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lunedì 14 gennaio 2013

arriva la nuova patente (affaritaliani)


Come già anticipato (qui) da sabato 19 gennaio 2013 entreranno in vigore nuove categorie e nuove regole per ottenere la patente. 
Chi ha una licenza di guida rilasciata entro il 18 gennaio 2013 potrà continuare a guidare i veicoli per i quali è autorizzato.
I cambiamenti sono stati inseriti per adegnursi alle richieste dell’Unione Europea. 
Le novità riguardano le sanzioni, che saranno più forti e la classificazione dei veicoli che prevede l'introduzione di 15 nuove categorie tra cui quella per ciclomotori e micro-car (categoria AM). Poi  diversi criteri di revisione e sospensione della patente, oltre a modifiche dell'esame di idoneità.
Le scuole non organizzeranno più corsi per il patentino. Niente più tagliandi adesivi in caso di cambio di residenza o rinnovo del documento: verranno ristampati. Il nuovo modello avrà maggiori caratteristiche di sicurezza e potrà contenere un microchip.
Si moltiplicano i casi sanzionati come illeciti penali: per chi verrà beccato a guidare senza patente ci sarà una sospensione e una sanzione amministrativa di 4mila euro. In caso di violazione con patente estera c’è l’interdizione o la revoca del diritto di guidare.
Ecco nel dettaglio le nuove categorie:
La nuova AM sostituisce il vecchio Certificato di idoneità alla guida, introdotto nel 2003. 
Gli esami diventano uguali a quelli per la patente A e, soprattutto, diventano applicabili le decurtazioni dei punti. 
L’età minima è 14 anni Con patente AM si potrà guidare:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³, se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna e per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna e per quelli elettrici;
La patente A1 resta conseguibile a 16 anni. Questi i veicoli che si possono guidare:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; - A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
A 20 anni si potrà ottenere la patente A, ma solo se si ha già la A2 da almeno due anni. Il veicoli autorizzati con patente A sono:
 1) motocicli senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW. Servirà la B1 per: quadricicli la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli.
La patente B, autorizza alla guida di autoveicoli la cui massa non supera i 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone, oltre al conducente. Ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa non superiore a 750 kg.
Può essere agganciato anche un rimorchio la cui massa superi i 750 kg, purché la massa complessiva non superi i 4250 kg. Qualora tale combinazione superi i 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, si ottiene il rilascio di una patente di guida munita di apposito codice comunitario, che attesta l’idoneità a condurre tali complessi di veicoli.
Con la BE si possono guidare complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa non superiore a 3500 kg.
Novità anche sul fronte dei mezzi pesanti, debuttano le patenti C1 e D1. La C1 serve per: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, di massa compresa tra i 3500 kg e i 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa non sia superiore a 750 kg. C1E:
1) complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio di massa superiore ai 750 kg, sempre che la massa del complesso non superi i 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa del complesso non superi i 12000 kg.
C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima è superiore a 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 kg;
CE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 kg;
D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima è superiore a 750 kg; D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa non superi i 750 kg;
DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima supera 750 kg.

lunedì 1 ottobre 2012

Patente moto: rivoluzione in vista da gennaio 2013 - " Scuolaguida "


Dal 2013 ci saranno parecchie novità per tutti i motociclisti. 
La Patente AM sostituirà il vecchio “patentino” per il cinquantino e le minicar. 
La Patente A slitta da 21 a 24 anni. 
Ci saranno anche 10 kW in più per chi sceglie la Patente A2

Nuova patente AM per il motorino
Semplificazioni, aggiornamenti e novità per tutti gli amanti delle due ruote: da gennaio 2013 si prevedono importanti “ristrutturazioni” per tutte le licenze di guida di serie “A”. Una nuova formula, per alzare l’asticella della sicurezza di ogni centauro, km dopo km, curva dopo curva, cosicché le piccole e medie cilindrate potranno tornare alla riscossa e soddisfare le esigenze delle “nuove reclute” in erba. 
Mentre la Patente A1 rimane tal quale, oggetto della nuova normativa saranno in particolar modo, i modelli A ed A2. E' possibile conseguire la Patente A1 al compimento dei 16 anni di età, per guidare motoveicoli di cilindrata non superiore ai 125 cc con potenza massima non superiore agli 11 kW. La prova consta di 2 esami:teorico (valido anche per il conseguimento della Patente B e per il foglio rosa a 17 anni, ndr) e pratico, da effettuare su un veicolo conforme. 
La nuova Patente AM, vi permetterà di condurre ciclomotori a 2 ruote, ciclomotori a 3 ruote e minicar (quadricicli leggeri) con con cilindrata inferiore ai 50 cc. A prevedere il tutto è espressamente il Decreto del Consiglio dei Ministri che recepisce la Direttiva Europea 2006/126/CE.  La Patente AM praticamente sostituisce l’attuale “patentino”, che essendo rilasciato dal Ministero dei trasporti e  richiedendo l’apposizione della foto con l’intestazione completa di dati anagrafici del titolare, è considerata come un documento d’identità valido a tutti gli effetti.  Dovrà essere rinnovata con cadenza periodica e la sua validità differirà in base all’età del titolare. Avrà una durata decennale per i titolari con età inferiore o pari a 50 anni; quinquennale per i soggetti con un’età compresa tra i 51 e i 70 anni; triennale per coloro che hanno un età compresa tra i 71 e gli 80 anni; biennale per gli “over” 80 anni. La Patente AM è una licenza di guida a tutti gli effetti e come tale è soggetta alle disposizioni previste dal Codice della Strada, tra cui anche la patente a punti, così come previsto dall’Art.126-bis. Con la Patente A2, invece dal gennaio 2013, potrete condurre un motoveicolo di qualsiasi cilindrata con una potenza massima di 35 kW  e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/Kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.  A partire dal prossimo anno, per sentirvi dei motociclisti diventando direttamente di “serie A”, dovrete attendere i 24 anni, oggi ne bastano 21. Dal 7 settembre 2012, in occasione del prossimo rinnovo o al primo rilascio della patente, la validità del documento sarà prorogata fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza ordinaria prevista dal Codice. Tutto chiaro? Valori, dati, numeri, scadenze, vi abbiamo fatto già “grippare” le meningi? All'uopo, riassumiamo qui sotto tutte le moto-novità 2013:


Patente AM (14 anni) : sostituisce l’ex patentino. Per guidare ciclomotori a 2 ruote (L1e) , veicoli a 3 ruote (L2e) e quadricicli leggeri (L6e). Proibito trasportare passeggeri sino alla maggiore età oltre all'omologazione prevista.

Patente A1 (16 anni) : motocicli di cilindrata massima di 125 cc e potenza fino a 11 kW. Rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/Kg. Proibito trasportare passeggeri sino ai 18 anni di eta' ed all'omologazione necessaria.

Patente A2 (18 anni) : motocicli di qualsiasi cilindrata con potenza non superiore a 35 kW; rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/Kg;   che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. Consentito il trasporto di passeggeri se omologata.

Patente A (20-24 anni) : 20 anni se il conducente è titolare della Patente A2 da almeno 2 anni sostenendo l’esame pratico con motoveicolo adeguato. 24 anni, in mancanza di precedenti titoli di guida per la categoria A. Consentito il trasporto di passeggeri.

nb: la normativa comunque è tutt'ora in continua evoluzione, ancora "soggetta" a piccole correzioni prima della sua entrata in vigore, il prossimo GENNAIO 2013.

sabato 18 febbraio 2012

Rinnovo patente più facile per gli over 80

Rinnovo patente più facile per gli over 80: Nel "decreto semplificazioni" da poco varato dal Governo Monti c'è una novità importante che riguarda il rinnovo della patente di guidaper gli automobilisti ultraottantenni: si tratta dell'abrogazione della norma introdotta nel 2010 dal nuovo Codice della Strada che prevedeva la visita nelle commissioni mediche locali e del ritorno alla normale visita medica da effettuarsi presso i medici delle ASL o quelli abilitati previsti dall'articolo 119 del CdS. Della vecchia norma, rimasta in vigore poco più di un anno, rimane l'obbligo di rinnovo ogni due anni, invece dei tre precedenti. 

SI TORNA INDIETRO
Eliminato l'obbligo di visita medica presso una Commissione medica locale, il provvedimento del Governo ripristina dunque per i patentati più anziani le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. D'ora in poi, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del "patentino" per ciclomotori, dovranno effettuare ogni due anni l'accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall'articolo 119 del Codice della Strada, che recita: L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici

FINE DELL'ODISSEA
La novità introdotta dal "decreto semplificazioni" pone fine ad un iter lungo, complicato, costoso e dagli esiti incerti per gli automobilisti con più di 80 anni di età. Le commissioni mediche locali sono infatti presenti solo presso le unità sanitarie dei capoluoghi di provincia e, dovendo svolgere anche molte altre mansioni, in genere sono oberate di lavoro, con le immaginabili ricadute sui tempi di attesaper ottenere un appuntamento. Che a volte si risolve con un nulla di fatto perché, giustamente, era facoltà della commissione richiedere altri esami specialistici più approfonditi, naturalmente a carico del richiedente. Insomma, quella precedente era una norma giusta in teoria, ma disastrosa nei fatti, perché non teneva conto dei tempi lunghissimi della nostra macchina burocratica.


domenica 29 gennaio 2012

Parcheggi per disabili, colf e badanti: vita più facile col dl semplificazioni

Non solo giovani e comuni cittadini. Il decreto semplificazioni riguarda nello specifico anche anziani, immigrati e disabili. E contiene un corposo capitolo che riguarda, documenti, social card, e certificati. La novità più incisiva riguarda i portatori di handicap: il decreto cancella per loro l’obbligo di produrre gli stessi documenti per ottenere autorizzazioni diverse. Le attestazioni medico legali richieste oggi saranno sostituite da verbale di accertamento dell'invalidità, che sarà valido sia per ottenere il pass per i centri storici e per i parcheggi, sia per accedere all'Iva agevolata per l'acquisto dell'auto, o all'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione al Pra.

Rinnovo per la patente più veloce


Quanto agli anziani, c’è una norma che riguarda il rinnovo della patente: per gli ultraottantenni avrà durata biennale, e sarà subordinato alla visita presso un medico monocratico, non più presso una commissione. Tempi più veloci, dunque.
La nuova social card: importi differenti

C’è poi la social card, che non sparisce ma cambia forma, e sarà distribuita anche agli stranieri, comunitari e lungo soggiornanti. La nuova card sarà affiancata alla vecchia, e potrà contare su risorse per 50 milioni di euro, durerà un anno, e riguarderà i Comuni con più di 250mila abitanti.
A fare da intermediari nella distribuzione della carta acquisti non saranno più gli “enti caritativi”, come prevedeva la legge 10/2011, ma i Comuni. Gli enti del terzo settore potranno comunque essere coinvolti nella presa in carico delle persone in stato di povertà. L'importo accreditato sulla singola carta acquisti non sarà uguale per tutti i beneficiari ma sarà differenziato “in funzione del nucleo familiare e del costo della vita nei comuni coinvolti dalla sperimentazione”.

Vacanze scontate per anziani e portatori di handicap

Dai servizi di prima necessità alle vacanze, all’articolo 62 il decreto parla di "promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con i principali vettori operanti nei territori interessati attraverso pacchetti agevolati per i giovani, gli anziani e i soggetti portatori di disabilità". In sostanza si prevedono sconti e offerte per questa tipologia di soggetti, anche se le forme e i modi dovranno essere stabiliti con appositi accordi tra governo e operatori turistici.

Colf e badanti: più veloce il rinnovo del contratto di lavoro

Vita più facile anche per gli immigrati e per i datori di lavoro (compreso chi ha a che fare con colf e badanti extracomunitari): per il rinnovo del contratto di lavoro si applicherà una sorta di silenzio assenso. Lo si stabilisce all'articolo 17: "Qualora lo sportello unico per l'immigrazione decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno".

Resta invece la tassa di soggiorno

Rinviati invece gli sconti e le esenzioni per la tassa di soggiorno sono invece stati rinviati. Il decreto del governo Berlusconi che introduce la tassa da 80 a 200 euro per il rilascio del documento di soggiorno entrerà regolarmente in vigore lunedì prossimo.

venerdì 27 gennaio 2012

martedì 27 dicembre 2011

Ora si può guidare a 17 anni: serve accompagnatore al fianco

Ora si può guidare a 17 anni: serve accompagnatore al fianco:

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 dicembre è stato pubblicato il decreto ministeriale che autorizza la guida accompagnata dell'auto a chi ha 17 anni anni, in vista dell'esame per la patente B da sostenere una volta compiuta la maggiore età: la norma è così legge a tutti gli effetti, e il provvedimento prevede l'entrata in vigore dal 21 aprile 2012. I contenuti sono quelli anticipati dal testo firmato dall'ex ministro dei Trasporti, Altero Matteoli, l'11 novembre sulla scorta della riforma del Codice della Strada varata nel luglio del 2010.
L'accompagnatore - La novità consentirà così agli aspiranti automobilisti di esercitarsi nella guida di una vettura. Potranno chiedere l'autorizzazione chi ha una patente moto, dopo un corso di dieci ore di guida presso un'autoscuola. Potranno essere indicati fino a tre accompagnatori che dovranno avere un'età massima di 60 anni e almeno 10 anni di esperienza di guida. Gli accompagnatori, inoltre, dovranno avere un curriculum stradale impeccabile, ossia non devono mai essere incappati in una sanzione al Codice che abbia avuto come conseguenza il ritiro della patente nei cinque anni precedenti.