Visualizzazione post con etichetta catasto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta catasto. Mostra tutti i post
martedì 6 gennaio 2026
venerdì 14 marzo 2025
Imposte di registro, ipocatastali e bollo. Come variano dopo la riforma ? La cir by AdE
Etichette:
2025,
agenzia entrate,
catasto,
circ.2e 14/03/2025,
imposta registro,
imposte catastali,
imposte di registro,
imposte ipocatastali,
imposte successione,
successioni
mercoledì 21 luglio 2021
dichiarazione di successione web by A.d.E.
giovedì 15 luglio 2021
agenzia entrate servizi on-line news e restayling sito web
martedì 12 dicembre 2017
giovedì 19 ottobre 2017
lunedì 9 novembre 2015
giovedì 6 novembre 2014
QUANTO COSTA AFFITTARE / COMPRARE CASA (QUALE IL RANGE DI PREZZO) ?
è possibile consultare un'apposita banca dati che anticipando la
riforma del catasto permette ai cittadini di farsi un'idea di quanto
possa costare acquistare / affittare un ' immobile
in base al comune ,del tipo di costruzione e del tipo di utilizzo
vengono forniti un range di €/mq.
venerdì 20 dicembre 2013
gli impianti fotovoltaici al CATASTO " D1 o D10 ? " , per il FISCO nel CONTO ENERGIA ?
Con la circ.36e del 19/12/2013 l'A.d.E. fornisce chiarimenti in merito all'accatastamento degli IMPIANTI FOTOVOLTAICI - (01) e al loro conseguente trattamento fiscale , definendone il trattamento all'interno del CONTO ENERGIA - (01) .
QUANDO SCATTA L'ACCATASTAMENTO ?
![]() |
| Leggi (qui) |
giovedì 12 dicembre 2013
giovedì 1 agosto 2013
martedì 26 marzo 2013
IMMOBILI FANTASMA ( sanatoria scade 02/04 )
Continua la lotta dello Stato contro i cosidetti "immobili fantasma" gli immobili cioè esistenti e mai censiti in Catasto, totalmente o parzialmente. Sulla G.U. del 30 novembre u.s. è stato pubblicato l'elenco dei Comuni in cui sono stai individuati i fabbricati non dichiarati in Catasto ed ai quali verrà applicata la rendita presunta.
In virtù del Decreto legge fiscale 16/2012, per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta si deve presentare domanda di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale e le istanze andrebbero consegnate entro il 2 aprile 2013. La mancata presentazione degli atti di aggiornamento implica l’applicazione di sanzioni amministrative quadruplicate, come previsto dal Decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale. Nel caso non ci sia accordo sulla rendita presunta attribuita vi è la possibilità di presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale ento il 30 gennaio 2013. Una volta che gli edifici prima ignoti vengono dichiarati, questi vengono infatti tassati in base alla consistenza e alle caratteristiche emerse durante i rilievi. A maggio scorso, il completamento della prima fase della sanatoria catastale ha fatto stimare un aumento del gettito pari a 472 milioni di euro, di cui 356 milioni rilevanti ai fini Imu, 110 milioni ai fini dell’imposta sui redditi e 6 milioni per l’imposta di registro sui canoni di locazione.
Preme evidenziare che la sanatoria catastale non è un condono, ma ha solo finalità fiscali: durante i rilievi i tecnici possono scoprire se un immobile è accatastato , completamente o parzialmente, ma non se è privo di permessi edilizi e quindi se conforme allo strumento urbanistico del Comune.
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge, i proprietari delle case fantasma incorreranno nelle sanzioni previste.
Se l'atto di aggiornamento catastale viene presentato entro 90 giorni la sanzione viene ridotta a un decimo di quella prevista e ammonta a 103,20 euro.
Se il ravvedimento operoso avviene dopo 90 giorni dal termine ultimo ma entro un anno, la sanzione irrogata è pari a un ottavo di quella prevista e ammonta a 129,00 euro.
In tutti gli altri casi, la sanzione va da un minimo di 1.032,00 euro a un massimo di 8.264,00 euro.
Preme evidenziare che la sanatoria catastale non è un condono, ma ha solo finalità fiscali: durante i rilievi i tecnici possono scoprire se un immobile è accatastato , completamente o parzialmente, ma non se è privo di permessi edilizi e quindi se conforme allo strumento urbanistico del Comune.
Se l'atto di aggiornamento catastale viene presentato entro 90 giorni la sanzione viene ridotta a un decimo di quella prevista e ammonta a 103,20 euro.
Se il ravvedimento operoso avviene dopo 90 giorni dal termine ultimo ma entro un anno, la sanzione irrogata è pari a un ottavo di quella prevista e ammonta a 129,00 euro.
In tutti gli altri casi, la sanzione va da un minimo di 1.032,00 euro a un massimo di 8.264,00 euro.
giovedì 29 novembre 2012
riaccatastamento dei fabbricati rurali è ora 30/11 (eutekne)
Scade il 30 novembre, il termine per denunciare al Catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al Catasto dei terreni. Il termine del 30 novembre 2012, che il Legislatore farebbe bene a differire, è previsto espressamente dall’art. 13, comma 14-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011).
Il riaccatastamento riguarda tutte le costruzioni, quindi i fabbricati ad uso sia abitativo, sia strumentale allo svolgimento delle attività agricole.
Il riaccatastamento riguarda tutte le costruzioni, quindi i fabbricati ad uso sia abitativo, sia strumentale allo svolgimento delle attività agricole.
Tuttavia, per esplicita previsione della stessa norma di legge, sono esclusi i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 28/1998, quindi costruzioni che non presentano un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, ossia:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Si ricorda che, tranne i manufatti precari, gli altri beni vanno riaccatastati qualora siano accessori o pertinenziali alle unità immobiliari già censite in Catasto con autonoma rendita, nel qual caso devono essere accatastati come “dipendenze” delle unità stesse.
La scadenza del 30 novembre è stata fissata per consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo la rendita catastale del fabbricato riaccatastato, al fine di determinare la relativa IMU dovuta per il 2012 e versarla in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (essendo domenica il giorno 16), come previsto dal comma 8 dello stesso art. 13 del DL n. 201/2011.
Si ricorda che l’aliquota di legge è lo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio delle attività agricole (art. 3, comma 3-bis, del vigente DL n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994), comprese le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100.
Ciascun Comune può avere modificato tale aliquota “minima”, riducendola fino allo 0,1%.
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo (non strumentale), invece, l’aliquota di base è lo 0,76%, che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,3 punti percentuali; mentre, se l’abitazione è “principale” per il soggetto passivo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo), si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4% (anche sulle eventuali pertinenze), che ciascun Comune può avere modificato in più o in meno fino a 0,2 punti percentuali.
Si ricorda inoltre che, per i fabbricati rurali strumentali a saldo, entro il termine del 17 dicembre 2012, dovrà essere versata la seconda rata pari al 70% dell’IMU complessivamente dovuta per l’intera annualità, con conguaglio sulla rata di acconto pari al 30%.
Il versamento dell’imposta dovuta, che dovrà essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 o (a decorrere dal 1° dicembre) del bollettino postale, approvato con DM 23 novembre 2012, va imputato solo al Comune in caso di fabbricati rurali strumentali (codice tributo 3913) e di fabbricati rurali abitativi costituenti “abitazione principale” del contribuente (codice tributo 3912); mentre deve essere imputato anche allo Stato, per la quota d’imposta pari all’aliquota dello 0,38% (50% di 0,76%), in caso di fabbricati rurali abitativi costituenti abitazioni secondarie dei soggetti passivi (codici tributo 3918 e 3919).
Tuttavia, con riferimento sia ai fabbricati rurali ad uso strumentale sia ai terreni (agricoli), potrebbe arrivare in extremis una modifica – con DPCM da emanare entro il 10 dicembre 2012 – dell’aliquota da applicare a tali immobili.
La modifica è stata ufficiosamente scongiurata, ma di questi tempi non si può essere tranquilli. Pacifica appare invece la determinazione della base imponibile per i fabbricati in questione. Infatti, per i fabbricati rurali, ricondotti – al pari di ogni altro fabbricato – nell’ambito di applicazione dell’IMU, la base imponibile è determinata in base ai criteri ordinari definiti dal comma 4 del citato art. 13 del DL n. 201/2011.
In buona sostanza, occorre moltiplicare la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, previamente rivalutata del 5%, per i coefficienti di cui allo stesso comma 4, quindi con specifico riferimento alle diverse classificazioni catastali. A titolo esemplificativo:
- per una casa rurale censita alla categoria A/4, si applica il moltiplicatore 160;
- per un fienile censito alla categoria D/10, si applica il moltiplicatore 60 (65, dal 2013).
Poiché la base imponibile IMU, per i fabbricati rurali, si determina a partire dalla relativa rendita iscritta in Catasto, si pone l’esigenza di assicurare che tutti i fabbricati rurali vengano censiti, con attribuzione di rendita, al Catasto edilizio urbano.
Si ricorda infatti che, ad oggi, molti fabbricati rurali, già esistenti alla data dell’11 marzo 1998, risultano ancora legittimamente censiti al Catasto terreni, senza attribuzione di una rendita catastale.
Naturalmente, qualora il fabbricato rurale (abitativo o strumentale) sia “collabente”, cioè diroccato o rudere, il riaccatastamento andrebbe fatto come “entità urbana” F/2, alla quale non è associabile alcuna rendita catastale.
L’obbligo del riaccatastamento, che deve avvenire secondo la procedura informatica Docfa che dà luogo a una rendita “proposta” su cui calcolare l’IMU dovuta, abbraccia anche i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani e quindi esenti dall’imposizione. In caso di inottemperanza, il soggetto obbligato soggiace a una sanzione “pesante” (da 1.032 a 8.264 euro). Infine, per i fabbricati rurali situati nei Comuni interessati dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la legge di conversione del DL n. 174/2012 ha previsto un allungamento del termine al 31 maggio 2013.
martedì 23 ottobre 2012
Immobili di interesse culturale – Profili catastali (collegiogeometri)
Con la Circolare 05/10/2012, n. 5 l'Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di classamento degli immobili dichiarati di interesse culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004).
Le precisazioni vertono in particolare sulla possibilità di attribuire ai predetti immobili la categoria catastale "A9 – Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici" quale conseguenza della dichiarazione di interesse culturale.
A tal proposito l'Agenzia specifica che l'operazione di accertamento catastale, ed in particolare l'attribuzione di una determinata categoria, va effettuata tenendo conto della destinazione di ciascuna unità immobiliare, come risultante dalle sue proprie caratteristiche, nonché del contesto territoriale ed urbanistico in cui l'unità stessa risulta inserita.
A tal proposito l'Agenzia specifica che l'operazione di accertamento catastale, ed in particolare l'attribuzione di una determinata categoria, va effettuata tenendo conto della destinazione di ciascuna unità immobiliare, come risultante dalle sue proprie caratteristiche, nonché del contesto territoriale ed urbanistico in cui l'unità stessa risulta inserita.
Di conseguenza, il riconoscimento dell'interesse culturale di un immobile e il derivante regime vincolistico non può influire sul classamento del bene, come ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze del 14/05/2003, n. 7441 e del 22/07/2003, n. 11369.
L'attribuzione ad una unità immobiliare di una determinata categoria catastale non può condizionare l'eventuale successivo riconoscimento dell'interesse culturale (da cui scaturiscono le forme di tutela previste dal D. Leg.vo 42/2004 e le correlate agevolazioni fiscali).
Inoltre, poiché il classamento degli immobili vincolati nella categoria catastale A/9 viene richiesto nell'erronea convinzione che si tratti della categoria di riferimento per detti immobili, l'Agenzia del Territorio ha specificato che sono inquadrabili in questa categoria solamente quegli immobili che presentano quelle particolari caratteristiche tipologiche e costruttive previste per la categoria stessa.
Infine per quanto riguarda le modalità per l'annotazione del vincolo negli atti catastali, l'Agenzia, dopo aver menzionato la specifica annotazione che evidenzia il carattere "culturale" degli immobili, da apporre a richiesta degli interessati, ha precisato che in questi casi devono essere indicati anche gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di dichiarazione o verifica dell'interesse culturale.
L'attribuzione ad una unità immobiliare di una determinata categoria catastale non può condizionare l'eventuale successivo riconoscimento dell'interesse culturale (da cui scaturiscono le forme di tutela previste dal D. Leg.vo 42/2004 e le correlate agevolazioni fiscali).
Inoltre, poiché il classamento degli immobili vincolati nella categoria catastale A/9 viene richiesto nell'erronea convinzione che si tratti della categoria di riferimento per detti immobili, l'Agenzia del Territorio ha specificato che sono inquadrabili in questa categoria solamente quegli immobili che presentano quelle particolari caratteristiche tipologiche e costruttive previste per la categoria stessa.
Infine per quanto riguarda le modalità per l'annotazione del vincolo negli atti catastali, l'Agenzia, dopo aver menzionato la specifica annotazione che evidenzia il carattere "culturale" degli immobili, da apporre a richiesta degli interessati, ha precisato che in questi casi devono essere indicati anche gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di dichiarazione o verifica dell'interesse culturale.
mercoledì 17 ottobre 2012
Aggiornamento del catasto sulla base delle dichiarazioni per i contributi agricoli (seac)
Con Provvedimento 16 ottobre 2012, l’Agenzia del Territorio, in concerto con l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ha definito le modalità di attuazione dell’aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo.
Si ricorda che quest’ultime dichiarazioni sono presentate dai contribuenti interessati ai contributi agricoli, presentate all’AGEA o agli organismi pagatori previsti dalla PAC (Politica agricola comune) dell’Unione Europea.
Qualora nelle predette dichiarazioni siano fornite informazioni incomplete o non veritiere, sono applicabili sanzioni da 1.000 a 2.500 euro.
Si ricorda che quest’ultime dichiarazioni sono presentate dai contribuenti interessati ai contributi agricoli, presentate all’AGEA o agli organismi pagatori previsti dalla PAC (Politica agricola comune) dell’Unione Europea.
Qualora nelle predette dichiarazioni siano fornite informazioni incomplete o non veritiere, sono applicabili sanzioni da 1.000 a 2.500 euro.
domenica 7 ottobre 2012
Catasto: sanzioni e ravvedimenti operosi per immobili fantasma. I chiarimenti in una Circolare dell’Agenzia del Territorio (biblos)
L’Agenzia
del Territorio, con la circ. 43927 del 17 settembre 2012 nel caso di fabbricati non dichiarati spontaneamente in
catasto, le cosiddette “case fantasma”, ha provveduto ad attribuire una
rendita presunta all’immobile.
I contribuenti interessati da tali provvedimenti hanno avuto la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 31 agosto 2012.
Se l’atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni dallo scadere del termine previsto per l’adempimento spontaneo (31 agosto 2012) è applicabile una sanzione ridotta in funzione del periodo di regolarizzazione:
Al fine di chiarire alcuni aspetti in merito alle concrete modalità di applicazione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Territorio ha diramato la Circolare n. 43927 di settembre 2012, chiarendo che:
I contribuenti interessati da tali provvedimenti hanno avuto la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 31 agosto 2012.
Se l’atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni dallo scadere del termine previsto per l’adempimento spontaneo (31 agosto 2012) è applicabile una sanzione ridotta in funzione del periodo di regolarizzazione:
- riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro 90 giorni: 103,20 euro
- riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro un anno: 129,00 euro
- contestazione e irrogazione della sanzione nella misura determinata dall’Ufficio nell’ipotesi di presentazione oltre l’anno, ovvero anche nell’ipotesi di presentazione entro l’anno, qualora non ci siano i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro
Al fine di chiarire alcuni aspetti in merito alle concrete modalità di applicazione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Territorio ha diramato la Circolare n. 43927 di settembre 2012, chiarendo che:
- il soggetto deve provvedere spontaneamente e nei termini previsti a regolarizzare la propria posizione
- la violazione non deve essere già stata oggetto di accertamenti, verifiche o ispezioni
- il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti
Costo visure catastali: circolare n. 4/2012 (blogimmobiliare/AG.Territorio)
Dal 1° ottobre 2012 le visure catastali avranno un costo. Questo l'Agenzia del Territorio chiarisce con la circolare n. 4/2012.
Quindi da tale data saranno a pagamento le visure ai seguenti atti catastali:
- atti cartacei (registri di partita, mappa catastale, tipi di frazionamento ecc...) ad un costo di 5€ per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione;
- visure su base informativa: per immobile 1€ e per soggetto 1€ ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10;
- ogni altro documento 1€ ogni 10 unità immobiliari o frazioni di 10.
Chi è esente dal tributo catastale:
l'esenzione è prevista per le persone che richiedono visure per immobili dei quali sono proprietari anche in parte o in comunione o che hanno diritti d'usufrutto sugli stessi.
Rimarranno gratuite le visure degli elaborati catastali quali: planimetrie elenco subalterni ecc...
Per chi ha sottoscritto un contratto in abbonamento per visure telematiche, le condizioni non cambieranno fino alla scadenza del contratto.
E' prevista una riduzione del 10% per le visure telematiche.
Scarica qui la circolare n. 4/2012 con i suoi l'allegato 1 e allegato 2
mercoledì 26 settembre 2012
ULTIMI GIORNI PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEI FABBRICATI RURALI (ateneoweb)
Secondo quanto previsto dal Dl n. 95/2012 (articolo 3, comma 19), scade il 1° ottobre 2012, essendo il 30 settembre giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali, nel caso in cui gli stessi non vi abbiamo già provveduto in precedenza rispettando il termine originario del 30 settembre 2011.
Le nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali abitativi e strumentali sono state definite dal Dm 26 luglio 2012, che ha fissato le regole per la presentazione delle istanze agli uffici provinciali della agenzia del Territorio.
A sua volta, l’agenzia del Territorio ha reso disponibile la nuova versione della procedura informatica Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali. Essa è idonea per la presentazione delle domande previste per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del citato decreto ministeriale e delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per i fabbricati che, essendo censiti al Catasto terreni (Ct), devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (Ceu) a norma dell`articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.
Fino al 30 novembre 2012, i soggetti interessati potranno comunque continuare a utilizzare la vecchia versione della procedura Docfa, mentre solo a partire dal 1° dicembre 2012 sarà disponibile esclusivamente la nuova versione (Docfa 4.00.1).
Le domande e le relative autocertificazioni, necessarie ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità, redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C del nuovo decreto, devono essere presentate all`ufficio provinciale territorialmente competente dell`agenzia del Territorio, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2012. Le domande potranno essere presentate direttamente oppure mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r. La presentazione della domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, già iscritti al Catasto fabbricati, e registrati con le categorie A6 e D10, rispettivamente per le abitazione e per le strutture strumentali all’attività agricola, ai sensi del Dm 26 luglio 2012, consente la possibilità di inserire negli atti catastali l’attestazione della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, fermo restando il classamento originario delle costruzioni rurali a uso abitativo. La variazione si rende necessaria, ai fini fiscali, per il computo esatto delle imposte municipali da applicare agli immobili a cui è riconosciuto il carattere di ruralità indipendentemente dalla categoria catastale loro attribuita. Si ricorda, infatti, che l’adempimento non ha alcun effetto ai fini dell’IMU, ma riguarda soltanto l’ICI (i fabbricati rurali erano esenti dall’imposta comunale) e si rende necessario per mettersi al riparo dall’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura di fabbricato rurale è condizionata dalla classificazione catastale in A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. La mancata presentazione di tali variazioni comporta l`applicazione dell`ICI per il periodo 2007-2011.
Le nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali abitativi e strumentali sono state definite dal Dm 26 luglio 2012, che ha fissato le regole per la presentazione delle istanze agli uffici provinciali della agenzia del Territorio.
A sua volta, l’agenzia del Territorio ha reso disponibile la nuova versione della procedura informatica Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali. Essa è idonea per la presentazione delle domande previste per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del citato decreto ministeriale e delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per i fabbricati che, essendo censiti al Catasto terreni (Ct), devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (Ceu) a norma dell`articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.
Fino al 30 novembre 2012, i soggetti interessati potranno comunque continuare a utilizzare la vecchia versione della procedura Docfa, mentre solo a partire dal 1° dicembre 2012 sarà disponibile esclusivamente la nuova versione (Docfa 4.00.1).
Le domande e le relative autocertificazioni, necessarie ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità, redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C del nuovo decreto, devono essere presentate all`ufficio provinciale territorialmente competente dell`agenzia del Territorio, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2012. Le domande potranno essere presentate direttamente oppure mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r. La presentazione della domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, già iscritti al Catasto fabbricati, e registrati con le categorie A6 e D10, rispettivamente per le abitazione e per le strutture strumentali all’attività agricola, ai sensi del Dm 26 luglio 2012, consente la possibilità di inserire negli atti catastali l’attestazione della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, fermo restando il classamento originario delle costruzioni rurali a uso abitativo. La variazione si rende necessaria, ai fini fiscali, per il computo esatto delle imposte municipali da applicare agli immobili a cui è riconosciuto il carattere di ruralità indipendentemente dalla categoria catastale loro attribuita. Si ricorda, infatti, che l’adempimento non ha alcun effetto ai fini dell’IMU, ma riguarda soltanto l’ICI (i fabbricati rurali erano esenti dall’imposta comunale) e si rende necessario per mettersi al riparo dall’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura di fabbricato rurale è condizionata dalla classificazione catastale in A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. La mancata presentazione di tali variazioni comporta l`applicazione dell`ICI per il periodo 2007-2011.
martedì 7 agosto 2012
Fabbricati rurali, domande entro il 30 settembre 2012 (AG.Territorio)
E' online il Comunicato, previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, che stabilisce le modalità di presentazione agli Uffici provinciali delle domande e delle autocertificazioni, entro il 30 settembre 2012, per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità.
In particolare, il decreto indica le modalità di aggiornamento degli atti catastali con una specifica annotazione concernente la ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili. La domanda di variazione può essere presentata all’Ufficio provinciale competente per territorio, con una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati A, B e C del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.
Come specificato nel comunicato dell’Agenzia del Territorio, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
A questo scopo, l’Agenzia del Territorio rende disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa in modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di ruralità.
Comunicato dell'Agenzia del Territorio - pdf (30.86 KB)
Circolare n. 2 del 7 agosto 2012- pdf (6.80 MB)
Allegato 1 Richiesta iscrizione - pdf (29.95 KB)
Allegato 2 Richiesta cancellazione - pdf (29.71 KB)
Allegato 3 Allegato tecnico - pdf (37.75 KB)
Comunicato stampa - pdf (101.99 KB)
martedì 27 marzo 2012
Riforma del catasto 2012: cambiano classi catastali (investireoggi)
L’introduzione di queste novità dovrebbe portare anche ad una variazione dell’imu da versare, assicurando una maggiore aderenza alla realtà e quindi una maggiore trasparenza e meno sperequazione. Infatti è abbastanza lampante l’esempio di alcuni monolocali nei centri cittadini (con rendite catastali irrisorie) che sono stati trasformati in lussuosi loft con prezzi da capogiro. Al contrario alcuni immobili, situati in zone poco pregiate, potrebbero essere penalizzati dal numero di vani e da rendite castali elevate. Il risultato di queste sperequazioni è quello che, a cause delle speculazioni immobiliari condotte, i valori di alcuni immobili in zone pregiate potrebbero differire di 8 – 10 volte dal valore catastale, mentre in altre realtà i dati potrebbero coincidere.
Le classi catastali attuali sono la A/2 e la A/3
La riforma prevede di dividere ogni Comune in ambiti territoriali di mercato, così da distinguere, ad esempio, le vie dei negozi dai quartieri residenziali. Negli ultimi anni l’agenzia del territorio ha svolto diversi interventi in tali ambiti, superando le vecchie zone censuarie (ad esempio a Milano da tre zone si è passati all’individuazione di 59 microzone). Successivamente occorrerà effettuare delle modifiche in ambito di categorie castali. Ad esempio attualmente le abitazioni sono divise in classi catastali A/2 ed A/3 con una differenza di prezzi, non giustificata, tra le due categorie.Definite le zone e le categorie degli immobili, il passo successivo è determinarne il valore fiscale, in modo da non renderlo troppo distante dal valore commerciale. In questo caso un algoritmo, cioè un software predisposto appositamente, individuerà i corretti valori da attribuire ad un fabbricato partendo dai valori medi. Tali valori saranno costantemente aggiornati in base ai dati che l’agenzia del territorio riceverà costantemente. Per fare tali tipo di operazione l’esecutivo ha stimato circa due anni, fermo restando che occorrerà reperire le risorse per attivare i lavori di professionisti, Comuni e tecnici del Catasto.
21 mld l’introito che il fisco stima
Dalle simulazioni effettuate si potrebbe recuperare lo stesso gettito, ma abbattendo le aliquote imu tuttora vigenti ( ad esempio 1,5 per mille per la prima casa e 3 per mille per i restanti immobili). Tuttavia sebbene l’introito sia di circa 21 miliardi di euro i carichi fiscali sarebbero diversamente distribuiti. Andrebbero infatti a pagare di più i proprietari di immobili nei grossi centri cittadini e nelle zone turistiche più ricercate, mentre chi abita in provincia vedrebbe diminuire l’importo da versare.fonte:investireoggi -
Iscriviti a:
Post (Atom)






_01.gif)


