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sabato 3 maggio 2014

TASI / TARI / IUC / IMU 2014 (sole24ore)/(ecotorino)


Dopo l'abolizione IMU prima casa e relative pertinenze e l'inclusione della IMU sulle altre abitazioni nella IUC, l'imposta che si compone di IMU + TASI.

Il Governo ha lasciato ai Comuni flessibilità decisionale sulle aliquote (maggiorazione applicabile fino allo 0,08%), le detrazioni (abolite a livello nazionale)

Fonte:  
II Sole 24 Ore  pag:  14
Allarme dei caf per l'acconto Tasi: ci sono solo 10 giorni a disposizione.

Non bastano.

Dal 1° al 16 giugno dovranno consultare tutte le delibere comunali, impostare i software, calcolare il tributo e quindi consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti.

La prima rata per le abitazioni principali e le seconde case andrà pagata entro il 16 giugno.

Per i calcoli si terrà conto di quanto indicato nelle delibere comunali.

Nel caso in cui i Comuni non pubblicheranno le delibere entro il 31 maggio per l'abitazione principale si pagherà in un'unica rata entro il 16 dicembre sulla base di quanto le Amministrazioni locali decideranno entro il 31 luglio.

Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali entro il 16 giugno andrà versato un acconto applicando l'aliquota dell'1 per mille.

L'acconto non è dovuto se l'aliquota Imu è al 10,6 per mille.

Ricordiamo
:
  • TARI, imposta rifiuti (spazzatura), prende il posto della vecchia Tares   Le utenze domestiche pagano in base ai metri quadrati e al nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti (CODICI F24 2014) TARI_INFO
  • IMU, imposta sugli immobili
  • TASI, la nuova imposta sui servizi (CODICI F24 2014)
  • IUC (Imposta Unica Comunale) = IMU + TASI

Vediamo le scadenze stabilite A TORINO ( fonte ecotorino ) :

TARI utenze domestiche (famiglie, cittadini)
40% rispetto alla Tares 2013


  • 1° rata: 31 maggio 2014
  • 2° rata: 30 giugno 2014

  • 3° rata: 10 dicembre 2014

Sono previste agevolazioni per redditi bassi (valore ISEE), così come era per Tarsu e Tares.

TARI utenze non domestiche (commercio)
  • 50% del 2013 (esercizi commerciali come ristoranti, pizzerie, ambulanti settore alimentari, ecc.)
  • 70% del 2013 (tutti gli altri)

Le prime tre rate, o acconto, si possono versare in questo modo
  • 1° rata: 15 maggio 2014
  • 2° rata: 30 giugno 2014
  • 3° rata: 31 luglio 2014

Le altre due rate, o saldo, invece
  • 4° rata: 15 ottobre 2014
  • 5° rata: 15 novembre 2014

IMU e TASI :

Le altre tasse, invece, hanno una scadenza fissa che è stata decisa dal Governo, ossia:
  • 1° rata, o acconto: 16 giugno 2014
  • 2° rata, o saldo: 16 dicembre 2014

giovedì 10 aprile 2014

TASI " tassa servizi indivisibili" rata unica a dicembre -salvo delibera del comune entro maggio-





martedì 11 febbraio 2014

continuano le cose all'ITALIANA ? Per la Iuc bollettini «in libertà»


leggi l'articolo (qui)

domenica 5 gennaio 2014

MINI IMU 2013 (Volantino)


il volantino

Con F24 compilare la sezione Imu e altri tributi locali.

Nello spazio Codice ente/codice Comune 

  • inserire codice catastale del Comune nel quale si trova l'immobile.

Il codice tributo da indicare :

  • per le prime abitazioni è 3912, 
  • per i terreni agricoli codice 3914. 

Indicare che si tratta di un saldo per l’anno 2013.






Se si utilizza il bollettino postale è necessario fare attenzione di utilizzare i modelli con il numero di conto corrente 1008857615.

DETTAGLI ED APPROFONDIMENTI (qui)

DUBBI PRATICI (qui)


IN CONCOMITANZA ALLA MINI-IMU SCADE LA MAGGIORAZIONE TARES (servizi indivisibili) DA MOLTI COMUNI INVIATA CON SCADENZA 31/12/2013 MA ENTRO IL 24/01/2014 PAGABILE SENZA SANZIONI



martedì 15 ottobre 2013

in definizione la nuova service tax "TRISE"

Si chiamerà Trise (tributo sui servizi comunali) la nuova tassazione immobiliare che dal 2014 sostituirà la Tares. Sarà gestita dai Comuni e avrà due componenti: 

  • la Tari sui rifiuti 
  • la Tasi sulle prestazioni individuali. 

La prima si calcolerà sulla superficie calpestabile; 
la seconda partirà da un'aliquota dell'1 per mille o da un corrispettivo di 1 euro a metro quadrato, che si sommeranno alle aliquote Imu e daranno vita al tetto massimo dell'imposizione. 

L'imposta municipale (IMU) non si pagherà più sulla prima casa (anche se resta per quelle di lusso). 

Dovrebbero essere questi gli interventi sul mattone contenuti nella bozza del disegno di legge di stabilità atteso oggi in Cdm. 

Sul versante Imu la bozza, oltre a chiarire che solo i proprietari di immobili di pregio pagheranno l'imposta sulla prima casa, sembra contenere il rinvio ad un altro provvedimento della possibilità per le imprese di dedurre l'Imu versata sui capannoni dall'Irpef e dall'Ires ma non dall'Irap. 

Stessa sorte dovrebbe toccare alle abitazioni non locate. 


fonte:sole24ore(rassegna metaping)




(Ved. anche Italia Oggi: 'La Service tax la pagano tutti')



(fonte:LEGGO)


venerdì 20 settembre 2013

TASSA RIFIUTI TORINO " TARES 2013 " Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi


Scadenze TARES 2013

  • Utenze non domestiche

Acconto in tre rate aventi scadenza il 20 maggio, il 20 giugno, il 20 luglio 2013
L’importo definito a titolo di acconto, è commisurato alle tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2012 (n. mecc. 2012 02808/013) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2012 sugli indirizzi in tema di Ta.R.S.U.( n. mecc. 2012 02262/013).
Il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato tramite i canali di versamento già attivati da Soris S.P.A, società di riscossione della Città di Torino per il previgente regime Ta.R.S.U.

Rata di conguaglio
La quarta rata di versamento, avente scadenza il 15 novembre 2013 sarà effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell’approvazione delle tariffe stabilite per l’anno 2013 unitamente alla maggiorazione sui servizi indivisibili (0,30 euro a mq).

  • Utenze domestiche

Acconto in due rate aventi scadenza il 15 settembre e il 15 ottobre
L’importo definito a titolo di acconto è commisurato alle tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2012 (n. mecc. 2012 02808/013) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2012 sugli indirizzi in tema di Ta.R.S.U.( n. mecc. 2012 02262/013) con riconoscimento dell'agevolazione ISEE così come approvata con la predetta deliberazione.

Rata di conguaglio
La rata di conguaglio avente scadenza il 15 dicembre sarà effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell’approvazione delle tariffe stabilite per l’anno 2013 unitamente alla maggiorazione sui servizi indivisibili (0,30 euro a mq).

Agevolazioni ISEE

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE per le utenze domestiche, sono individuate tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse, articolate come segue:

FasciaReddito (€)Sgravio (%)
Prima fascia0-13.00050%
Seconda fascia13.001-17.00030%
Terza fascia17.001-24.00020%

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE sull'acconto TARES 2013 gli interessati potranno presentare, per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con la Città, la dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal D.L.vo n. 109 del 31 marzo 1998 e s.m.i. entro il 18 luglio 2013, considerando valide le dichiarazioni sottoscritte a partire dal 19 luglio 2012.

Le dichiarazioni sottoscritte e presentate oltre il termine suindicato non saranno considerate ai fini dell'agevolazione del tributo dell'anno 2013.


Inoltre, per le situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno 2013, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito indicate:

  • cassa integrazione a 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative);
  • iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi;
  • sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009);
  • iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi;
viene concesso su istanza documentata, sempre sulla base dell'ISEE calcolata sul reddito 2012, lo sgravio corrispondente alla fascia di sconto immediatamente superiore, fatto salvo il limite massimo del 50%.

I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno comunque acquisire la dichiarazione ISEE per consentire all'Amministrazione il controllo e l'eventuale conguaglio degli importi erogati.

domenica 1 settembre 2013

imu 2013 (Napolitano firma il decreto da subito in GAZZETTA) come cambia

FIRMATO DA NAPOLITANO IL DECRETO IMU DA SUBITO OPERATIVO (IN GAZZETTA) 



(PDF)


RISPETTO ALLA BOZZA INIZIALE SPARISCONO 

  • IRPEF SULLE CASE SFITTE
  • E SCONTO IRPEF ALLE IMPRESE


(PDF)

IL FINAZIAMENTO DELLE RISORSE AVVERRA' CON ALTRE MISURE:


  • ABBASSAMENTO DETRAIBILITA' POLIZZE VITA (PASSA A 630€)
  • PREVISTO INNALZAMENTO (ACCISE) NEL CASO DI RISORSE INSUFFICIENTI

(PDF)

RIASSUMENDO CI SARA' (qui)  punto per punto (qui)

Non devono pagare la rata (filmato esplicativo) :
  • le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
  • i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. 

Dal 2014, inoltre, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno del tutto esenti dall'IMU fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. 

Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013. 


Salta, invece, almeno per ora, la deducibilità al 50% dall'Ires e dall'Irpef dell'IMU pagata da imprese e professionisti. 

Il tetto massimo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19% sui premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000, scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013, con un'ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.




giovedì 29 agosto 2013

imu 2013 news

A seguito del CDM di ieri l’imposta sulla prima casa viene sospesa per il 2013 analogamente ai terreni agricoli ed agli appartamenti invenduti ; viene applicata deduzione al 50% per gli immobili strumentali delle imprese (immobili merce). 


  • L'abolizione della rata di dicembre è già sicura per gli immobili invenduti e sfitti. 
  • Per il mercato delle locazioni, invece, scatterà la riduzione della cedolare secca sugli immobili concessi in affitto a canone concordato (si passa dal 19 al 15%). 
  • Torna poi l'Irpef sulle case sfitte ma solo nella misura del 50% anche ai fini delle addizionali. 
  • Scatta da subito la deducibilità Imu per le imprese e i professionisti, ma solo al 50% e limitatamente ai fini Ires e Irpef (esclusa l'Irap).


Ieri è iniziata la rimodulazione della tassazione sugli immobili, nonostante la formulazione definitiva non sia ancora giunta al termine 

Al momento via subito la prima rata (giugno) sull'abitazione principale e i terreni agricoli, che era stata congelata fino a settembre, esenzione anche per gli immobili invenduti, ed impegno per l'abolizione della rata di dicembre con coperture che verranno individuate in un provvedimento che accompagnerà la Legge di Stabilità entro il 15 ottobre.

Dal 2014 tale tassazione verrà sostituita dalla TARES in formulazione federalismo fiscale ossia service-tax ( TASER : accorpando imposta rifiuti/servizi e sarà pagata quindi non solo dai proprietari, ma anche dagli inquilini) .

venerdì 12 luglio 2013

Nuovi codici tributo per il versamento della Tares

Con la risoluzione n. 42/E 2013 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto i codici tributo per il versamento della Tares tramite il modello F24 enti pubblici. 
Nel testo l'Amministrazione finanziaria effettua una distinzione tra codici tributo utilizzabili 

  • per il regolare versamento della tassa 
  • e codici tributo utilizzabili per il versamento di maggiorazioni, interessi e sanzioni. 

Per il versamento sono stati istituiti i codici:


giovedì 13 giugno 2013

TARES (avanza ... ) approvato il bollettino postale

Con il decreto del 14 maggio 2013 il MEF pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE 116 del 14/05/2013 ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

Nel decreto sono indicate anche le modalità di riversamento delle somme riscosse e della trasmissione dei dati di versamento.

I nuovi bollettini di pagamento sono utilizzabili dal prossimo primo luglio. 
Il bollettino in bianco (allegato n. 3 al decreto ministeriale) sarà disponibile negli uffici postali. Il bollettino che costituisce l’allegato n. 2 potrà essere inviato ai contribuenti dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in forma precompilata con i dati identificativi del contribuente, il codice catastale del Comune in cui sono situati il locale o l’area assoggettati al tributo, l’importo da pagare.
Il pagamento della Tares potrà essere effettuato negli uffici postali, oppure utilizzando il servizio telematico di Poste italiane (in pratica, collegandosi al sito delle Poste, all’indirizzo web http://www.poste.it/). Non è possibile pagare l’imposta tramite bonifico bancario.
Il conto corrente su cui versare gli importi è il numero 1011136627, valido per tutti i Comuni italiani. L’intestazione sul bollettino è “Pagamento Tares“.
Il nuovo tributo potrà essere versato in 4 rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, come previsto dall’articolo 14 del Decreto legge n. 201 del 2011. Tuttavia, per il 2013, ai Comuni è concessa la facoltà di variare le scadenze ed il numero delle rate. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal giorno 1 al giorno 16 del mese di scadenza. Chi vuole può usufruire della possibilità di pagare la Tares in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Per l’anno 2013, i bollettini di conto corrente vanno obbligatoriamente utilizzati per il versamento dell’ultima rata del tributo e della maggiorazione standard (quest’anno destinata allo Stato) di 0,30 euro per metro quadrato.
A proposito della Tares, va ricordato che con la circolare 1/Df del 29 aprile 2013 sono state rese note alcune precisazioni: le aree scoperte pertinenziali non domestiche sono tassabili soltanto se operative; altrimenti sono esenti dal tributo sui rifiuti. La circolare ha chiarito che il non assoggettamento al tributo delle aree scoperte “non operative” – pertinenziali o accessorie a locali tassati – riguarda anche i locali diversi dalle civili abitazioni: ad esempio, il parcheggio di un centro commerciale. Rimangono invece sottoposte alla Tares le superfici scoperte operative (ad esempio, gli stabilimenti balneari) e le aree comuni condominiali detenute od occupate in via esclusiva.
Mentre a regime è previsto che l’importo annuale della Tares venga versato in quattro quote (gennaio, aprile, luglio e ottobre), per l’anno 2013 i Comuni possono variare le scadenze ed il numero delle rate, potendo anticipare la prima rata (attualmente prevista per luglio, come stabilito dal Decreto legge n. 1 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013 n. 11.) e posticipare l’ultima.
Per avvalersi di questa facoltà, gli enti locali devono emanare una apposita delibera almeno 30 giorni prima della data decisa per il versamento. Tale delibera dovrà essere pubblicata anche sul sito internet del Comune, in modo da portarla a conoscenza di tutti i cittadini. Qualora il Comune non adottasse alcuna delibera o non rispettasse le prescrizioni, restano validi i termini già fissati, che prevedono il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio entro la scadenza di quest’ultima (luglio) e dell’ultima a ottobre.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare 1/Df del 29 aprile 2013 ha specificato che solo per il 2013 e limitatamente alle prime due rate, “a eccezione dell’ultima”, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli precompilati già predisposti per il versamento della Tarsu, della Tia1 o della Tia2, cioè i vecchi i tributi sostituiti dalla Tares.
I bollettini potranno contenere gli importi dei vecchi tributi relativi al 2012, oppure quelli della Tares, nel caso in cui l’ente locale avesse già disciplinato il nuovo tributo. In ogni caso, l’ultima rata del 2013 andrà determinata a saldo, sulla base delle tariffe della Tares.
Al momento del pagamento dell’ultima rata, da effettuare esclusivamente attraverso il modello F24 o tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale, il contribuente dovrà versare anche la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, per il 2013 riservata allo Stato. Infine, per il 2013, è stata sospesa la possibilità per i Comuni di aumentare la maggiorazione fino ad un massimo di 0,10 euro.
Per completare il quadro della disciplina normativa della Tares, si richiama l’articolo 10 del Decreto legge n. 35 del 2013 (con il quale si sblocca il pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni) che ha introdotto alcune disposizioni riguardanti la riscossione della Tares ed il suo ambito di applicazione.

giovedì 17 gennaio 2013

Tares, rinvio a luglio con obiettivo riforma

Il Senato ieri ha approvato lo slittamento a luglio della prima rata della Tares, il nuovo tributo che dovrebbe sostituire la vecchia tassa sui rifiuti e finanziare i 'servizi indivisibili' come l'illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade. 

Inizialmente il primo versamento era previsto per gennaio, poi la legge di stabilità l'aveva spostato ad aprile. 

Lo scopo è quello di dare tempo al futuro Governo di insediarsi e modificare l'intero meccanismo.

In sostanza, si chiede al nuovo Esecutivo di ridurre l'incidenza della Tares sui bilanci familiari e di restituire la natura di tariffa alla Tares. 

lunedì 17 dicembre 2012

Tares, debutto nel 2013 (fiscooggi/rassegna stampa)

La Tares che sostituirà le attuali tasse o tariffe sui rifiuti, è stata prevista dal decreto salva Italia e diventerà operativa a gennaio 2013. 
Per il primo anno di entrata in vigore il pagamento è previsto in 4 rate:

  • gennaio, 
  • aprile, 
  • giugno 
  • e dicembre
Successivamente si potrà pagare in unica rata a giugno. 

Gli emendamenti presentati il 14 dicembre al disegno di legge stabilità risolvano due problemi della tassa, che ne impedivano il suo avvio. 

Il primo riguarda la base imponibile: per il 2013 si pagherà la Tares sull’80% della superficie catastale dell’immobile, mentre dall’anno prossimo il pagamento dovrà avvenire sulle base imponibili utilizzate attualmente per Tarsu o Tia. 

Nel 2013 le prime tre rate saranno commisurate a quanto pagato nel 2012 a titolo di Tarsu o Tia, e alla maggiorazione di 30 centesimi al metro quadrato che servirà per finanziare i servizi “indivisibili” svolti dal Comune. 

I sindaci avranno la possibilità di aumentare a 40 centesimi al metro quadro la quota di maggiorazione, e l’eventuale conguaglio sarà pagato a saldo nel mese di dicembre. 

La tassa si potrà pagare con bollettino postale o con F24, in modo da poter compensare.
fonte:fiscooggi/rassegna stampa

altre fonti : (01 ecodellecittà) 

(02)ediltecnico(chi paga)

martedì 30 ottobre 2012

dal 2013 via Tarsu e Tia, arriva la Tares

Il testo della Manovra “salva Italia” firmata dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, prevede l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 


La TARES, manda in pensione Tarsu e Tia a
l loro posto l'art. 14 della manovra prevede l'istituzione della Tares, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 – si legge nel primo comma dell'articolo - è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.


Entro il 31 ottobre 2012 è prevista l'emanazione di un regolamento che avrà il compito di stabilire i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. 

E per chi riduce i rifiuti? Il testo prevede per i comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”. Alla tariffa verrà anche applicato un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”. Nella modulazione della tariffa saranno inoltre previste anche riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

La Tares andrà a coprire anche una parte dei costi relativi ai servizi indivisibili, come ad esempio le spese per manutenzione strade, illuminazione e polizia locale. 

Al tributo si aggiungerà una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno alzare fino a 0,40 euro.

martedì 21 febbraio 2012

Tares la nuova Tarsu sui rifiuti o Tia dal 2013: guida al calcolo e al pagamento (tasseefisco)



Con il decreto Salva Italia viene introdotta la TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o RES o tares fate voi gli appelattivi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.

Che cosa è la RES o tassa sui rifiuti e sui servizi o Tares
La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi vinee introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmtne in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifuti svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivmente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbracerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.

Chi deve pagare la Res, Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi
In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede, a qualsiasi titolo deve versare tal eimposto seconod le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.

Chi non paga la nuova tarsu o Tia o Res
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti seciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Come si calcola la nuova Tarsu o RES
I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il paramtro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili.

Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa Res o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:
Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
Inoltre dovremmo, come avvine anche ora come anche per l’ICI, il regolamente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitaizoni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.

La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res.

Da quando si applica la nuova Res o nuova Tarsu
La nuova imposte sulla gestione esmaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.

Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento dellla Res o nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovenod poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento della Res avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali.

Riferimenti normativi
Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del DL 201 del 2011 battezzato conme decreto salva italia di monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti . DPR 138 del 1998 per quello che concerne i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali ad oggi in bozza


Post scritto da: Tasse-Fisco.com