Nei periodi di crisi con sospensione temporanea del lavoro o con problemi occupazionali intervengono la Cassa integrazione e la Mobilità. Questi sono strumenti che fino a qualche anno addietro erano applicabili solamente alla media e grande impresa, cioè, l’industria con più di 15 dipendenti, escludendo in particolare il settore artigiano.
Per fare fronte a questo vuoto interviene un sistema, gli “ammortizzatori in deroga“, che si allarga al settore artigiano arrivando ai lavoratori che erano esclusi dalla normativa nazionale.
Inizia nel
2004 e riguarda situazioni particolari, circostritte geograficamente, dove erano presenti numerose piccole imprese, (es. Prato; settore calzaturiero nelle Marche). Ma in seguito la crisi esplode e gli ammortizzatori in deroga si diffondono; il 12 febbario del 2009 con un Accordo Stato – Regioni dove viene destinata un’ ingente somma per due anni (2009/2010), si finanziano azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro .
Gli accordi sono effettuati tra lo Stato e la singola Regione attraverso una dotazione finanziaria ed hanno queste caratteristiche:
- Cassa integrazione e mobilità in deroga diventano un sistema organizzato
- Le Regioni vengono coinvolte direttamente ed economicamente
- Il 70% della indennità e la contribuzione è posta a carico dello Stato
- Il 30% dell’indennità è posta a carico della Regione (FSE)
- La metà di questo 30% deve essere destinato al finanziamento delle politiche attive della Regione (equilibrio finanziario)
Le parti sottoscrivono un’intesa istituzionale o guida procedurale, nella quale definiscono prima le risorse , poi vengono organizzati gli ammortizzatori sociali in deroga; poi si individuano i soggetti beneficiari (settori di imprese e lavoratori), viene stabilita la durata dei trattamenti , la quantità e l’importo economico ed anche le procedure da esperire .
Aziende beneficiarie
Aziende artigiane, imprese cooperative, aziende del terziario e dei servizi, aziende del commercio e degli studi professionali. Con un accordo dell’anno 2011 e con dotazione finanziaria, la CIG in deroga è stata estesa anche alle aziende del settore industria che abbiano più di 15 dipendenti ma fino a 50 e che abbiano esaurito gli ammortizzatori ordinari.Lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga
- Operai, quadri, impiegati, apprendisti dipendenti anche di imprese industriali
- Lavoratori a termine
- Lavoratori in somministrazione
- Lavoratori a domicilio
- Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
Durata della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Massimo individuale di 6 mesi; può esser frazionata in più periodi, l’importo corrisponde all’80% della retribuzione (massimali Inps), il requisito soggettivo di anzianità di lavoro è di almeno 90 giornate e la contribuzione è figurativa, utile al raggiungimento della pensioneIpotesi di esclusione dal diritto
- Mancata sottoscrizione del lavoratore della DID (dichirazione di immediata disponibilità)
- Rifiuto dell’offerta formativa
- Mancata presentazione ai colloqui convocati dal CIOF
- Il lavoratore durante la Cig può svolgere contemporaneamente attività lavorativa retribuita, ma deve dare preventiva comunicazione all’Inps
Incentivi
Il lavoratore può svolgere lavoro occasionale /accessorio (voucher) nel limite massimo di €.3.000 all’anno che è interamente cumulabile con l’indennità della Cig in deroga. I datori di lavoro hanno un incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, i lavoratori hanno un incentivo per avviare un’attività di lavoro autonomo.Procedura
- Necessario accordo sindacale tra azienda e associazione di lavoratori
- Necessaria domanda di autorizzazione della Regione entro 20 gg. dall’inizio della sospensione dal lavoro
- Autorizzazione della Regione
- L’azienda richiede all’Inps regionale il pagamento e comunica, entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione, le ore di effettiva sospensione (utilizzo reale)
- L’Inps regionale, attraverso le sedi periferiche, liquida la prestazione .
MOBILITA’ IN DEROGA
La mobilità in deroga è destinata a tutti i lavoratori subordinati che hanno ricevuto un licenziamento per riduzione , trasformazione o cessazione di attività e che non godono di altro diritto a percepire indennità (ind.di disoccupazione, mobilità ordinaria, ecc.)L’importo è commisurato all’80% della retribuzione per un massimo di 6 mesi.
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