Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri in seguito elencati.
I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio 2015.
Il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso, 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
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