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martedì 8 settembre 2020

730/2020 integrativo entro 26-ottobre

 


giovedì 4 agosto 2016

ERRORI NEL 730 ? SI RISOLVONO CON " il 730 integrativo "

Quando si rileva un errore nel 730 ci si può porre rimedio tenendo conto che le casistiche individuabili  per le quali e’consentita la presentazione del modello 730 integrativo sono:
  • 730 integrativo a favore (Tipo 1)
Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. 
Non e’ prevista la sospensione delle operazioni di conguaglio rispetto al modello ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti). 
Conguaglio: il CAF Centrale invia al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sara’ effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

  • 730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d’imposta (Tipo 2)
La modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non correttamente identificato nel 730 originario. 
La variazione deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. 
Non e’ contemplata la possibilita’ di gestire integrativi di Tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta. 
Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verra’ effettuato nella prima mensilità utile.

  • 730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d’imposta (Tipo 3)
Per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella derivante dal 730 originario, ma il risultato contabile non e’ mai stato conguagliato dal sostituto d’imposta in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione ordinaria. 
La modifica deve essere effettuata dal medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione del modello ordinario. 
Non e’ consentito gestire modelli 730 integrativi di Tipo 3 per 730 originari senza sostituto d’imposta. 
Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al nuovo sostituto d’imposta il 730-4 ed il conguaglio verra’ effetuato nella prima mensilita’ utile.

Minor rimborso o maggior debito: 
l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione del modello Unico PF 2016 (correttivo nei termini o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24.

  • 730 PRECOMPILATO ADE
Il CAF non puo’ elaborare un integrativo di Tipo 2 e 3 se il modello 730 originario e’ stato presentato da altro CAF o Professionista mentre puo’ gestirlo nel caso in cui la dichiarazione ordinaria sia stata presentata autonomamente dal contribuente il tramite dei servizi telematici Ade.

Eventuali richieste di compilazione di modelli integrativi di Tipo 2 e 3 per contribuenti che hanno presentato direttamente la propria dichiarazione per il tramite dei servizi web dell’Ade potranno essere gestite esclusivamente con il supporto del CAF Centrale.

martedì 31 maggio 2016

730/2016 arriva la proroga

Firmato il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 118/4851

che consente lo slittamento del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2016 



Con la proroga, il calendario delle scadenze si modifica come segue:

  • 22 luglio: termine ultimo per la trasmissione del modello 730 precompilato. Il termine vale sia nel caso di presentazione diretta sul sito dell’Agenzia sia nell'ipotesi di presentazione al sostituto d'imposta oppure a un intermediario
  • 30 settembre: scade il termine per la presentazione della dichiarazione correttiva.
  • 25 ottobre: il contribuente può presentare un 730 integrativo tramite CAF o professionista abilitato.
  • 10 novembre: entro tale data deve essere presentato, se necessario, il 730 rettificativo, in caso di errore da parte del sostituto d’imposta o del CAF.
fonte:ibtimes


Il Decreto proroga anche una serie di altre scadenze
(qui) e (qui) vedi lo schema :

fonte:adnkronos




fonte : la stampa , repubblica

sabato 9 giugno 2012

IL 730 INTEGRATIVO





Tutte le dichiarazioni ordinarie regolarmente acquisite, per le quali sarà già stato elaborato il modello 730-4, non potranno essere rettificate. Le eventuali posizioni da modificare dovranno essere trattate attraverso le seguenti procedure entro il 25 ottobre :

  • 730 integrativo di tipo "1" per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio (importi a debito, compresi gli acconti, o importi a credito derivanti dal mod. 730 originario).
  • Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod. 730-4 integrativo da far pervenire,  al sostituto d'imposta il quale effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

  • 730 integrativo di tipo "2" la modifica o l'integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta, non identificato correttamente nel mod. 730 originario; la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione originaria.
  • Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod. 730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d'imposta preposto alle operazioni di conguaglio.

  • 730 integrativo di tipo "3" per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, ma il risultato contabile non è mai pervenuto al sostituto d'imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione originaria; la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione originaria.
  • Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod. 730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d'imposta preposto alle operazioni di conguaglio.
  • Ravvedimento per il mancato abbinamento di 730-4 a debito (non conguagliabili dal sostituto).
  • In caso di MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO: (DEVI RESTITUIRE( ad. Es. togliere oneri o familiari a carico, eliminare oneri o aggiungere redditi ) , l'integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un mod. UNICO PF, (correttivo nei termini o integrativo) provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute (delega F24).Il modello Unico correttivo può essere compilato fino al 31 agosto 2012.