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venerdì 8 aprile 2022
giovedì 4 febbraio 2021
lunedì 9 settembre 2013
lunedì 16 luglio 2012
Bonus bebè 2012 (Regione Piemonte)
Anche quest’anno la Regione Piemonte mette a disposizione delle famiglie il Bonus bebè, che consiste in voucher del valore complessivo di 250 euro per ogni nuovo nato, spendibili nelle farmacie e nei supermercati per l’acquisto di prodotti per l’igiene e per l’alimentazione della prima infanzia.
I genitori possono presentare la documentazione agli sportelli della propria Asl (Ufficio “scelta e revoca del medico/pediatra" o altro ufficio individuato dall’azienda), la quale, verificata la documentazione, predisporrà un elenco.
Ha diritto al bonus ogni bambino nato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 residente in Piemonte e la cui famiglia ha un reddito Isee non superiore a 38.000 euro. Sono compresi i minori in tutela, nati del 2012, in affidamento familiare o in comunità alloggio e in affidamento pre-adottivo.
Possono beneficiarne anche i bambini adottati che compiono 3 anni entro il 31.12.2012 e la cui pratica di adozione si è conclusa nell’anno 2012. Anche in questo caso, la famiglia adottiva deve avere un reddito Isee non superiore ai 38.000 euro.
fonte:Regione Piemonte
direttamente dal sito della REGIONE
fonte:Regione Piemonte
Bonus bebè 2012
Che cos'è:
Anche per l’anno 2012 la Regione Piemonte mette a disposizione delle famiglie il Bonus Bebè, che consiste in voucher del valore complessivo di 250 euro per ogni nuovo nato, spendibili nelle farmacie e nei supermercati per l’acquisto di prodotti per l’igiene e per l’alimentazione della prima infanzia.
Dove e come richiedere i voucher:
In attesa dell’espletamento delle procedure di gara per la gestione del servizio, da parte degli uffici regionali competenti si comunica che dal giorno 9 luglio 2012 i genitori aventi diritto possono presentare la documentazione agli sportelli della propria ASL (Ufficio “scelta e revoca del medico/pediatra" o altro ufficio individuato dall’ASL stessa).
L’Ufficio ASL, verificata la documentazione, predisporrà un elenco contenente il nominativo degli aventi diritto con i riferimenti telefonici.
Chi ne ha diritto:
Ogni bambino nato dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 residente in Piemonte la cui famiglia abbia un reddito ISEE non superiore a 38.000 Euro. Sono compresi i minori in tutela, nati del 2012, in affidamento familiare o in comunità alloggio e in affidamento pre-adottivo.
Inoltre possono beneficiare del Bonus Bebè anche i bambini adottati che compiono 3 anni entro il 31.12.2012e la cui pratica di adozione si è conclusa nell'anno 2012. Anche in questo caso, la famiglia adottiva deve avere un reddito ISEE non superiore ai 38.000 euro. La pratica di adozione si ritiene conclusa quando il minore, dopo il deposito della sentenza di adozione, ha assunto il cognome della famiglia adottiva e risulta iscritto sullo stato di famiglia dei genitori adottivi come "figlio".
Inoltre possono beneficiare del Bonus Bebè anche i bambini adottati che compiono 3 anni entro il 31.12.2012e la cui pratica di adozione si è conclusa nell'anno 2012. Anche in questo caso, la famiglia adottiva deve avere un reddito ISEE non superiore ai 38.000 euro. La pratica di adozione si ritiene conclusa quando il minore, dopo il deposito della sentenza di adozione, ha assunto il cognome della famiglia adottiva e risulta iscritto sullo stato di famiglia dei genitori adottivi come "figlio".
È necessaria la seguente documentazione:
- Per i bambini nati nel 2012:
- dichiarazione di nascita (rilasciata dalla Struttura Ospedaliera) o autocertificazione; ;
- certificato ISEE inferiore a 38.000 Euro. Questo certificato deve avere data successiva alla data di nascita del neonato;
- documento di identità del genitore.
- Per i bambini in tutela nati nel 2012:
- delega al ritiro rilasciata dal Tutore del minore;
- certificato di residenza del minore;
- autocertificazione predisposta dal Tutore nominato dal Tribunale in cui si evidenziano la situazione economica (in sostituzione del modello ISEE) oltre che la data di nascita e la residenza;
- fotocopia documento identità Tutore;
- Per i bambini adottati minori di 3 anni:
- stato di famiglia;
- autocertificazione in cui i genitori attestano la data di deposito della sentenza di adozione ("si fa luogo all'adozione") da parte del Tribunale per i Minorenni;
- dichiarazione ISEE inferiore ai 38.000 euro della famiglia adottiva.
Il tutore o suo delegato sono tenuti a mettere in atto tutte le misure volte alla salvaguardia della riservatezza della collocazione e dell'identità del minore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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venerdì 17 febbraio 2012
Da oggi a Torino pap test gratuito per straniere irregolari
Da oggi a Torino pap test gratuito per straniere irregolari:
Pap test gratuito, a Torino, anche per le donne straniere prive di permesso di soggiorno: a partire da oggi, all'Asl TO1 c'e' la possibilita' di fare l'esame medico per la prevenzione del tumore del collo dell'utero anche per le donne straniere che, non avendo regolare permesso di soggiorno, non potrebbero accedere al programma Prevenzione Serena.
Lo screening verra' proposto gratuitamente ogni tre anni alle donne fra i 25 e i 64 anni, garantendo un esame anche alle donne fra i 65 e i 75 anni che non lo abbiano mai fatto prima. (ANSA).
Pap test gratuito, a Torino, anche per le donne straniere prive di permesso di soggiorno: a partire da oggi, all'Asl TO1 c'e' la possibilita' di fare l'esame medico per la prevenzione del tumore del collo dell'utero anche per le donne straniere che, non avendo regolare permesso di soggiorno, non potrebbero accedere al programma Prevenzione Serena.
Lo screening verra' proposto gratuitamente ogni tre anni alle donne fra i 25 e i 64 anni, garantendo un esame anche alle donne fra i 65 e i 75 anni che non lo abbiano mai fatto prima. (ANSA).
sabato 11 febbraio 2012
Il decreto semplificazioni in GU n. 33 del 9 febbraio
Il decreto semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, interviene anche su molteplici disposizioni in materia di lavoro.
1 più poteri alle Asl in materia di tutela della maternità. Potranno
disporre l’interdizione al lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza per uno o più periodi e l’astensione per gravi complicanze.
2 per le assunzioni di lavoratori extraue la comunicazione Unilav
assume piena pluriefficacia anche nei confronti dello Sportello unico,
con conseguente eliminazione dell’obbligo di contratto di soggiorno per
lavoratori in possesso del PDS che abiliti al lavoro subordinato.
3 introdotto il silenzio assenso per l’assunzione di stranieri
stagionali per stranieri già autorizzati l’anno precedente e già assunti
l’anno precedente dal medesimo datore. Semplificate le procedure per il
PDS pluriennale.
4 collocamento obbligatorio, possibile sospensione degli obblighi in
caso di con ricorso alla CIG, solidarietà, o licenziamenti collettivi.
5 modificate anche le regole sulla responsabilità solidale negli
appalti di opere o di servizi – ex articolo 29, comma 2, decreto
legislativo 276/03. Invariata la responsabilità solidale tra committente
ed appaltatore per i pagamenti delle retribuzioni, dei contributi e del
tfr. Il committente non risponde in solido delle sanzioni civili
comminate all’appaltatore per i mancati pagamenti. Le sanzioni civili
restano a carico dell'inadempiente.
6 nascerà nel 2013 la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Con
la sua istituzione presso l'Authority, l’Amministrazione provvederà
autonomamente a verificare documenti e certificati dei requisiti delle
aziende con controlli in tempo reale e con lo sgravio per le
interessate.
7 estesa ai pubblici esercizi la possibilità di integrare la
comunicazione di assunzione entro il terzo giorno se il datore non
conosce alcuni dati anagrafici del lavoratore.
8 le sanzioni per omessa registrazione sul libro unico del lavoro
dovranno tener conto delle scritture complessivamente omesse e non di
ciascun dato mancante di registrazione.
9 pec, più tempo alle società per comunicare al registro delle imprese
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Proroga concessa
fino al 30 giugno 2012
Leggi il decreto legge 5/12
1 più poteri alle Asl in materia di tutela della maternità. Potranno
disporre l’interdizione al lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza per uno o più periodi e l’astensione per gravi complicanze.
2 per le assunzioni di lavoratori extraue la comunicazione Unilav
assume piena pluriefficacia anche nei confronti dello Sportello unico,
con conseguente eliminazione dell’obbligo di contratto di soggiorno per
lavoratori in possesso del PDS che abiliti al lavoro subordinato.
3 introdotto il silenzio assenso per l’assunzione di stranieri
stagionali per stranieri già autorizzati l’anno precedente e già assunti
l’anno precedente dal medesimo datore. Semplificate le procedure per il
PDS pluriennale.
4 collocamento obbligatorio, possibile sospensione degli obblighi in
caso di con ricorso alla CIG, solidarietà, o licenziamenti collettivi.
5 modificate anche le regole sulla responsabilità solidale negli
appalti di opere o di servizi – ex articolo 29, comma 2, decreto
legislativo 276/03. Invariata la responsabilità solidale tra committente
ed appaltatore per i pagamenti delle retribuzioni, dei contributi e del
tfr. Il committente non risponde in solido delle sanzioni civili
comminate all’appaltatore per i mancati pagamenti. Le sanzioni civili
restano a carico dell'inadempiente.
6 nascerà nel 2013 la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Con
la sua istituzione presso l'Authority, l’Amministrazione provvederà
autonomamente a verificare documenti e certificati dei requisiti delle
aziende con controlli in tempo reale e con lo sgravio per le
interessate.
7 estesa ai pubblici esercizi la possibilità di integrare la
comunicazione di assunzione entro il terzo giorno se il datore non
conosce alcuni dati anagrafici del lavoratore.
8 le sanzioni per omessa registrazione sul libro unico del lavoro
dovranno tener conto delle scritture complessivamente omesse e non di
ciascun dato mancante di registrazione.
9 pec, più tempo alle società per comunicare al registro delle imprese
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Proroga concessa
fino al 30 giugno 2012
Leggi il decreto legge 5/12
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