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sabato 13 luglio 2019

canoni non percepiti , per morosità , non concorreranno alla formazione del reddito da subito per i contratti dal 01/01/2020

Grazie a una semplificazione contenuta nel Decreto Crescita.
In sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto un articolo in base
al quale non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso 
di morosità dell’inquilino. 
L’articolo , infatti, ha cancellato il comma in base al quale quando i redditi non venivano
incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. 
Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non 
vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata:
  • dall’intimazione di sfratto per morosità
  • dall’ingiunzione di pagamento
  • dal provvedimento del giudice.

Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. 
Ma attenzione: per i contratti stipulati in precedenza, per le imposte versate sui canoni non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
fonte:fiscoetasse

venerdì 27 settembre 2013

Torino promuove l'affitto parziale degli alloggi

Il comune di Torino incentiva il "CANONE TRANSITORIO PARZIALE" ossia incentiva l'affitto di camere per studenti Universitari.

articolo (pdf)

mercoledì 19 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI delucidazioni INPS (INPS/lavoro e diritti)


Con la circolare n. 142 (pdf) l’INPS rende note ulteriori delucidazioni in merito alle nuove indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI introdotte dalla L. 92/2012 cd Riforma del mercato del Lavoro.
Con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpI e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
In particolare le due nuove prestazioni andranno a sostituire definitivamente le attuali prestazioni di:
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
  • disoccupazione speciale edile;
  • mobilità.
Restano fuori dalla nuova normativa la disoccupazione agricola e la disoccupazione una tantum per i co.co.pro. per loro sarà una tantum (leggi : (01) - (02) - )
La circolare molto dettagliata è un punto di riferimento importantissimo per comprendere le due nuove prestazioni e le differenze con le precedenti, quindi i nuovi requisiti, i nuovi importi ecc.

mercoledì 17 ottobre 2012

canoni d'affitto quando non denunciarli (condominioweb)

a fine giugno 2012 ho inviato telematicamente il modello unico inserendo anche dei canoni relativi al 2011 non percepiti (e quindi pagando le imposte). 
Si tratta di un immobile di tipo abitativo. 
A fine agosto ho ottenuto la convalida di sfratto. Posso nel 2013 usufruire del credito d'imposta e come? Vi ringrazio.La dichiarazione è stata fatta prima e quindi non avevo certezza che lo sfratto sarebbe stato convalidato e nel momento in cui l'ho presentata dovevo necessariamente dichiarare i canoni non percepiti. Oppure avrei dovuto attendere obbligatoriamente fine settembre per fare la dichiarazione? Vi ringrazio

Hai correttamente dichiarato gli affitti non percepiti. 
Le istruzioni ministeriali infatti riportano: Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione. 
Ora, poichè il termine di presentazione dell'UNICO/2012 per l'anno di imposta 2011 scadeva il 01/10/2012, potrai recuperare le maggiori imposte versate sui canoni non percepiti e comunque dichiarati, presentando una dichiarazione integrativa a favore, dove indicherai nel quadro RX1 col. 4 il credito Irpef. Solo in questo modo potrai riportarlo nella prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2013).

lunedì 7 maggio 2012

Vantare un credito non autorizza il conduttore ad autoridursi il canone di locazione

Anche se vanta dei controcrediti non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone di locazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 6850/2012 della VI Sezione civile ...(CONTINUA)...

lunedì 30 aprile 2012

Detrazione spese per contratti di locazione di studenti universitari (fisco7)

Gli studenti universitari fuori sede possono fruire di una detrazione del 19% dei canoni di locazione nel modello 730/2012 per la dichiarazione dei redditi del 2011 a particolari condizioni. Vediamo quali.
Chi può fruire della detrazione per studenti universitari
Possono beneficiare dell’agevolazione gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di una università situata in un comune diverso da quello di residenza e che hanno stipulato un contratto di locazione a canone convenzionale ai sensi della legge numero 431 del 9 dicembre 1998 o per canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari a carico.
Condizioni necessarie per fruire della detrazione
Per fruire della detrazione delle spese per canoni di locazione

venerdì 25 novembre 2011

I redditi da CEDOLARE SECCA , vanno dichiarati sull'ISEE

la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, ha spiegato con estrema chiarezza che, nonostante l’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporti, per i canoni, una tassazione sostitutiva e, per questo, l’esclusione dal reddito complessivo e, conseguentemente, dall’IRPEF, il nuovo regime di tassazione non influenza, tuttavia, l’attribuzione di altri benefici fiscali o l’accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddituale.
Il comma 7 dell’art. 3, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, infatti, prevede che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”
Vi ricordiamo la Nostra GUIDA ALL'ISEE