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venerdì 28 giugno 2019

dal 01/07 consumi di energia , possibile la consultazione on-line

Al via dal 1° luglio il nuovo 


'Portale Consumi' di ARERA 


il sito previsto dalla Legge di bilancio 2018, che accresce la consapevolezza dei consumatori rendendo disponibili i propri dati di consumo storici, elettrici e gas, in modo chiaro e fruibile. 

In questa prima fase il cliente potrà da subito visualizzare, anche mediante tabelle o grafici più intuitivi, i dati passati di consumo, le letture e le autoletture degli ultimi 12 mesi.
 
 È prevista inoltre la possibilità di scaricare e acquisire i dati in un formato accessibile.

Per accedere al 

Portale Consumi www.consumienergia.it 

serviranno le credenziali sicure 

del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso.


fonte ARERA

sabato 29 settembre 2012

Bollette in aumento: da ottobre gas +1,1% elettricità +1,4% (onlinenews)

Lieve incremento dei prezzi di gas ed energia elettrica dal primo ottobre. Secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia, per le famiglie e i piccoli consumatori serviti in tutela, il gas aumenterà dell’1,1% e l’energia elettrica dell’1,4%. La maggiore spesa su base annua sarà rispettivamente di 14 euro per il gas e di 7,6 euro per l’energia elettrica.A influire sulle variazioni, spiega una nota, sono principalmente gli inaspettati rialzi delle quotazioni petrolifere che in meno di tre mesi sono saliti di oltre il 20%. Tuttavia, per il gas, occorre sottolineare che l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento della ‘quota energia’ (Qe), approvato a giugno dall’Autorità, ha consentito di evitare, alla vigilia dei più alti consumi autunnali, un aumento che sarebbe stato dell’1,7% (pari a una maggiore spesa complessiva di 21 euro; l’esborso evitato, quindi, è pari a 7 euro su base annua). Infatti, grazie al nuovo meccanismo, il prezzo della materia prima gas (ovvero la Qe) è stato determinato con un mix di contratti di importazione di lungo periodo e una quota crescente di mercato spot, attualmente più favorevole per i consumatori. E’ prevista una nuova fase di riforma della Qe, già annunciata in Relazione Annuale e operativa dai primi mesi del 2013, che porterà ulteriori ribassi di prezzo alle forniture di gas alle famiglie.

POSSIBILITA' VALUTARE RIDUZIONE COSTI BOLLETTA? 

sabato 25 agosto 2012

Dove installare il fotovoltaico in conto energia (fotovoltaiconorditalia)


Installare un impianto fotovoltaico per ricevere gli incentivi del conto energia, per la fattispecie il quinto in vigore dal 27 agosto 2012, comporta l’osservanza di alcuni requisiti normativi. Non tutti gli impianti fotovoltaici sono adatti a ricevere gli incentivi, non tutti i pannelli fotovoltaici sono adatti per accedere agli incentivi. Nonostante ciò in commercio si trovano ormai per la gran parte componenti certificati e quindi adatti a ricevere gli incentivi in conto energia.
Tra i requisiti necessari non ci sono solo il tipo di prodotto (moduli ed inverter certificati), ma anche il luogo di ubicazione e l’ambito di installazione dell’impianto fotovoltaico.

Dove  installare  il  fotovoltaico ,  quindi , per  accedere  al  conto  energia ?


In un altro articolo abbiamo visto come, col decreto liberalizzazioni di gennaio 2012 (art. 65)  sono state azzerate le incentivazioni per le installazioni sulle aree agricole, nello specifico: il decreto liberalizzazioniapprovato il 22 marzo 2012 dalla camera dei deputati, elimina in via definitiva gli incentivi per gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole. Eliminazione degli incentivi non vuole però dire divieto di realizzazione di un impianto.
Quali sono quindi gli ambiti di installazione validi per accedere alle tariffe incentivanti?
Possono accedere agli incentivi del quinto conto energia tutti quegli impianti fotovoltaici, nuovi o “ri-potenziati”, che:
1. vengono installati su un edificio dotato dell’attestato valido di certificazione energetica. La certificazione è redatta ai sensi della normativa regionale, oppure, se non c’è ancora una normativa regionale, ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Ovviamente il certificato deve essere firmato da un tecnico abilitato. Non è infatti prevista alcuna forma di autocertificazione;
2. vengono installati su un edificio in sostituzione del tetto contenente eternit o amianto. In tal caso deve essere fatta la completa rimozione e smaltimento dell’eternit o dell’amianto. Per questa tipologia di installazione è prevista una maggiorazione della tariffa incentivante di 30 euro/Mwh di energia prodotta (0,03 euro/Kwh).
3. vengono installati su pergolati, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva senza obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche (per es. quelle autostradali), pensiline e tettoie;
4. vengono installati su discariche esaurite (dichiarate chiuse ai termini di legge), aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati (anch’essi definiti ai termini di legge), cave dismesseminiere“aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato” o aree di proprietà del demanio militare;
5. hanno ottenuto le autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio prima del 27 agosto 2012.

fotovoltaico QUINTO CONTO ENERGIA (Fotovoltaiconorditalia)

Cos'è il conto ENERGIA ?(qui)

Quinto conto energia. A soli quattordici mesi dall’avvio del quarto conto energia per l’incentivazione del solare fotovoltaico, è approvato in via definitiva, il 9 luglio 2012, il testo del quinto conto energia per l’incentivazione del fotovoltaico.

L’11 aprile 2012 è stato varato dal Ministro per lo Sviluppo Economico C. Passera, il primo schemadi decreto ministeriale relativo al quinto conto energia per l’incentivazione del solare fotovoltaico, tre mesi dopo il testo è stato approvato nella sua versione definitiva, dopo essere passato al vaglio dell’ Autorità per l’Energia e della Conferenza Unificata Stato Regioni.
In realtà nuove disposizioni ed aggiornamenti erano già previsti dal decreto del quarto conto energia (per la precisione, dall’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011) qualora i costi cumulativi degli incentivi avessero superato complessivamente la soglia di 6 miliardi di euro.

Quando entra in vigore il quinto conto energia

Il quinto conto energia entra in vigore 45 giorni dopo il raggiungimento della soglia dei 6 miliardi di euro di costo cumulativo degli incentivi. Entra in vigore il 27 agosto 2012.
La data esatta, fissata in relazione al raggiungimento di tale soglia, è stata fissata dall’Autorità per l’Energia Elettrica. Ad oggi abbiamo infatti superato la soglia dei 6 miliardi di costo cumulato annuo degli incentivi.
Per le amministrazioni pubbliche, invece, il quinto conto energia entrerà in vigore solo dopo il 31 dicembre 2012. Gli impianti realizzati quindi su edifici pubblici o su aree delle pubbliche amministrazioni potranno usufruire fino a dicembre 2012 delle condizioni incentivanti più favorevoli.

Cosa prevede il quinto conto energia fotovoltaico

Innanzitutto, prevede un tetto annuale di spesa: il quinto conto energia prevede un tetto massimo per gli incentivi di 700 milioni di euro annui, (inizialmente era di 500 milioni di €).
Secondariamente: tra le novità principali del decreto ci sono nuovi criteri di priorità e di iscrizione al registroper gli impianti fotovoltaici idonei ad accedere agli incentivi.
Solo gli impianti fotovoltaici al di sotto dei 12 Kwp di potenza installata possono accedere agli incentivisenza passare attraverso l’iscrizione al registro curato dal Gse. Tutti gli altri impianti al di sopra dei 12 Kwp di potenza dovranno iscriversi al registro che definirà una graduatoria di accesso agli incentivi.
Ci sono però alcune categorie di impianti che  possono evitare l’iscrizione al registro pur essendo sopra i 12 Kw.

Chi può bypassare l’ iscrizione al registro ?

Le seguenti categorie:
- gli impianti tra i 12 ed i 20 Kw di potenza  che accettano di farsi decurtare la tariffa incentivante del 20%- gli impianti fotovoltaici  inferiori ai 50 Kw di potenza realizzati su tetti e tettoie al posto di eternit o amianto
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- gli impianti a concentrazione
- gli impianti posti su edifici ed aree della pubblica amministrazione aggiudicati a seguito di gara d’appalto.
(Per gli ultimi tre punti c’è il limite dei 50 milioni di euro di costo cumulato degli incentivi per ciascuna tipologia).

Priorità di iscrizione al registro

In ordine di importanza indichiamo i principali criteri indicati nel decreto che definiscono le priorità di inserimento nel registro.
Il primo principale fattore di priorità è la realizzazione di impianti in sostituzione di eternit e amianto sui tetti di edifici e capannoni.
Come secondo principale criterio di priorità c’è la classe energetica dell’edificio su cui è posto l’impianto: la classe energetica maggiore avrà priorità di accesso al registro. L’edificio deve essere comunque almeno di classe D o superiore.
Questo dovrà essere infatti dotato obbligatoriamente di certificazione energetica in corso di validità al momento della richiesta di iscrizione al registro incentivi.
Altri criteri di priorità sono: impianti realizzati con componenti “made in EU” , impianti realizzati su siti contaminati o discariche esaurite, e impianti realizzati, nell’ ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.
Altri due “insoliti”  criteri sono:
- la facoltà di richiedere, da parte del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, uno sconto del 5%sulla tariffa incentivante: se un titolare impianto è disposto a chiedere meno incentivo, avrà priorità di accesso al registro
- la priorità per gli impianti fino ai 200 Kw di potenza asserviti ad attività produttive
Altri criteri di priorità sono infine: il momento di presentazione delle richieste, ovvero la data di ottenimento delle autorizzazioni, ed il dimensionamento dell’impianto agevolando le potenze minori.

Le tariffe incentivanti (vedi anche qui)

L’incentivo è distribuito attraverso una tariffa incentivante che prevede:
- una quota omnicomprensiva
- una quota autoconsumo
La prima è omnicomprensiva in quanto include in sè la componente di incentivazione e la componente  di valorizzazione  dell’energia prodotta e immessa in rete. In altre parole: se prima c’erano da un lato la tariffa incentivante e dall’altro i rimborsi dello scambio sul posto (o del ritiro dedicato), il nuovo regime prevede  una tariffa “forfettaria” che include entrambi queste componenti incentivanti. Non c’è più quindi tariffa incentivante e vendita, ma una tariffa unica omnicomprensiva.
La tariffa omnicomprensiva è riconosciuta all’energia prodotta e immessa in rete.
La seconda tariffa, la tariffa autoconsumo,  è invece assegnata alla quota di energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico ed autoconsumata.
Nel nuovo conto energia ci sono anche i premi per la sostituzione di eternit e amianto col fotovoltaico e  per gli impianti realizzati con componenti “made in europe”. Valgono sul premio per l’autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva:
  • per impianti inferiori ai 20 kW in sostituzione dell’amianto:
    30 euro/MWh fino a tutto il 201320 euro/Mwh fino al 2014
    10 euro/MWh dal 2015 in poi
    ;
  • per gli impianti con componenti “made in EU” il premio è di:
    20 euro/MWh fino a tutto il 2013
    10 euro/Mwh fino al 2014
    5 euro/MWh dal 2015
  • per gli impianti sopra i 20 kW in sostituzione dell’amianto il premio è di:
    20 euro/MWh fino a tutto il 2013
    10 euro/Mwh fino al 2014
    5 euro/MWh dal 2015
Anche nel quinto conto energia, inoltre, c’è la differenziazione tariffaria tra impianti su edifici ed “altri impianti fotovoltaici“.
Ed anche nel quinto conto energia, infine, agli impianti installati su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche è riconosciuta una tariffa incentivante pari alla media aritmetica tra quella riconosciuta per gli impianti “su edifici” e gli “altri impianti fotovoltaici”.
Le serre fotovoltaiche, per essere riconosciute come tali ai fini degli incentivi, devono avere la copertura occupata dai pannelli fotovoltaici per non più del 30% della superficie totale della coperura stessa, o meglio: la “proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici” non deve superare il 30% della superficie totale occupata dalla serra.
Per il primo semestre di applicazione del quinto conto energia, il decreto prevede le seguenti tariffe incentivanti:


tariffe incentivanti primo semestre quinto conto energia fotovoltaico 2012
Quinto conto energia fotovoltaico : tariffe incentivanti – primo semestre (2012 – 2013)

Qui tutte le tariffe incentivanti del quinto conto energia.

I requisiti per accedere alle tariffe incentivanti

Gli impianti fotovoltaici, per accedere agli incentivi, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
- essere installati su edifici dotati di certificazione energetica in corso di validità
- essere installati in sostituzione di amianto o eternit
- essere installati su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere acustiche, tettoie o pensiline
- essere installati su discariche esaurite o siti contaminati
- essere installati secondo le direttive dell’articolo 65 del decreto liberalizzazioni.

Le spese di gestione pratiche a Gse

Un ultimo punto di novità è il pagamento di spese di gestione pratica al gse con nuovi criteri: a partire dal 1 gennaio 2013 il Gse chiederà 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia autoprodotta e incentivata.
Per i nuovi impianti incentivati ai sensi del quinto Conto Energia, invece, andranno versati:
  • 3 euro per chilowatt di potenza per gli impianti fino a 20 Kw di potenza
  • 2 euro per quelli maggiori


La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, devono essere inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio sito www.gse.it.
fonte:Fotovoltaiconorditalia


REGOLE / NORMATIVE : (01)

Impianti fotovoltaici secondo il decreto liberalizzazioni (fotovoltaiconorditalia)


Il decreto liberalizzazioniapprovato il 22 marzo 2012 dalla camera dei deputati, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, elimina in via definitiva gli incentivi per gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole.
Dalla data di entrata in vigore del decreto liberalizzazioni gli impianti solari fotovoltaici costituiti da moduli collocati a terra in terreni agricoli non avranno più accesso al regime di incentivi statali stabilito dal decreto legislativo 28 del 3 marzo 2011.
Gli impianti fotovoltaici agricoli conservano il diritto a tali incentivi solo se insistono su terreni appartenenti al demanio militare oppure se, collocate in area classificata agricola, hanno conseguito il necessario titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, altresì il diritto rimane se entro la stessa data viene fatta richiesta del titolo abilitativo con la condizione però che l’impianto cominci a funzionare entro centottanta giorni e che comunque rispetti quanto stabilito dai commi 4 e 5  dell’art. 10 del decreto 28.
Il comma 5  stabilisce che il terreno agricolo non debba essere abbandonato da più di cinque anni,  il comma 4 che gli impianti non superino 1 MW di potenza e che non occupino più del 10% della superficie agricola disponibile nel terreno del proponente. Il comma 6, che costituisce un’eccezione al comma 4, rimane in vigore per gli impianti che entrano in funzione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto di conversione
I commi 4 e 5 , fatto salvo quanto appena detto, vengono abrogati dal decreto liberalizzazioni.
Inoltre ciascuna azienda agricola si potrà vedere assicurare dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, il quale tuttavia non deve avere potenza superiore ai 200 kw.
Rispetto al  Decreto  Legge 1/2012 sparisce ogni riferimento  agli impianti fotovoltaici i cui moduli rappresentino elementi costitutivi di una serra. Questi rientrano quindi, come prima, con gli incentivi corrispondenti alla media aritmetica tra quelli dedicati agli impianti su edifici e quelli dedicati agli impianti a terra.
Inoltre, nel quadro del processo di integrazione del mercato europeo, entro 120 giorni dall’emanazione del decreto tocca al Ministero dello Sviluppo Economico emanare indirizzi allo scopo di garantire sicurezza e qualità nella fornitura di energia elettrica con particolare riferimento alla produzione da fonti rinnovabili.

giovedì 12 gennaio 2012

NOVITÀ PER GLI INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO 2012


Novità per gli incentivi al fotovoltaico 2012. Il 2012 prevede una serie di novità normative per il solare fotovoltaico volte a ridefinire gli incentivi. Ma in cosa consisteranno praticamente queste novità?
A partire dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore i minori prezzi garantiti del ritiro dedicato per gli impianti fotovoltaici non programmabili o aventi una potenza inferiore a 1 mW.
Inoltre, dal 29 marzo 2012 partono, invece, una serie di limitazioni all’accesso agli incentivi del conto energia sia per gli impianti fotovoltaici in zone agricole di potenza superiore a 1 mW , sia per quelli che non rispettano i limiti di concentrazione territoriale, ossia quelli che non rispettano le dovute distanze minime tra i vari impianti. 
incentivi fotovoltaico 2012Sempre a far data dal 29 marzo 2012  parte l’obbligo di garanzia decennale dei moduli fotovoltaici, mentre il 30 giugno termina il periodo transitorio per il calcolo semplificato delle voci di costo al fine di rapportare ad una produzione Ue/See l’investimento e di conseguenza usufruire dell’aumento del 10% delle tariffe del conto energia. 
Sempre il 30 giugno 2012 scade il termine per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici, a pena il mancato riconoscimento del premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per gli impianti installati su edifici in sostituzione di coperture in amianto o eternit. 
A partire dal 1° luglio 2012 scattano poi i nuovi requisiti per poter essere ammessi al conto energia in riferimento alla produzione dei moduli fotovoltaici, ossia con riferimento al c.d. certificato di ispezione di fabbrica, criteri Iso, partecipazione a consorzi di riciclo. 
impianti fotovoltaici 2012Per ciò che concerne poi le novità previste dal 2012 dal punto di vista finanziario, a partire dal 1° gennaio appena passato sono diminuite le remunerazioni dell’energia ritirata dal Gse che d’ora in poi verrà fatturata al lordo delle perdite di trasformazione e quindi per quantità minori.
Dal 1° marzo 2012 sarà previsto un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete in caso di connessioni nelle cosiddette aree critiche. 

Al 31 luglio è prevista la scadenza per il pagamento della contribuzione per gli oneri di funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. 
Infine, il 31 dicembre 2012 rappresenta il termine ultimo per poter accedere agli incentivi del conto energia prima che entrino in vigore le c.d. tariffe onnicomprensive per il fotovoltaico, nonché rappresenta l’ultima data utile per l’entrata in esercizio degli impianti che vogliono usufruire delle tariffe onnicomprensive o dei c.d. certificati verdi ( Dm 18/12/2008).