Sulla 104 la Cassazione italiana mette i puntini sulle “i”. Con una recente sentenza, infatti, ha stabilito che un lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso mensile per accudire il figlio affetto da grave disabilità, anche se la moglie è casalinga. Al padre, impiegato di banca, non era stato concesso questo beneficio, in quanto le sue richieste erano antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 42 comma 6 del D.lgs n.151/2001.
Norma che aveva introdotto la possibilità di godere dei riposi e dei permessi per assistere i figli con handicap grave “anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”. I Supremi Giudici, dando un’interpretazione rigorosa dei principi costituzionali, hanno, invece, sostenuto che “non solo l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore”.
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