sabato 9 giugno 2012

IL 730 INTEGRATIVO





Tutte le dichiarazioni ordinarie regolarmente acquisite, per le quali sarà già stato elaborato il modello 730-4, non potranno essere rettificate. Le eventuali posizioni da modificare dovranno essere trattate attraverso le seguenti procedure entro il 25 ottobre :

  • 730 integrativo di tipo "1" per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio (importi a debito, compresi gli acconti, o importi a credito derivanti dal mod. 730 originario).
  • Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod. 730-4 integrativo da far pervenire,  al sostituto d'imposta il quale effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

  • 730 integrativo di tipo "2" la modifica o l'integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta, non identificato correttamente nel mod. 730 originario; la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione originaria.
  • Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod. 730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d'imposta preposto alle operazioni di conguaglio.

  • 730 integrativo di tipo "3" per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, ma il risultato contabile non è mai pervenuto al sostituto d'imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione originaria; la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione originaria.
  • Conguaglio: modalità e termini viene elaborato un mod. 730-4 ordinario da far pervenire tempestivamente al sostituto d'imposta preposto alle operazioni di conguaglio.
  • Ravvedimento per il mancato abbinamento di 730-4 a debito (non conguagliabili dal sostituto).
  • In caso di MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO: (DEVI RESTITUIRE( ad. Es. togliere oneri o familiari a carico, eliminare oneri o aggiungere redditi ) , l'integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un mod. UNICO PF, (correttivo nei termini o integrativo) provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute (delega F24).Il modello Unico correttivo può essere compilato fino al 31 agosto 2012. 
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