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mercoledì 7 novembre 2012

Detrazione 50%: interventi, procedure e modalità di pagamento (portedilo)

Con il Decreto Sviluppo dello scorso luglio il Governo ha portato la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione al 50%  (01alzando il tetto massimo di spesa da 48 a 96 mila euro per unità immobiliare

La misura, attiva dal 26 giugno 2012, è temporanea e scadrà il 30 giugno 2013, quando la detrazione tornerà nuovamente al 36%. 

Con la fine di ottobre questo periodo vantaggioso per tutti coloro che vogliono effettuare degli interventi di ristrutturazione su edifici arriverà a metà della propria durata, è bene quindi fare il punto della situazione sulle tipologie di intervento su cui ottenere gli sgravi, sulle procedure per usufruirne e sulle modalità di pagamento, anche perché rispetto allo scorso luglio la funzionalità della detrazione è cambiata. 
Difatti dinanzi alla prospettiva che dopo il Quinto conto energia del fotovoltaico non ci sarà un ulteriore piano di incentivi, molti operatori del settore pannelli solari hanno cominciato a ragionare su come ottenere dei vantaggi proprio dalla detrazione del 50%.

Di questa possibilità si parla ormai da alcune settimane, e nei giorni scorsi Confindustria e Anie/Gifi hanno presentato un’istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate affinché il 50% venga esteso anche al fotovoltaico. 

Ciò è avvenuto anche perché alcune sedi locali dell’Agenzia nelle scorse settimane hanno negato la possibilità che la detrazione del 50% sia valida anche per l’installazione di impianti fotovoltaici. 
Di fatto però è la normativa a prevedere che lo sgravio sia valido per quelle operazioni finalizzate al risparmio energetico anche senza un intervento edilizio propriamente detto, a patto che l’edificio sottoposto all’efficientamento energetico (ad esempio attraverso l’installazione di pannelli solari) rispetti alla fine gli standard previsti dalla legge. 

Tuttavia la detrazione del 50% non è cumulabile con quella del 55% per l’efficienza energetica, dunque è importante capire, a seconda del tipo di intervento, quale sia la strada più appropriata da percorrere.

Tipologie di intervento. Ecco di seguito tutte le tipologie di intervento comprese nella detrazione del 50% raggruppate in diverse categorie a seconda del tipo di operazione.

interventi su immobili:
- demolizione e ricostruzione di un edificio mantenendo le caratteristiche architettoniche del precedente;
- messa norma degli edifici secondo le categorie dell’art. 1 Legge 449/97;
- spostamento di locali da un’unità immobiliare ad un’altra oppure unione di due unità immobiliare con opere esterne;
- costruzione o abbattimento di strutture quali scale, vani ascensore e locali caldaia;
- creazione di un vano porta che unisca due unità immobiliari o locali con opere interne, anche in caso di apertura sul pianerottolo esterno;
- realizzazione, ristrutturazione, di impianti e apparecchiature relative ai sanitari e al servizio igienico;
- riparazione della struttura di un pianerottolo;
- modifiche della mansarda, senza cambio di destinazione d’uso, sia interne che esterne;
- realizzazione di un’unità immobiliare abitabile nel sottotetto, modifiche (ma senza cambiare la destinazione d’uso) o riparazioni;
- costruzione o miglioramento del soppalco;
- sostituzione del solaio di copertura, anche di interpiano (ma senza cambiare le quote), o modifica dell’altezza (ma nel rispetto delle volumetrie);
- costruzione (anche con demolizione del muro che dà sul balcone con aumento della superficie lorda del pavimento) di una veranda, oppure trasformazione di un balcone in veranda;
- installazione, ristrutturazione o miglioramento di infissi esterni con modifiche a sagoma, materiali e colori;
- opere di cablatura degli edifici che colleghino tutti i locali;
- sostituzione o riparazione dell’interruttore differenziale;
- modifiche ai locali cantina con demolizioni e ricostruzioni di pareti, finestre e porte;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento dei gradini di una scala interna o esterna;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento dei cornicioni;
- ristrutturazione o miglioramento della facciata, anche per quanto riguardo l’intonaco;
- sostituzione dello zoccolo esterno della facciata;
- costruzione, sostituzione o miglioramento dei cancelli esterni;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento dell’inferriata fissa;
- installazione o sostituzione di citofoni, videocitofoni e telecamere;
- costruzione, ristrutturazione o miglioramento delle fognature;
- installazione, ristrutturazione o miglioramento delle grondaie;
- ristrutturazione o rifacimento del lastrico solare;
- installazione, sostituzione o miglioramento dei lucernari;
- costruzione, modifica o sostituzione dei muri di cinta;
- costruzione, modifica o sostituzione dei muri esterni di contenimento;
- costruzione, modifica o sostituzione dei muri interni;
- installazione o sostituzione di una recinzione;
- installazione o sostituzione della pavimentazione esterna;
- costruzione di marciapiede su suolo privato o di una strada asfaltata privata;
- sostituzione della pensilina di protezione delle automobili;
- rifacimento della piscina;
- rifacimento del vespaio;

antisismica:
- tutti gli interventi che comportano il miglioramento della sicurezza statica e antisismica dell’immobile;

ascensori:
- installazione di un nuovo impianto di ascensione, sostituzione di quello vecchio o miglioramento secondo quanto stabilito dalla Legge 13/89;
- installazione, sostituzione o miglioramento del montacarichi;

barriere architettoniche:
- lo sgravio compre tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione;

impianto elettrico e idraulico:
- sostituzione, riparazione o miglioramento dell’impianto elettrico (anche per messa a norma) o idraulico;

inquinamento acustico:
- tutti gli interventi di contenimento del rumore sono detraibili, purché finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di legge;

finestre, porte, balconi, box:
- apertura, modifica di una finestra, oppure sostituzione con finestra di sagoma;allargamento finestre e porte esterne quando comportano esigue demolizioni di muratura;
- installazione, sostituzione o miglioramento dell’impianto d’allarme;
- costruzione o rifacimento di un balcone con nuove caratteristiche (colori, finiture e materiali);
- costruzione di un box sempre che sia pertinenze all’unità residenziale;
- installazione o sostituzione di una persiana;
- installazione o sostituzione di una saracinesca;
- installazione o sostituzione di una porta blindata esterna;
- installazione di una porta blindata interna;
- installazione o sostituzione di una porta finestra;
- trasformazione di una finestra in porta finestra;

riscaldamento e centrale idrica:
- installazione, sostituzione o miglioramento di un impianto di riscaldamento autonomo con opere edilizie esterne (ad esempio la canna fumaria) o senza, finalizzato anche alla ventilazione, purché conforme al Dm 37/2008;
- sostituzione o miglioramento della caldaia;
- sostituzione o miglioramento di caloriferi e condizionatori con finalità di risparmio energetico;
- costruzione o miglioramento della canna fumaria;
- sostituzione, riparazione o miglioramento della centrale termica;
- riparazione o miglioramento della centrale idrica dell’edificio;
- modifica o riparazione del locale caldaia sia interna che esterna;

risparmio energetico:
- interventi finalizzati al risparmio energetico, anche senza intervento edilizio specifico, purché porti al miglioramento certificato dell’efficienza energetica dell’edificio secondo quanto previsto dalla legge;

tetto:
- sostituzione completa della copertura oppure modifica delle pendenze delle falde (ma senza aumento di volume);
- sostituzione delle tegole;
- sostituzione delle travi, anche per formazione di un nuovo tetto;

Nota bene: quando si parla di sostituzione, ristrutturazione o miglioramento significa che l’intervento deve comportare una modifica della forma, del colore, del materiale e in generale delle caratteristiche della parte sostituita o ristrutturata.


Le procedure per usufruire dello sgravio. Ricordiamo che con il Decreto sviluppo è stata alleggerita la procedura di ottenimento della detrazione del 50%. 

Dal 14 maggio 2011 è sparito infatti l’obbligo di spedire la documentazione di inizio lavori al centro operativo delle Entrate di Pescara (la soppressione è avvenuta con il decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011); una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la detrazione è valida anche per quegli interventi che non hanno spedito la documentazione prima del 14 maggio 2011 (discorso identico per la manodopera in fattura). 
E’ sufficiente segnare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile. La circolare 19/E/2012 elenca i documenti che il contribuente deve conservare per l’accesso allo sgravio: atto di notorietà, autocertificazione, certificazione dell’amministratore.


Le modalità di pagamento. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario. Il bonifico deve essere compilato con i seguenti dati: 

1) causale del versamento (ad esempio installazione o sostituzione di una porta blindata esterna); 
2) Codice Fiscale di chi beneficia della detrazione; 
3)numero di Partita IVA o Codice Fiscale del destinatario del bonifico. 

In caso di errore viene persa in automatico la possibilità di usufruire della detrazione. 

Tuttavia recentemente una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (55/E/2012) che il contribuente che ha sbagliato la compilazione può ripetere il pagamento con un nuovo bonifico contenente i dati corretti. Successivamente l’impresa o l’artigiano che ha effettuato l’intervento sottoposto a detrazione dovrà restituire il primo pagamento.