali o familiari?
L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000
stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.
Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:
“La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.
Il comma 7 dell’art. 15 del CCNL/2007, afferma che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.”
Fra questi si deve considerare il permesso previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000 citata.
Pertanto, i 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, possono essere fruiti dal personale della scuola e si possono aggiungere (non sono quindi ad essi alternativi) ai 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari (art. 15/2).
Per ciò che riguarda la definizione di “grave infermità” e la relativa documentazione, si suggerisce di leggere la nota del Ministero del Lavoro n. 25/I/0016754 del 25.11.2008. (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D7229E28-799D-4A41-9DC7-B6758A4115E6/0/precisazioni.pdf)
Bisogna però precisare che dell’art. 4, comma 1 della Legge 53/2000 e dell’art. 1 del D.M. n. 278/2000 non è possibile applicare al Comparto Scuola le modalità di fruizione dei 3 giorni retribuiti nel caso si tratti di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Gli artt. citati, infatti, affermano che tali giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.
Tali giorni, a differenza di quelli per “grave infermità”, sono espressamente previsti dal CCNL/2007.
Infatti gli artt. 15/1 (personale a tempo indeterminato) e 19/7 (personale a tempo determinato) affermano che il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Il CCNL/2007, rispetto alla normativa sopra richiamata, contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).
Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Pertanto, l’art. 1 del D.M. n. 278/2000 si deve applicare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.
In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.
In questa risposta abbiamo anche esaminato la questione di quando poter fruire dei 3 giorni. (http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/01/07/i-3-giorni-di-permesso-per-lutto-sono-retribuiti-anche-per-il-personale-precario/)
In conclusione, se i 3 giorni disposti dalla legge (art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e art. 1 D.M. n. 278/2000) sono fruiti per “grave infermità” del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi , si aggiungono a quelli già previsti dal CCNL/2007 (si precisa che il diritto ai questi 3 giorni retribuiti si applica anche al personale a tempo determinato); se, invece, si tratta di fruire dei 3 giorni per decesso, bisogna applicare il CCNL/2007 perché prevede espressamente tali permessi (in questo caso non deve essere applicato il vincolo di dover fruire dei permessi entro 7 giorni dall’evento).
giovedì 13 dicembre 2012
Permessi legge 104, possibili anche se il padre ha la badante? (finanza.repubblica)
cal chiede:
Mio padre, invalido 100% con indennità di accompagnamento, è seguito da badanti 24 ore. E' stato nominato un amministratore di sostegno per la tutela del patrimonio in quanto esistono dei contrasti tra noi figli.
Mio padre, invalido 100% con indennità di accompagnamento, è seguito da badanti 24 ore. E' stato nominato un amministratore di sostegno per la tutela del patrimonio in quanto esistono dei contrasti tra noi figli.
Io in accordo con ads mi occupo totalmente delle necessità della mamma (alimenti, salute, necessità varie) in quanto vive in una località senza negozi e disagiata.
Sto usufruendo parzialmente dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104 per svolgere questi compiti.
Considerato che c'è ads e delle badanti, è corretto il mio comportamento? Grazie
L'esperto risponde:
Le norme che consentono di richiedere di permessi per l'assistenza a familiari disabili non prevedono l’obbligo della continuità ed esclusività dell’assistenza.
L'esperto risponde:
Le norme che consentono di richiedere di permessi per l'assistenza a familiari disabili non prevedono l’obbligo della continuità ed esclusività dell’assistenza.
Quindi non c'è alcuna incompatibilità con il fatto che suo padre sia assistito nelle necessità quotidiane da due badanti.
In particolare con la circolare 90/2007, inoltre, l'Inps ha precisato che che non è necessario che l'assistenza sia quotidiana, ma deve comunque avere i caratteri di sistematicità ed adeguatezza.
mercoledì 7 novembre 2012
Differenza tra invalidità civile e handicap nella PREVIDENZA (superAbile)
Ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha
assoluto diritto a fare richiesta di accertamento dell'invalidità civile
e della situazione di handicap.
Saranno soltanto la commissione medica dell'ASL, e in seguito la commissione INPS, a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un riconoscimento dell'invalidità civile e di handicap o di handicap grave.
A questo punto è importante fare alcune precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap poiché si tratta di due riconoscimenti diversi.
La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale.
L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua.
Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.
Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.
Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.
In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.
La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Riassumendo, per quel che riguarda lo stato di handicap previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Si ribadisce che in nessuno dei due casi - invalidità civile e handicap - non è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché le condizioni di salute lo permettano ((art. 1, comma 4, lettera c del D. Lgs.23 novembre 1988, n. 509).
Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.
Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: HANDICAP GRAVE .......ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce "Persona non handicappata", gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi e al congedo retribuito:
Prassi di accertamento
Poiché per ottenere sia l'invalidità civile sia la situazione di handicap la procedura, nei due casi, è uguale, l'art. 6, della Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità a proposito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, offrendo la possibilità, a richiesta dell'interessato, di unificazione delle visite di accertamento.
Questo significa che può essere presentata in un'unica domanda la richiesta di accertamento dell'invalidità civile e quella dell'handicap.
In questo modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente senza necessità di essere sottoposti a due diverse visite con le difficoltà che questa procedura comportava in passato: presentazione di distinte domande allungando, in questo modo, considerevolmente i tempi (Art. 6, della Legge 80/06).
Inoltre, la stessa legge (Legge n. 80/06) prevede, per le persone affette da patologie oncologiche e per coloro affette da gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, un procedimento più breve per la visita di accertamento.
Infatti, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap in questi due casi deve essere effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data di domanda dell'interessato.
Riferimenti normativi:
Saranno soltanto la commissione medica dell'ASL, e in seguito la commissione INPS, a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un riconoscimento dell'invalidità civile e di handicap o di handicap grave.
A questo punto è importante fare alcune precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap poiché si tratta di due riconoscimenti diversi.
La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale.
L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua.
Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.
Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.
Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.
In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.
La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Difatti, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti,
l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né
consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave
anche in assenza il riconoscimento di un'invalidità civile.
Espresso in un altro modo, questo significa, come già precisato, che
anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non ha dato luogo a
un 100%, è possibile essere riconosciuto in situazione di gravità.
Riassumendo, per quel che riguarda lo stato di handicap previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Si ribadisce che in nessuno dei due casi - invalidità civile e handicap - non è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché le condizioni di salute lo permettano ((art. 1, comma 4, lettera c del D. Lgs.23 novembre 1988, n. 509).
Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.
Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: HANDICAP GRAVE .......ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce "Persona non handicappata", gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi e al congedo retribuito:
- Persona non handicappata
- Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
- Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)
Prassi di accertamento
Poiché per ottenere sia l'invalidità civile sia la situazione di handicap la procedura, nei due casi, è uguale, l'art. 6, della Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità a proposito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, offrendo la possibilità, a richiesta dell'interessato, di unificazione delle visite di accertamento.
Questo significa che può essere presentata in un'unica domanda la richiesta di accertamento dell'invalidità civile e quella dell'handicap.
In questo modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente senza necessità di essere sottoposti a due diverse visite con le difficoltà che questa procedura comportava in passato: presentazione di distinte domande allungando, in questo modo, considerevolmente i tempi (Art. 6, della Legge 80/06).
Inoltre, la stessa legge (Legge n. 80/06) prevede, per le persone affette da patologie oncologiche e per coloro affette da gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, un procedimento più breve per la visita di accertamento.
Infatti, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap in questi due casi deve essere effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data di domanda dell'interessato.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.). - Legge 9 Marzo 2006, n. 80
Conversione in legge del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell? 11 marzo 2006) - Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509
Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291 (Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278). - Ministero dell 'economia e delle finanze - Decreto Ministeriale 2 agosto 2007
Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2007, n. 225.)
Permessi 104, nota della Funzione Pubblica sul cumulo (lavoroediritti)
Parere sul riconoscimento della 104/92 a dipendente che assiste un
congiunto lavoratore, il quale fruisce a sua volta dei permessi per se
stesso . Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota protocollo nr. 44274 dello scorso 5 novembre, fornisce un parere sul diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 da parte di dipendenti pubblici ospedalieri, per assistere un congiunto lavoratore che si trova in situazione di handicap grave che fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge.
Il parere veniva richiesto dal Complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata di Roma e, riguarda in particolare, la possibilità di fruizione dei giorni di permesso da parte dei due soggetti, nelle stesse giornate.
Si legge nella nota:
“In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.
La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro”.
Pertanto, conclude la nota, “considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.”
Il parere veniva richiesto dal Complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata di Roma e, riguarda in particolare, la possibilità di fruizione dei giorni di permesso da parte dei due soggetti, nelle stesse giornate.
Si legge nella nota:
“In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.
La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro”.
Pertanto, conclude la nota, “considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.”
Riproporzionamento giorni di permesso legge 104/92
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con
interpello n.24 dell'1.8.2012, ha fornito , in risposta ad interpello
presentato dalla Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale), il proprio parere in merito alla problematica concernente le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.
Il quesito verteva sulla possibilità di riproporzionare il permesso in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc. ) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell'arco del mese di riferimento.
La Federambiente chiedeva, inoltre, se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.
Si ricorda che il diritto a tre giorni di permesso mensile ex L. n. 104/1992 spetta al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il Ministero ha ritenuto, nella risposta, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., che non sia possibile effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze "giustificate", riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L'intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all'art. 33, della L. n. 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
Il principio sopra enunciato ha trovato, peraltro, conferma nella risposta ad interpello n. 21/2011 - riferita alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi indicati in oggetto in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese - proprio in virtù della diversa ratio sottesa agli istituti delle ferie e ai permessi di cui al citato art. 33.
Ne consegue che il principio espresso dall'INPS con circ. 128/2003 - richiamata dall'istante - secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione nell'ipotesi prospettata.
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall'Istituto.
Prof Raffaele Manzoni
Studio di consulenza ed assistenza legale personale della scuola
Via Roberto Falvo,20 80127 Napoli
Sito internet www.raffaelemanzoni.com
Tel. 0815702736 - 3392749936
Fonte: Riproporzionamento giorni di permesso legge 104/92
(StudioCataldi.it)
VEDI ANCHE DAL BLOG (01)
Si ricorda che il diritto a tre giorni di permesso mensile ex L. n. 104/1992 spetta al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il Ministero ha ritenuto, nella risposta, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., che non sia possibile effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze "giustificate", riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L'intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all'art. 33, della L. n. 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
Il principio sopra enunciato ha trovato, peraltro, conferma nella risposta ad interpello n. 21/2011 - riferita alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi indicati in oggetto in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese - proprio in virtù della diversa ratio sottesa agli istituti delle ferie e ai permessi di cui al citato art. 33.
Ne consegue che il principio espresso dall'INPS con circ. 128/2003 - richiamata dall'istante - secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione nell'ipotesi prospettata.
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall'Istituto.
Prof Raffaele Manzoni
Studio di consulenza ed assistenza legale personale della scuola
Via Roberto Falvo,20 80127 Napoli
Sito internet www.raffaelemanzoni.com
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Fonte: Riproporzionamento giorni di permesso legge 104/92
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venerdì 2 novembre 2012
A PROPOSITO GIORNI PERMESSO STRAORDINARIO PER FERIE NON MATURATE CAUSA CONGEDO ASSISTENZA FAMILIARI INVALIDI GRAVI (francescocolaci)
In merito all’argomento del titolo si fa riferimento al comma 5 quater dell’art.42 del dec.legvo n.151/01, che inserito in detto provvedimento dall’art.4 , comma 1,lettera b) del dec. legvo n. 119/2011 ed in vigore dall’11.8.2011, stabilisce :
“I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ”
Rispetto alla predetta disposizione, è da sottolineare che circa le modalita’ ed i tempi di utilizzazione dei previsti giorni di permesso straordinario , per quanto di conoscenza , non risulta che indicazioni amministative a cui riportarsi siano state fornite dalle istituzioni competenti per i lavoratori dipendenti tanto del settore pubblico ,quanto del settore privato.
Pertanto ,quanto viene esposto in proposito discende esclusivamente da valutazioni logico-sistematiche suggerite sia dalla disposizione legislativa che ha introdotto il permesso in questione ,sia dalla disciplina delle ferie contenuta nei contratti collettivi .
Circa la prima , ossia il comma 5 quater dell’art.42 del dec.legvo n.151/01,che , inserita in detto provvedimento dall’art.4 del decreto legvo n.119/11, e’ da riferire che l’esame del testo della stessa,in mancanza ed in attesa di auspicabili indicazioni operative da parte degli organi istituzionali competenti sulla pratica applicazione delle predetta disposizione ,si prende atto che
Rispetto alla predetta disposizione, è da sottolineare che circa le modalita’ ed i tempi di utilizzazione dei previsti giorni di permesso straordinario , per quanto di conoscenza , non risulta che indicazioni amministative a cui riportarsi siano state fornite dalle istituzioni competenti per i lavoratori dipendenti tanto del settore pubblico ,quanto del settore privato.
Pertanto ,quanto viene esposto in proposito discende esclusivamente da valutazioni logico-sistematiche suggerite sia dalla disposizione legislativa che ha introdotto il permesso in questione ,sia dalla disciplina delle ferie contenuta nei contratti collettivi .
Circa la prima , ossia il comma 5 quater dell’art.42 del dec.legvo n.151/01,che , inserita in detto provvedimento dall’art.4 del decreto legvo n.119/11, e’ da riferire che l’esame del testo della stessa,in mancanza ed in attesa di auspicabili indicazioni operative da parte degli organi istituzionali competenti sulla pratica applicazione delle predetta disposizione ,si prende atto che
- la predetta disposizione consente ai soggetti fruitori del congedo straordinario per l’assistenza ai familiari invalidi di utilizzare permessi straordinari per un numero di giorni pari a quelli di ferie perdute a causa dell’utilizzo del congedo stesso,che ,come è risaputo , non determina il diritto alle ferie ;
- per conseguire detti permessi i soggetti interessati devono aver consumato un periodo continuativo di congedo straordinario non superiore a sei mesi , mentre resta esclusa tale possibilita’ se il raggiungimento dei mesi utilizzabili a tale scopo avviene sommando periodi di congedo straordinario utilizzato in modo frazionato;
- i suddetti permessi non sono nè retribuiti ne’ coperti da contribuzione .
Se invece ,sempre per esempio , i mesi di congedo straordinario a carattere continuativo utilizzati sono sei , si raddoppiano i giorni di permesso di cui sopra in sostituzione ferie non , maturate.
Vale a dire che detti giorni di permesso sono direttamente proporzionali ai mesi consumati con il congedo straodinario a carattere continuativo usufruito per fornire assistenza ai familiari in condizioni di gravita’,fermo restando che numero di detti mesi non deve risultare comunque superiore a sei mesi.
Pertanto ,stando alla lettera della disposizione in esame, fatta salva una differente indicazione delle istituzioni competenti in merito, se il lavoratore usufruisce in maniera continuativa di 9 mesi di congedo straordinario ,i giorni di permesso senza retribuzione di cui potra’ beneficiare vanno calcolati non gia’ su tutti i 9 mesi di effettivo congedo ,bensi soltanto sugli ultimi sei mesi dello stesso.
A quanto sinora detto ,si aggiunge che la disposizione che regolamenta i giorni di permesso straordinario null’altro prevede esplicitamente ,tacendo in particolare sulle modalita’ e sul termine entro cui lo stesso andrebbe utilizzato.
Per superare tale silenzio normativo ed auspicando che le istituzioni competenti forniscano finalmente istruzioni al riguardo, il comportamento operativo da tenere circa i due aspetti predetti , potrebbe venire suggerito prendendo atto della innegabile attinenza esistente tra i giorni di permesso straordinario e le ferie , posto che i primi risultano introdotti dal legislatore proprio per sostituire le seconde ,che ,si ribadisce , non vengono maturate per il periodo di ricorso al congedo straordinario di cui all’ ‘art.42 comma 5 dec.legvo n.151/01.
Si vuol dire in pratica di ritenere che i giorni di permesso straordinario soggiacciono alle stesse regole che la contrattazione collettiva di riferimento riserva alle ferie e che ,quindi ,gli stessi devono essere utilizzati con le medesime modalita’ e nel rispetto dei termini riguardanti le ferie ,per cui,tra l’altro ,di regola si contano soltanto i giorni lavorativi cadenti nel periodo di permesso utilizzato .
Sulla base di quanto affermato ,occorre riportarsi alla regolamentazione dei singoli contratti collettivi in materia di ferie ed applicare ,per quanto compatibili ,le relative disposizioni ai permessi straordinari in questione .
Tra le regolamentazioni in materia di ferie prevista dalla contrattazione collettiva ,una particolare attenzione merita il ccnl riguardante il personale del comparto scuola ,sottoscritto in data 29-11-07
In particolare, in materia di ferie l’art.13 del predetto contratto collettivo stabilisce:
Vale a dire che detti giorni di permesso sono direttamente proporzionali ai mesi consumati con il congedo straodinario a carattere continuativo usufruito per fornire assistenza ai familiari in condizioni di gravita’,fermo restando che numero di detti mesi non deve risultare comunque superiore a sei mesi.
Pertanto ,stando alla lettera della disposizione in esame, fatta salva una differente indicazione delle istituzioni competenti in merito, se il lavoratore usufruisce in maniera continuativa di 9 mesi di congedo straordinario ,i giorni di permesso senza retribuzione di cui potra’ beneficiare vanno calcolati non gia’ su tutti i 9 mesi di effettivo congedo ,bensi soltanto sugli ultimi sei mesi dello stesso.
A quanto sinora detto ,si aggiunge che la disposizione che regolamenta i giorni di permesso straordinario null’altro prevede esplicitamente ,tacendo in particolare sulle modalita’ e sul termine entro cui lo stesso andrebbe utilizzato.
Per superare tale silenzio normativo ed auspicando che le istituzioni competenti forniscano finalmente istruzioni al riguardo, il comportamento operativo da tenere circa i due aspetti predetti , potrebbe venire suggerito prendendo atto della innegabile attinenza esistente tra i giorni di permesso straordinario e le ferie , posto che i primi risultano introdotti dal legislatore proprio per sostituire le seconde ,che ,si ribadisce , non vengono maturate per il periodo di ricorso al congedo straordinario di cui all’ ‘art.42 comma 5 dec.legvo n.151/01.
Si vuol dire in pratica di ritenere che i giorni di permesso straordinario soggiacciono alle stesse regole che la contrattazione collettiva di riferimento riserva alle ferie e che ,quindi ,gli stessi devono essere utilizzati con le medesime modalita’ e nel rispetto dei termini riguardanti le ferie ,per cui,tra l’altro ,di regola si contano soltanto i giorni lavorativi cadenti nel periodo di permesso utilizzato .
Sulla base di quanto affermato ,occorre riportarsi alla regolamentazione dei singoli contratti collettivi in materia di ferie ed applicare ,per quanto compatibili ,le relative disposizioni ai permessi straordinari in questione .
Tra le regolamentazioni in materia di ferie prevista dalla contrattazione collettiva ,una particolare attenzione merita il ccnl riguardante il personale del comparto scuola ,sottoscritto in data 29-11-07
In particolare, in materia di ferie l’art.13 del predetto contratto collettivo stabilisce:
- 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
- 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art.1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
- 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
- 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
- 6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
- 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.
- 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
- 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma
- 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
- 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
- A) dal comma 2 circa la spettanza di 32 giorni di permesso straordinario per ogni anno di servizio, pari al periodo di ferie retribuito
- B) dal comma 8 ,per cui i permessi devono essere richiesti al dirigente scolastico.
- C) dal comma 9, per cui i permessi straordinari in questione ,come le ferie,devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione dei permessi ,al pari delle ferie, è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative,applicando peraltro in via analogica quanto previsto dall’art. 15, comma 2, trattandosi di giorni di permesso straordinario utilizzati in sostituzione dell’istituto delle ferie ,le cui finalita’ sono tutelate dalla costituzione,secondo il cui art.32 il diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che sostanzialmente traggono origine dall’esigenza di tuteladell’integrità fisica e dello stato di salute (comprensivo anche di quello afferente alla sfera psicologica) del cittadino prestatore di lavoro subordinato
- D) dall’art.10 ,per cui in caso di motivate esigenze di carattere personale,costituite dall’eventuale periodo di congedo straordinario per prestare assistenza a familiare invalido grave , che .coincidendo con la sospensione dell’attivita’ scolastica , abbiano impedito il godimento in tutto o in parte dei permessi straordinari spettanti nel corso dell’anno scolastico di riferimento, gli stessi saranno fruiti dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica-
lunedì 29 ottobre 2012
frazionabilità permessi legge 104 (impresalavoro)
Le agevolazioni previste dall’art.33 della legge 104/92
(ovvero i cosiddetti permessi legge 104) a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori che sono genitori, coniuge, parenti e affini entro il 3° grado del disabile variano a seconda dei casi.
- Al lavoratore con disabilità grave, in particolare, la legge riconosce la possibilità di chiedere un permesso pari a due ore al giorno o a tre giorni al mese, frazionabili anche in ore.
- Stessa cosa vale anche per i genitori di persone con disabilità grave, a cui spetta un permesso di due ore al giorno o di tre giorni al mese, allo stesso modo frazionabili in ore.
- Al coniuge, ai parenti e agli affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano invece 3 giorni al mese, frazionabili in ore.
- Lo stesso diritto, inoltre, può essere esteso ai parenti e agli affini entro il terzo grado della persona con disabilità grave nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
In merito alla frazionabilità dei permessi giornalieri in ore esiste un limite orario mensile che risulta essere uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3.
Il tutto disciplinato dal messaggio INPS 16866 del 28/06/2007
- orario settimanale 36 h/6 gg lavorativi: 6 per 3 = h mese fruibili 18
- orario settimanale 40 h/5 gg lavorativi: 8 per 3 = h mese fruibili 24
- orario su base plurisettimanale (esempio 16 settimane di cui 8 di 32 h su 4 giorni – 4 da 40 ore su 5 giorni – 4 da 36 ore su 6 giorni): media del numero ore di tutte le settimane 35/numero medio giorni lavorativi settimanali 4,75 = ore mensili fruibili 22,1.
fonti:(impresalavoro) - (handylex)
mercoledì 24 ottobre 2012
Permessi Legge 104: modalità di fruizione per i dipendenti pubblici (lineaamica)
Domanda:
Come possono essere fruiti dai dipendenti pubblici i permessi
previsti dall'articolo 33 della Legge 104 del 1992 ?
Risposta:
La LEGGE 104 (05/02/1992) all' articolo 33 distingue i permessi previsti in favore dei lavoratori con handicap grave dai permessi per coloro che assistono un familiare con handicap grave.
L'articolo 33, comma 6 prevede che i dipendenti disabili possono fruire alternativamente di tre giorni di permesso mensile o di due ore di permesso orario giornaliero.
Invece per coloro che prestano assistenza al familiare con handicap grave, l'articolo 33, comma 3, della Legge 104 dispone che possono fruire di tre giorni di permesso mensile.
Sul punto e' intervenuta la
specificando che in questo caso la Legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia del permesso, che e' giornaliero.
Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, e' stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata.
martedì 16 ottobre 2012
104, permesso mensile, finalmente un po’ di chiarezza (west-info)
Sulla 104 la Cassazione italiana mette i puntini sulle “i”. Con una recente sentenza, infatti, ha stabilito che un lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso mensile per accudire il figlio affetto da grave disabilità, anche se la moglie è casalinga. Al padre, impiegato di banca, non era stato concesso questo beneficio, in quanto le sue richieste erano antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 42 comma 6 del D.lgs n.151/2001.
Norma che aveva introdotto la possibilità di godere dei riposi e dei permessi per assistere i figli con handicap grave “anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”. I Supremi Giudici, dando un’interpretazione rigorosa dei principi costituzionali, hanno, invece, sostenuto che “non solo l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore”.
Norma che aveva introdotto la possibilità di godere dei riposi e dei permessi per assistere i figli con handicap grave “anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”. I Supremi Giudici, dando un’interpretazione rigorosa dei principi costituzionali, hanno, invece, sostenuto che “non solo l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore”.
giovedì 11 ottobre 2012
Legge 104/92 cos'è e come funziona (superabile)
La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 tutela "l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Modificata dalla legge 53 (8 marzo 2000), dal decreto legislativo 151
(26 marzo 2001) e dalla legge 183 (4 novembre 2010), in sintesi, come funziona
Indispensabile è il riconoscimento di handicap grave che costituisce il requisito irrinunciabile per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 tra cui i permessi per il lavoratore disabile. La normativa si applica anche ai lavoratori che assistono un parente disabile, entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità soltanto in casi specifici. Presupposto oggettivo per la concessione dei permessi è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.
Quali benefici comporta. La modalità di fruizione dei permessi si differenzia a seconda che sia il lavoratore disabile o il familiare a richiederli.
Il lavoratore disabile può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore; un'ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore. I parenti possono invece usufruire dei permessi di tre giorni mensili.
I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente: del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario; di due ore di permesso giornaliero; di tre giorni interi di permesso al mese. I giorni di permessi non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.
Certificazione. Il riconoscimento di invalidità civile non è utile ai fini della fruizione dei permessi lavorativi. Indispensabile è il riconoscimento di handicap grave, che richiese un accertamento diverso da quello dell'invalidità civile, anche se possono essere richiesti contemporaneamente presso gli uffici competenti dell'Azienda sanitaria locale di residenza.
Come si richiede. Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie.
La domanda può essere presentata anche tramite PEC
Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92).
I lavoratori beneficiari sono tenuti a comunicare al dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
La legge 104 (news dal BLOG) - (dal SITO) - (BROCHURE RIEPILOGO)
lunedì 24 settembre 2012
CONGEDO MATRIMONIALE ( gazzetta del lavoro )
Congedo matrimoniale, tempi e modalità domanda assegno Inps
La domanda di assegno Inps per congedo matrimoniale va presentata in modalità diverse, in rapporto alle diverse situazioni dei lavoratori che ne fanno richiesta. La situazione lavorativa, infatti, non è uguale per tutti. Il lavoratore può essere occupato presso il datore di lavoro oppure disoccupato o richiamato alle armi, oppure è un lavoratore extracomunitario. Per capirne di più, approfondiamone i vari casi, in base alle [...]
Congedo matrimoniale, calcolo assegno Inps varie categorie lavoratori
Il calcolo dell’assegno Inps per congedo matrimoniale non è uguale per tutti i lavoratori, ma è calcolato in base alla categoria nella quale rientra il lavoratore che ne fa richiesta e solo per il matrimonio civile.
Assegno Inps per congedo matrimoniale, i requisiti
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito in occasione del matrimonio civile, ma non per quello solo religioso.
sabato 18 agosto 2012
Permessi disabili, le ferie non riducono i tre giorni
La malattia (o la maternità o il permesso sindacale o le ferie o le festività) non riduce il diritto ai tre giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili (legge n. 104/1992).Infatti, qualora in uno stesso mese si trovi a fruire anche di altre assenze «giustificate» perché riconosciute per legge, il lavoratore ha comunque diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili in quanto aventi natura, funzione e caratteri diversi. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 24/2012, spiegando che il riproporzionamento dei giorni di permesso scatta invece in caso di prima richiesta nel corso del mese.
Interpello. L'interpello, presentato da Federambiente (federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale), concerne le modalità di fruizione dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Si tratta, spiega il ministero, del diritto spettante al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In particolare, è stato chiesto al ministero del lavoro:
se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto ai tre giorni di permesso in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o di congedi a lui spettanti (quali, per esempio, permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro durante il mese di riferimento;
se il dipendente che inoltri domanda di riconoscimento del diritto ai tre giorni di permesso per la prima volta nel corso del mese (ad esempio, il giorno 19) abbia diritto al riproporzionamento o il diritto ai tre giorni spetti comunque in misura intera.
Quando non c'è riproporzionamento. Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi, quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, il ministero non ritiene giustificabile il riproporzionamento del diritto, in quanto trattasi comunque di assenze «giustificate», riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L'intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili, spiega il ministero, non sembra possa subire una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
Quando c'è il riproporzionamento. Viceversa, aggiunge il ministero, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza per la prima volta nel corso del mese (per esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti. In tal caso, aggiunge il ministero, il riproporzionamento avviene in base ai criteri indicati dall'Inps circolare n. 128/2003 , secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata.
fonte:ITALIAOGGI / YAHOO
giovedì 26 luglio 2012
ISTRUZIONI INTEGRATIVE INPS PERMESSI LEGGE 104/92 (francescocolaci)
Istruzioni fornite dall’Inps con la Circolare 24 luglio 2012, n. 100,emanata ad ìntegrazione della circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell’Istituto a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
SOMMARIO: Premessa;
1. Cumulo dei permessi;
2. Assistenza ad un familiare disabile residente in altra località;
3. Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile;
4. Fruizione dei permessi da parte del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale;
5. Rivedibilità del giudizio medico legale;
6. Assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile lavoratore.
PREMESSA
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni operative, che integrano e parzialmente modificano quelle introdotte con la circolare n. 45 del 1° marzo 2011, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l’11 agosto 2011, che ha rivisto l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti disabili con connotazione di gravità.
1. CUMULO DEI PERMESSI
Presupposti per poter fruire dei benefici per assistere più soggetti disabili.
L’art. 6 del predetto decreto legislativo restringe la possibilità per il lavoratore di cumulare i permessi per assistere più familiari affetti da disabilità grave, richiedendo che, in tali casi, l’assistenza sia prestata nei confronti del coniuge e di un parente o affine entro il primo grado. La possibilità per il dipendente che assiste il coniuge ovvero un parente o affine di primo grado di cumulare i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 per prestare assistenza anche nei confronti di un parente o affine entro il secondo grado, è riconosciuta esclusivamente qualora i genitori o il coniuge del familiare disabile di secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti (1)o siano deceduti o mancanti (2).
Alle predette condizioni è possibile cumulare i permessi per assistere due parenti o affini di secondo grado.
Si precisa che il dipendente che fruisce dei benefici in argomento per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate nella circolare n. 45/2011, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all’utilizzo dei benefici già concessi.
2. ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE RESIDENTE IN ALTRA LOCALITÀ
Documentazione giustificativa.
Il comma 3 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011, prevede che “il lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, debba attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.
Pertanto, nel rispetto delle nuove prescrizioni normative, il dipendente che si trovi nella situazione descritta dovrà presentare la documentazione giustificativa comprovante l’effettuazione del viaggio.
Tale documentazione potrà consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico di trasporto per raggiungere l’assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo Telepass, se si utilizza il mezzo privato.
Qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o terapie.
3. BENEFICI A FAVORE DEI GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO DISABILE
Come evidenziato nella circolare n. 45/2011, il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità.
L’unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell’arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero di cui al comma 2 dell’art. 33 o del prolungamento del congedo parentale.
A tale proposito, si evidenzia che l’art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 ha integralmente sostituito il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante.
I suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.151/2001, dal genitore richiedente.
Si rammenta che il requisito essenziale per la concessione del prolungamento del congedo parentale è l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità, con le eccezioni previste dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.
Oltre alle eccezioni sopra richiamate, il d.lgs. n. 119/2011 ha previsto espressamente che sia il prolungamento del congedo parentale che il congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, possano essere concessi qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato il disabile.
Conseguentemente, in considerazione dell’ identica ratio che ispira i diversi istituti diretti a garantire l’assistenza al disabile ed in analogia a quanto previsto per i lavoratori del settore privato, ai sensi del paragrafo n. 6 della circolare n. 32/2012, la predetta eccezione è applicabile anche nelle ipotesi di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992.
Detta fattispecie, pertanto, integra le ipotesi già contemplate dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.
Alla luce di quanto sopra esposto, si puntualizza quanto segue:
- nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio minore di tre anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti:
- due ore di permesso orario al giorno oppure un’ora di permesso al giorno per ciascun genitore per tutto il mese;
- assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del bambino;
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, tra entrambi i beneficiari (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di un giorno di permesso, il padre di
due);
- permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili totali (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di 10 ore, il padre di 8).
Si precisa che, in analogia al trattamento previsto in materia di riposi per allattamento nelle ipotesi di parto plurimo, ai dipendenti genitori di gemelli con disabilità grave fino a tre anni i riposi orari devono essere riconosciuti in misura doppia
– nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti benefici:
- assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% e nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario);
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
- permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.
– nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio maggiore di otto anni:
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
- permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.
Si ribadisce che tutti i benefici sopra richiamati possono essere fruiti alternativamente e non cumulativamente tra i due genitori nell’arco del mese. Pertanto, se uno o entrambi i genitori optano per alcuni giorni di prolungamento del congedo parentale per assistere il bambino disabile, gli stessi non potranno più richiedere per lo stesso mese né permessi orari né permessi giornalieri, mentre, ai sensi del novellato comma 5, dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, potranno beneficiare, in giorni diversi, del congedo straordinario retribuito (v. par. 1.3, lett. a) della circolare n. 28/2012).
Diversamente, negli stessi giorni nei quali un genitore lavoratore fruisce di uno dei benefici spettanti, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, per il figlio disabile, l’altro genitore può eventualmente fruire del congedo parentale ordinario e del congedo malattia figlio.
Si precisa che i dipendenti che hanno fruito, in qualità di genitori di bambini disabili di età compresa tra i tre e gli otto anni, del prolungamento del congedo retribuito al 30%, ai sensi della normativa previgente, senza esaurire il limite dei 36 mesi, potranno assentarsi a tale titolo entro gli otto anni di età del figlio, limite attualmente previsto per il godimento del beneficio, fino al raggiungimento di 36 mesi, comprensivi del congedo ordinario.
4. FRUIZIONE DEI PERMESSI DA PARTE DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Riproporzionamento dei permessi mensili nel rapporto di lavoro a tempo parziale (tre giorni ovvero 18 ore).
Si forniscono alcune precisazioni sulle modalità di fruizione dei benefici in argomento da parte di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
a) Part time di tipo verticale
La circolare n. 45/2011 ” Permessi a favore di persone con disabilità grave – Art. 33 della legge n. 104/1992″, al paragrafo 2.1) “Disposizioni comuni” prevede che “ai dipendenti in regime di tempo parziale, i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero (18 ore mensili).”
Al riguardo occorre precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità:
1. in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell’anno;
2. soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.
Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa.
Diversamente, qualora l’articolazione della prestazione lavorativa prevista nel contratto di part time rientri nell’ulteriore ipotesi indicata al punto 2, il diritto ai permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 deve essere riconosciuto in misura ridotta proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa prevista dal contratto stesso nel mese di riferimento.
b) Part time di tipo orizzontale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede l’articolazione della prestazione lavorativa secondo un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni lavorativi.
I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, ai seguenti benefici:
1. un’ ora di permesso giornaliero;
2. tre giorni di permesso mensile;
3. permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa.
I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, che assicurino una prestazione lavorativa superiore a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa ai benefici previsti ai punti 2 e3, a due ore di permesso giornaliero.
Le medesime regole relative ai benefici indicati ai punti 2 e 3 valgono anche per i dipendenti con rapporto di lavoro part time orizzontale che fruiscono dei permessi in argomento per assistere un familiare disabile.
c) Part time di tipo misto
Tale articolazione della prestazione lavorativa deriva dalla combinazione delle due tipologie verticale ed orizzontale e consiste, pertanto, nella concentrazione della prestazione lavorativa giornaliera ad orario ridotto soltanto in alcuni periodi dell’anno, del mese o della settimana.
Il dipendente che assiste un familiare disabile avrà diritto ad un numero di permessi giornalieri calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa corrispondente alla componente verticale.
Diversamente, in caso di fruizione dei permessi mensili nella modalità oraria, il monte ore dei benefici spettanti è determinato sulla base della percentuale corrispondente alla componente orizzontale.
Uno schema riepilogativo, in calce alla presente circolare, illustra la spettanza dei permessi in questione, mensili e giornalieri, per le diverse tipologie di part time (orizzontale, verticale e misto), sia per i dipendenti disabili che per i dipendenti che assistono un familiare in situazione di disabilità.
Sarà cura degli operatori di segreteria gestire correttamente le diverse tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale nella procedura SAP rilevazione presenze, già implementata a tal fine dalla competente Area della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
5. RIVEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE
Modalità operative da seguire per la fruizione in via provvisoria dei permessi nelle more della definizione del giudizio di rivedibilità.
Nell’ipotesi in cui la competente Commissione medica abbia fissato una rivedibilità del giudizio medico legale ma alla data di scadenza il dipendente, pur avendo tempestivamente rinnovato la richiesta di conferma del giudizio precedentemente espresso, non sia ancora in possesso del nuovo verbale, si determina la sospensione della fruizione dei benefici.
In tale fattispecie il dipendente potrà tuttavia rinnovare la richiesta dei benefici in argomento all’ufficio competente (3), fin dal primo giorno successivo alla scadenza predetta, allegando, a pena di irricevibilità, copia dell’istanza di conferma del riconoscimento della condizione di disabilità grave presentata alla sede INPS territorialmente competente entro la data di scadenza del precedente giudizio.
In tal caso, il dipendente potrà continuare a fruire dei benefici in via provvisoria, fino alla data dell’emanazione del successivo giudizio medico legale da parte della competente Commissione.
Si precisa che il dipendente che si è avvalso della procedura sopra descritta, al fine di non interrompere la fruizione dei benefici – all’atto della notifica del verbale definitivo – è obbligato a presentarne immediatamente copia all’Amministrazione, che si riserva di effettuare controlli in tal senso.
Il giudizio medico legale di rivedibilità che conferma la permanenza dello stato di disabilità grave vale a ratificare le assenze effettuate in via provvisoria nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente giudizio e la data del successivo verbale.
Qualora invece la Commissione competente non confermi il giudizio precedentemente espresso, la fruizione dei benefici sarà immediatamente interrotta e le assenze effettuate a titolo di permessi ex lege n. 104/92 dopo la scadenza del precedente verbale, verranno trasformate in ferie o imputate al giustificativo ANR con le modalità indicate nel messaggio n. 23254/2011.
Al riguardo, si fa presente che il dipendente interessato a fruire dei permessi in via provvisoria è tenuto a presentare richiesta esclusivamente con il modulo appositamente predisposto con il quale attesta di essere consapevole delle predette conseguenze.
6. ASSISTENZA PRESTATA NEI CONFRONTI DI UN FAMILIARE DISABILE LAVORATORE
Di norma, la fruizione dei permessi in argomento da parte del dipendente che presta assistenza nei confronti di un familiare lavoratore coincide con l’assenza del disabile dal posto di lavoro.
Tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 30/2010, considerata la ratio della norma ispirata all’assistenza, all’integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone disabili, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei benefici in argomento da parte del dipendente che assiste il familiare disabile non può essere escluso a priori nei casi in cui lo stesso disabile svolga nel medesimo periodo attività lavorativa.
Conseguentemente, essendo superata la disposizione contenuta al paragrafo 2.1 della circolare n. 45/2011, l’Amministrazione non può negare a priori l’autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti da un dipendente per assistere un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso è impegnato in attività lavorativa.
Il Ministero ha altresì chiarito che, nell’ipotesi sopra indicata, è rimessa al datore di lavoro la valutazione della situazione che il richiedente di volta in volta andrà a rappresentare.
Nel rispetto dei criteri indicati, pertanto, qualora il dipendente intenda fruire del beneficio nelle giornate in cui l’assistito presta attività lavorativa, il dirigente responsabile valuterà, di volta in volta, la concedibilità del congedo, in relazione alle necessità rappresentate a giustificazione dell’assenza, anche con riferimento alle esigenze della vita quotidiana del disabile per le quali non sia strettamente necessaria la sua presenza fisica.
In detta valutazione si dovrà tener conto della circostanza che le su menzionate necessità non possano essere adeguatamente soddisfatte al di fuori dell’orario di lavoro ordinario del dipendente che presta assistenza.
La sussistenza delle predette esigenze sarà attestata dall’interessato mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’ art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Nulla è invece innovato nelle ipotesi in cui i permessi siano fruiti per prestare assistenza ad un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso sia assente dal posto di lavoro a titolo, ad esempio, di permesso ex lege n.104/1992, malattia, ferie, aspettativa, ecc., nelle quali, pertanto, la predetta valutazione non è richiesta ed il dipendente che assiste non deve produrre alcuna giustificazione dell’assenza.
Si precisa, inoltre, che, in analogia a quanto previsto dal novellato comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, in riferimento alla possibilità per i genitori di un figlio disabile di fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 cumulativamente con il congedo straordinario nell’ambito dello stesso mese purché non negli stessi giorni, il dipendente impegnato nell’assistenza di un familiare disabile potrà cumulare gli stessi benefici alle medesime condizioni.
Al riguardo, si evidenzia che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1/2012, ha chiarito che nelle ipotesi in cui un dipendente a tempo pieno fruisce, nello stesso mese, di giornate di congedo straordinario o ferie o aspettative ovvero altro tipo di permesso cumulativamente con i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, questi ultimi vengono riconosciuti sempre nella misura intera, escludendo il riproporzionamento sulla base dell’effettiva presenza.
Alla luce delle novità illustrate con la presente circolare, è stata aggiornata la modulistica relativa ai permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, che è disponibile sulla pagina Intranet – Direzione centrale risorse umane – Modulistica per i dipendenti. Nella stessa pagina Intranet sono pubblicati i modelli di presentazione della domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 che sostituiscono quelli allegati alla circolare n. 28 del 28 febbraio 2012.
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Note
(1) Per la definizione delle patologie invalidanti si veda Decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 che individua le seguenti patologie: 1) Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Le predette patologie dovranno essere certificate dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
(2) Con l’espressione “mancanti”, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
(3) Per “ufficio competente” si intende l’Area normativa e contenzioso del lavoro (DCRU) per i dipendenti della Direzione generale ovvero i Team gestione risorse umane delle Direzioni regionali per tutti gli altri dipendenti.
1. Cumulo dei permessi;
2. Assistenza ad un familiare disabile residente in altra località;
3. Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile;
4. Fruizione dei permessi da parte del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale;
5. Rivedibilità del giudizio medico legale;
6. Assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile lavoratore.
PREMESSA
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni operative, che integrano e parzialmente modificano quelle introdotte con la circolare n. 45 del 1° marzo 2011, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l’11 agosto 2011, che ha rivisto l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti disabili con connotazione di gravità.
1. CUMULO DEI PERMESSI
Presupposti per poter fruire dei benefici per assistere più soggetti disabili.
L’art. 6 del predetto decreto legislativo restringe la possibilità per il lavoratore di cumulare i permessi per assistere più familiari affetti da disabilità grave, richiedendo che, in tali casi, l’assistenza sia prestata nei confronti del coniuge e di un parente o affine entro il primo grado. La possibilità per il dipendente che assiste il coniuge ovvero un parente o affine di primo grado di cumulare i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 per prestare assistenza anche nei confronti di un parente o affine entro il secondo grado, è riconosciuta esclusivamente qualora i genitori o il coniuge del familiare disabile di secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti (1)o siano deceduti o mancanti (2).
Alle predette condizioni è possibile cumulare i permessi per assistere due parenti o affini di secondo grado.
Si precisa che il dipendente che fruisce dei benefici in argomento per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate nella circolare n. 45/2011, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all’utilizzo dei benefici già concessi.
2. ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE RESIDENTE IN ALTRA LOCALITÀ
Documentazione giustificativa.
Il comma 3 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011, prevede che “il lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, debba attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.
Pertanto, nel rispetto delle nuove prescrizioni normative, il dipendente che si trovi nella situazione descritta dovrà presentare la documentazione giustificativa comprovante l’effettuazione del viaggio.
Tale documentazione potrà consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico di trasporto per raggiungere l’assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo Telepass, se si utilizza il mezzo privato.
Qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o terapie.
3. BENEFICI A FAVORE DEI GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO DISABILE
Come evidenziato nella circolare n. 45/2011, il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità.
L’unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell’arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero di cui al comma 2 dell’art. 33 o del prolungamento del congedo parentale.
A tale proposito, si evidenzia che l’art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 ha integralmente sostituito il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante.
I suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.151/2001, dal genitore richiedente.
Si rammenta che il requisito essenziale per la concessione del prolungamento del congedo parentale è l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità, con le eccezioni previste dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.
Oltre alle eccezioni sopra richiamate, il d.lgs. n. 119/2011 ha previsto espressamente che sia il prolungamento del congedo parentale che il congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, possano essere concessi qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato il disabile.
Conseguentemente, in considerazione dell’ identica ratio che ispira i diversi istituti diretti a garantire l’assistenza al disabile ed in analogia a quanto previsto per i lavoratori del settore privato, ai sensi del paragrafo n. 6 della circolare n. 32/2012, la predetta eccezione è applicabile anche nelle ipotesi di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992.
Detta fattispecie, pertanto, integra le ipotesi già contemplate dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.
Alla luce di quanto sopra esposto, si puntualizza quanto segue:
- nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio minore di tre anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti:
- due ore di permesso orario al giorno oppure un’ora di permesso al giorno per ciascun genitore per tutto il mese;
- assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del bambino;
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, tra entrambi i beneficiari (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di un giorno di permesso, il padre di
due);
- permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili totali (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di 10 ore, il padre di 8).
Si precisa che, in analogia al trattamento previsto in materia di riposi per allattamento nelle ipotesi di parto plurimo, ai dipendenti genitori di gemelli con disabilità grave fino a tre anni i riposi orari devono essere riconosciuti in misura doppia
– nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti benefici:
- assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% e nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario);
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
- permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.
– nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio maggiore di otto anni:
- uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
- permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.
Si ribadisce che tutti i benefici sopra richiamati possono essere fruiti alternativamente e non cumulativamente tra i due genitori nell’arco del mese. Pertanto, se uno o entrambi i genitori optano per alcuni giorni di prolungamento del congedo parentale per assistere il bambino disabile, gli stessi non potranno più richiedere per lo stesso mese né permessi orari né permessi giornalieri, mentre, ai sensi del novellato comma 5, dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, potranno beneficiare, in giorni diversi, del congedo straordinario retribuito (v. par. 1.3, lett. a) della circolare n. 28/2012).
Diversamente, negli stessi giorni nei quali un genitore lavoratore fruisce di uno dei benefici spettanti, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, per il figlio disabile, l’altro genitore può eventualmente fruire del congedo parentale ordinario e del congedo malattia figlio.
Si precisa che i dipendenti che hanno fruito, in qualità di genitori di bambini disabili di età compresa tra i tre e gli otto anni, del prolungamento del congedo retribuito al 30%, ai sensi della normativa previgente, senza esaurire il limite dei 36 mesi, potranno assentarsi a tale titolo entro gli otto anni di età del figlio, limite attualmente previsto per il godimento del beneficio, fino al raggiungimento di 36 mesi, comprensivi del congedo ordinario.
4. FRUIZIONE DEI PERMESSI DA PARTE DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Riproporzionamento dei permessi mensili nel rapporto di lavoro a tempo parziale (tre giorni ovvero 18 ore).
Si forniscono alcune precisazioni sulle modalità di fruizione dei benefici in argomento da parte di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
a) Part time di tipo verticale
La circolare n. 45/2011 ” Permessi a favore di persone con disabilità grave – Art. 33 della legge n. 104/1992″, al paragrafo 2.1) “Disposizioni comuni” prevede che “ai dipendenti in regime di tempo parziale, i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero (18 ore mensili).”
Al riguardo occorre precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità:
1. in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell’anno;
2. soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.
Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa.
Diversamente, qualora l’articolazione della prestazione lavorativa prevista nel contratto di part time rientri nell’ulteriore ipotesi indicata al punto 2, il diritto ai permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 deve essere riconosciuto in misura ridotta proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa prevista dal contratto stesso nel mese di riferimento.
b) Part time di tipo orizzontale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede l’articolazione della prestazione lavorativa secondo un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni lavorativi.
I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, ai seguenti benefici:
1. un’ ora di permesso giornaliero;
2. tre giorni di permesso mensile;
3. permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa.
I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, che assicurino una prestazione lavorativa superiore a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa ai benefici previsti ai punti 2 e3, a due ore di permesso giornaliero.
Le medesime regole relative ai benefici indicati ai punti 2 e 3 valgono anche per i dipendenti con rapporto di lavoro part time orizzontale che fruiscono dei permessi in argomento per assistere un familiare disabile.
c) Part time di tipo misto
Tale articolazione della prestazione lavorativa deriva dalla combinazione delle due tipologie verticale ed orizzontale e consiste, pertanto, nella concentrazione della prestazione lavorativa giornaliera ad orario ridotto soltanto in alcuni periodi dell’anno, del mese o della settimana.
Il dipendente che assiste un familiare disabile avrà diritto ad un numero di permessi giornalieri calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa corrispondente alla componente verticale.
Diversamente, in caso di fruizione dei permessi mensili nella modalità oraria, il monte ore dei benefici spettanti è determinato sulla base della percentuale corrispondente alla componente orizzontale.
Uno schema riepilogativo, in calce alla presente circolare, illustra la spettanza dei permessi in questione, mensili e giornalieri, per le diverse tipologie di part time (orizzontale, verticale e misto), sia per i dipendenti disabili che per i dipendenti che assistono un familiare in situazione di disabilità.
Sarà cura degli operatori di segreteria gestire correttamente le diverse tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale nella procedura SAP rilevazione presenze, già implementata a tal fine dalla competente Area della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
5. RIVEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE
Modalità operative da seguire per la fruizione in via provvisoria dei permessi nelle more della definizione del giudizio di rivedibilità.
Nell’ipotesi in cui la competente Commissione medica abbia fissato una rivedibilità del giudizio medico legale ma alla data di scadenza il dipendente, pur avendo tempestivamente rinnovato la richiesta di conferma del giudizio precedentemente espresso, non sia ancora in possesso del nuovo verbale, si determina la sospensione della fruizione dei benefici.
In tale fattispecie il dipendente potrà tuttavia rinnovare la richiesta dei benefici in argomento all’ufficio competente (3), fin dal primo giorno successivo alla scadenza predetta, allegando, a pena di irricevibilità, copia dell’istanza di conferma del riconoscimento della condizione di disabilità grave presentata alla sede INPS territorialmente competente entro la data di scadenza del precedente giudizio.
In tal caso, il dipendente potrà continuare a fruire dei benefici in via provvisoria, fino alla data dell’emanazione del successivo giudizio medico legale da parte della competente Commissione.
Si precisa che il dipendente che si è avvalso della procedura sopra descritta, al fine di non interrompere la fruizione dei benefici – all’atto della notifica del verbale definitivo – è obbligato a presentarne immediatamente copia all’Amministrazione, che si riserva di effettuare controlli in tal senso.
Il giudizio medico legale di rivedibilità che conferma la permanenza dello stato di disabilità grave vale a ratificare le assenze effettuate in via provvisoria nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente giudizio e la data del successivo verbale.
Qualora invece la Commissione competente non confermi il giudizio precedentemente espresso, la fruizione dei benefici sarà immediatamente interrotta e le assenze effettuate a titolo di permessi ex lege n. 104/92 dopo la scadenza del precedente verbale, verranno trasformate in ferie o imputate al giustificativo ANR con le modalità indicate nel messaggio n. 23254/2011.
Al riguardo, si fa presente che il dipendente interessato a fruire dei permessi in via provvisoria è tenuto a presentare richiesta esclusivamente con il modulo appositamente predisposto con il quale attesta di essere consapevole delle predette conseguenze.
6. ASSISTENZA PRESTATA NEI CONFRONTI DI UN FAMILIARE DISABILE LAVORATORE
Di norma, la fruizione dei permessi in argomento da parte del dipendente che presta assistenza nei confronti di un familiare lavoratore coincide con l’assenza del disabile dal posto di lavoro.
Tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 30/2010, considerata la ratio della norma ispirata all’assistenza, all’integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone disabili, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei benefici in argomento da parte del dipendente che assiste il familiare disabile non può essere escluso a priori nei casi in cui lo stesso disabile svolga nel medesimo periodo attività lavorativa.
Conseguentemente, essendo superata la disposizione contenuta al paragrafo 2.1 della circolare n. 45/2011, l’Amministrazione non può negare a priori l’autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti da un dipendente per assistere un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso è impegnato in attività lavorativa.
Il Ministero ha altresì chiarito che, nell’ipotesi sopra indicata, è rimessa al datore di lavoro la valutazione della situazione che il richiedente di volta in volta andrà a rappresentare.
Nel rispetto dei criteri indicati, pertanto, qualora il dipendente intenda fruire del beneficio nelle giornate in cui l’assistito presta attività lavorativa, il dirigente responsabile valuterà, di volta in volta, la concedibilità del congedo, in relazione alle necessità rappresentate a giustificazione dell’assenza, anche con riferimento alle esigenze della vita quotidiana del disabile per le quali non sia strettamente necessaria la sua presenza fisica.
In detta valutazione si dovrà tener conto della circostanza che le su menzionate necessità non possano essere adeguatamente soddisfatte al di fuori dell’orario di lavoro ordinario del dipendente che presta assistenza.
La sussistenza delle predette esigenze sarà attestata dall’interessato mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’ art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Nulla è invece innovato nelle ipotesi in cui i permessi siano fruiti per prestare assistenza ad un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso sia assente dal posto di lavoro a titolo, ad esempio, di permesso ex lege n.104/1992, malattia, ferie, aspettativa, ecc., nelle quali, pertanto, la predetta valutazione non è richiesta ed il dipendente che assiste non deve produrre alcuna giustificazione dell’assenza.
Si precisa, inoltre, che, in analogia a quanto previsto dal novellato comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, in riferimento alla possibilità per i genitori di un figlio disabile di fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 cumulativamente con il congedo straordinario nell’ambito dello stesso mese purché non negli stessi giorni, il dipendente impegnato nell’assistenza di un familiare disabile potrà cumulare gli stessi benefici alle medesime condizioni.
Al riguardo, si evidenzia che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1/2012, ha chiarito che nelle ipotesi in cui un dipendente a tempo pieno fruisce, nello stesso mese, di giornate di congedo straordinario o ferie o aspettative ovvero altro tipo di permesso cumulativamente con i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, questi ultimi vengono riconosciuti sempre nella misura intera, escludendo il riproporzionamento sulla base dell’effettiva presenza.
Alla luce delle novità illustrate con la presente circolare, è stata aggiornata la modulistica relativa ai permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, che è disponibile sulla pagina Intranet – Direzione centrale risorse umane – Modulistica per i dipendenti. Nella stessa pagina Intranet sono pubblicati i modelli di presentazione della domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 che sostituiscono quelli allegati alla circolare n. 28 del 28 febbraio 2012.
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Note
(1) Per la definizione delle patologie invalidanti si veda Decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 che individua le seguenti patologie: 1) Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Le predette patologie dovranno essere certificate dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
(2) Con l’espressione “mancanti”, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
(3) Per “ufficio competente” si intende l’Area normativa e contenzioso del lavoro (DCRU) per i dipendenti della Direzione generale ovvero i Team gestione risorse umane delle Direzioni regionali per tutti gli altri dipendenti.
Tipologia rapporto di lavoro part time
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Permessi orari dipendente disabile (2 ore)
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Permessi giornalieri ed orari – 3 gg o 18 ore mensili -
dipendente disabile o dipendente che presta assistenza.
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| Part time orizzontale | Fino a 6 ore diprestazione lavorativa : ridotto a 1 oraOltre 6 ore di prestazione lav.: intero, 2 ore | I tre gg di permesso mensile spettano per intero, mentre,in alternativa, i permessi orari di 18 ore sono ridotti sullabase della percentuale di prestazione lavorativa. Per es. nel caso di percentuale pari al 75% (5 ore e24 m al giorno) spettano: 3gg oppure il 75% di 18 ore corrispondenti a 13 ore e 30 minuti |
| Part time verticale con prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi con presenza dal lunedì al venerdì | INTERO, 2 ore | I tre gg di permesso mensile o, in alternativa, i permessi orari di 18 ore,spettano per intero. Per es. prestazione lavorativa prevista per sei mesi l’anno (consecutivi o non ):3gg o 18 ore nel mese in cui viene resa la prestazione |
| Part time verticale con prestazione concentrata su alcune settimane del mese o alcuni giorni della settimana | INTERO, 2 ore | I tre gg di permesso mensile o in alternativa, i permessi orari di 18 ore, sonoridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa nel mese di riferimento .Es 1. prestazione lavorativa nel mese pari al 50% (come nel caso di settimane alterne) : 1 giorno oppure 50% di 18 ore pari a 9 ore. Es.2 prestazione lavorativa nel mese pari al 40% (come nel caso di presenza 2gg a settimana): 1 giorno oppure il 40 % di 18 ore pari a 7 ore el2 m |
| Part time misto (combinazione di verticale ed orizzontale), con prestazione concentrata in alcuni giorni o settimane del mese, ad orario ridotto | Fino a 6 ore diprestazione lavorativa: ridotto a 1 oraOltre 6 ore di prestazione lavorativa: intero, 2 ore | I tre gg. di permesso mensile si riducono sulla base della percentuale dellacomponente verticale, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore siriducono sulla base della percentuale della componente orizzontale. Per es. prestazione su 4 gg a settimana (componente verticale 80%), con orario ridotto a 5 ore al giorno (componente orizzontale=69.49%), si ha diritto all’80% di 3gg = 2 oppure al 69.49%. di 18 ore = 12 ore e 30 minuti |
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