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domenica 15 gennaio 2012

Sisma (dell'AQUILA) restituzione tasse

Ecco la nota diffusa dall'Agenzia delle entrate.

SCADENZE. «La Legge di stabilità 2012 ha previsto che il versamento dei tributi sospesi in seguito al sisma del 6 aprile 2009 avvenga, nella misura del 40%, in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. 

Pertanto la prima rata deve essere pagata nel mese di gennaio 2012. I codici tributo da utilizzare sono quelli ordinariamente previsti per le diverse imposte. E possibile, se risulta più agevole per il contribuente, effettuare i versamenti delle somme sospese senza indicare il mese di riferimento e senza distinguere tra acconto e saldo né specificare la periodicità dei versamenti.

CODICI TRIBUTO. Secondo quanto già previsto dal provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate del 23 novembre 2010 i codici tributo da utilizzare per i versamenti delle rate sono quelli ordinari, vale a dire quelli propri dei singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d'imposta. Tuttavia, nell'ottica della massima semplificazione, è possibile indicare nel modello F24, per ciascuna imposta e per ogni annualità il codice tributo relativo al pagamento del saldo. A titolo di esempio: il contribuente tenuto a versare l'Irpef potrà indicare nel campo codice tributo del modello F24 il 4001 (Irpef saldo) anche qualora dovesse trattarsi di un acconto. Ciò significa che i due versamenti relativi agli eventuali acconti (codici 4033 e 4034) possono essere cumulati con il versamento del tributo a saldo (codice 4001). Nel campo rateazione, inoltre, dovrà essere indicato sempre il codice 0101. Nello stesso provvedimento è previsto