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mercoledì 24 settembre 2014

TASI in caso di divorzio "NON SEGUE LE REGOLE IMU" il coniuge non assegnatario "PAGA"

Per Tasi e Imu non valgono le stesse regole per il pagamento delle imposte sulla casa. 

Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, in seguito al provvedimento di separazione o divorzio, non paga l'Imu ma è tenuto a pagare la Tasi

Il coniuge assegnatario, infatti, è titolare del diritto di abitazione solo per l'Imu. 


fonte:italiaoggi

mercoledì 27 febbraio 2013

Imu: in caso di separazione o divorzio, il pagamento va effettuato dall’utilizzatore (rassegna stampa)

Cambia la soggettività passiva ai fini dell’Imu in caso di abitazioni assegnate in sede di separazione o divorzio. 
Infatti, la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso. 
Questo significa che se il coniuge non assegnatario è proprietario dell’intero immobile, il bene sarà comunque soggetto a imposizione in capo all’utilizzatore, a prescindere dalla presenza di eventuali altri immobili in proprietà del non assegnatario.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

fonte: rassegna stampa (fiscoeconti)

venerdì 2 novembre 2012

Divorzio e pensione di reversibilità (affariitaliani)


DomandaSono un divorziato con figli, oltre che un pensionato INPS e mi domando qualora improvvisamente io non ci fossi più la mia pensione reversibile a chi andrà ?
Risposta
La pensione di reversibilità costituisce l'erogazione previdenziale che, alla morte del lavoratore pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), spetta ai componenti del suo nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le sorelle
In particolare, il coniuge divorziato ha diritto, alla morte dell'ex coniuge, alla pensione di reversibilità , come prevede l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970.
Il secondo comma precisa che "in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
In particolare, per ottenere la pensione di reversibilità, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti tassativi:
  1. il coniuge superstite sia titolare di un assegno divorzile;
  2. il coniuge superstite non sia passato a nuove nozze;
  3. il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Il primo presupposto si collega alla funzione assistenziale propria dell' assegno di divorzio: tale dovere di solidarietà infatti, non cessa neanche con la morte di uno dei coniugi e, di conseguenza, la quota pensione del defunto continuerà ad assicurare la stessa funzione assolta dall'assegno e, cioè, quella di  garantire all'ex coniuge la possibilità di condurre una vita dignitosa e equilibrata.
Il secondo requisito può sussistere solo se il soggetto non si è risposato: la funzione assistenziale riconosciuta a tale contributo economico cessa, infatti,  qualora il soggetto beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perché, in questa ipotesi, ai medesimi doveri di solidarietà morale ed economica dovrà provvedere il  nuovo coniuge.
Infine l'ultimo presupposto fa sì  che l'ex coniuge non possa godere di ricchezze e benefici che il de cuius abbia accumulato posteriormente al divorzio.
Pertanto, l'ex coniuge  avrà  diritto alla pensione di reversibilità del defunto  qualora  ricorrano congiuntamente i  presupposti indicati.