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venerdì 23 gennaio 2015

TERRENI AGRICOLI " IMU 2014 " IL 10/02/2015 ALLA CASSA

Con il Cons. dei Ministri straordinario n.46 del 23/01/2015 (qui), ha risolto il problema dell'Imu agricola montana, fissando nuovi criteri altimetrici per il pagamento con esenzione totale per 3456 comuni (prima erano 1498) e parziale per 655 comuni. 

Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri in seguito elencati

I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio 2015.


 Il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso, 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) si applica:
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

sabato 13 dicembre 2014

IMU TERRENI "proroga al 26/01/2015" STAVOLTA E' UFFICIALE

DOPO UN AMPIO TIRA E MOLLA IERI NOTTE 

IL C.D.M HA APPROVATO UN DECRETO CHE 

PREVEDE IL RINVIO DEL 


SEMBRA COSI' POSSIBILE ANCHE 

LA REVISIONE ( leggi i dettagli ) DELLA CLASSIFICAZIONE

 ALTIMETRICA PREVISTA IN G.U. IL 06/12  (QUI)

venerdì 12 dicembre 2014

imu terreni "SEMBRA SALTATO IL RINVIO A GENNAIO" il 16/12 SI DOVRA' ANDARE TUTTI ALLA CASSA ? THE STORY

DOPO L'APPROVAZIONE DEL :


SI E' FATTO UN GRAN PARLARE DI RINVIO


OGGI 12/12 PURTROPPO GIUNGE LA DOCCIA FREDDA


PER CUI ? 

AL MOMENTO NON SEMBRANO ESSERCI


IN BASE ALLA NUOVA LISTA DI ESENZIONI DETTATA DAL NUOVO DECRETO DI CUI SOPRA

martedì 2 dicembre 2014

IMU ESENZIONE TERRENI MONTANI " approvato il decreto di VARIAZIONE sull'esenzione "

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato ieri il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che ha variato i termini per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni dei Comuni montani, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014.


Ufficializzato in GAZZETTA UFFICIALE

Con il nuovo D.L. viene mandata in pensione la precedente lista che li classificava nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (qui).


I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Nella pagina internet dell'Istat :


in corrispondenza del menu a destra,bisogna cliccare su "Elenco comuni italiani". 
A questo punto è possibile aprire un file in xls, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.


Il decreto interministeriale suddivide i Comuni in tre fasce
in base all’altitudine:


  • quelli con altitudine fino a 281 metri posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014
  • quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri posseduti dai  (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014; 
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri (restano classificati Montani ).
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri .
Il DM 28.11.2014 (all’ art.2 co. 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola. 

I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014)

lunedì 19 novembre 2012

Imu: Elenco Aree montane che prevedono esenzione pagamento terreno agricolo (imuonline)









Sono esenti:



  • i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789. Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.


esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

L’elenco completo dei 6.103 comuni che godono dell’esenzione

Elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’Ici ai sensi dell’art. 7, lettera H), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Legenda
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Nessuna annotazione = Comune totalmente delimitato.
Annotazione (PD) = Comune parzialmente delimitato.
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fonte:imu-online