Tutte le dichiarazioni ordinarie regolarmente acquisite, per le
quali sarà già stato elaborato il modello 730-4, non potranno essere
rettificate. Le eventuali posizioni da modificare dovranno essere trattate
attraverso le seguenti procedure entro il 25 ottobre :
730 integrativo di tipo "1" per errori od omissioni la cui
correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari
a quella determinata con il mod. 730 originario; la presentazione di una
dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio (importi a
debito, compresi gli acconti, o importi a credito derivanti dal mod. 730
originario).
Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod.
730-4 integrativo da far pervenire, al sostituto d'imposta
il quale effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di
dicembre.
730 integrativo di tipo "2" la modifica o l'integrazione
riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta, non identificato
correttamente nel mod. 730 originario; la modifica deve essere apportata dallo
stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della
dichiarazione originaria.
Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod.
730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d'imposta preposto
alle operazioni di conguaglio.
730 integrativo di tipo "3" per errori od omissioni la cui
correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari
a quella determinata con il mod. 730 originario, ma il risultato contabile non è
mai pervenuto al sostituto d'imposta, in quanto non identificato correttamente
nella dichiarazione originaria; la modifica deve essere apportata dallo stesso
soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della
dichiarazione originaria.
Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod.
730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d'imposta preposto
alle operazioni di conguaglio.
Ravvedimento per il mancato abbinamento di 730-4 a debito (non
conguagliabili dal sostituto).
In caso di MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO: (DEVI RESTITUIRE)
( ad. Es. togliere oneri o familiari a carico, eliminare oneri o aggiungere redditi ) , l'integrazione
deve avvenire mediante la presentazione di un mod. UNICO PF, (correttivo
nei termini o integrativo) provvedendo direttamente al versamento delle somme
dovute (delega F24).Il modello Unico correttivo può essere compilato fino al 31 agosto 2012.
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