- indennità di accompagnamento,
- pensione di inabilità,
- assegno mensile di invalidità
- indennità mensile di frequenza,
ai cittadini extracomunitari in base a tale sentenza viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno - Permesso di soggiorno CE di lungo periodo - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
In particolare, il comma in questione, è stato censurato con riferimento :
all'indennità di accompagnamento (sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013),
alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013),
all'assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010)
all’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n° 588, del 12 luglio 2013, del Tribunale di Pavia).
Ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
Ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
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