venerdì 25 novembre 2011

I redditi da CEDOLARE SECCA , vanno dichiarati sull'ISEE

la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, ha spiegato con estrema chiarezza che, nonostante l’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporti, per i canoni, una tassazione sostitutiva e, per questo, l’esclusione dal reddito complessivo e, conseguentemente, dall’IRPEF, il nuovo regime di tassazione non influenza, tuttavia, l’attribuzione di altri benefici fiscali o l’accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddituale.
Il comma 7 dell’art. 3, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, infatti, prevede che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”
Vi ricordiamo la Nostra GUIDA ALL'ISEE



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