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venerdì 24 luglio 2015

#CONSEGNA #FARMACI #DOMICILIO #GRATUITA #TEL_800189521





Consegna gratuita dei farmaci a domicilio
Numero verde 800 189 521



Il servizio consiste nella consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi non urgenti riservato esclusivamente  alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie, e non possono delegare altri soggetti.

Per accedere al servizio chiama il numero verde 800 189 521, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Risponderà un operatore al quale dovrai indicare le tue generalità e l’indirizzo al quale recapitare il farmaco.

Successivamente l’operatore verificherà quali farmacie vicine al tuo domicilio sono disponibili ad effettuare il servizio.

Qualora ci siano farmacie disponibili, l’operatore ti metterà in contatto telefonico con la farmacia più vicina al tuo domicilio, alla quale potrai richiedere la consegna a domicilio dei farmaci.

Sarà la  farmacia a concordare con te le modalità e i tempi di consegna del farmaco richiesto.

Il servizio è offerto dalle farmacie associate a Federfarma che hanno aderito all’iniziativa, alla quale non partecipano le farmacie comunali. Al momento il servizio non è attivo nelle Province di Cuneo e Genova.


fonte: FEDERFARMA  -   ANSA

mercoledì 9 gennaio 2013

sconto sulle medicine per chi abita nelle case popolari (atc gazzetta Num.16-2013)







Lo sconto è del 20% su tutto ciò che nello scontrino viene classificato come parafarmaco (ad esempio il dentifricio, ma anche una pomata per il mal di schiena o un integratore per chi soffre di problemi agli occhi).

Vi è poi un paniere di farmaci della cosiddetta fascia C (la tachipirina, per esempio) dove lo sconto è del 30% per il farmaco equivalente (o generico).

La lista si può scaricare qui sotto ed è consultabile anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Atc. 

Inoltre, le farmacie ci hanno fornito anche un elenco con una lista di farmaci scontati soltanto per il mese di febbraio. 

Anche questa è scaricabile qui o consultabile allo sportello di Atc in corso Dante.

Attenzione: ha diritto allo sconto solo chi è in possesso della tessera sconti Atc-Farmacie Comunali Torino. Possono ritirarla tutti coloro che vivono in una casa gestita da Atc, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o lo Sportello Unico di Atc, in corso Dante 14 a Torino.





martedì 7 agosto 2012

Spending Review e Legge. Tutte le Novita del Parlamento

Ecco le novità inserite nel decreto.
TRA LE NOVITÀ di rilievo introdotte ci sono le tasse universitarie più alte per i fuoricorso, il blocco delle tasse per i meno abbienti fino al 2016,l’addizionale Irpef che aumenterà per le regioni in deficit sanitario,il tetto a 300mila euro per gli stipendi dei manager, 800 milioni per i comuni e l’austerity che entra anche in Bankitalia.

TASSE FUORI CORSO: aumentano le tasse per gli studenti fuori corso. 
Per chi ha un reddito familiari fino a 90mila euro, la maggiorazione non potrà superare il 25%, 
per chi ha un reddito compreso tra i 90mila e i 150mila euro,l’aumento non potrà andare oltre il 50 %. 
Raddoppio per quelli che hanno un reddito familiare superiore ai 150mila euro. 
Sarà tenuto conto della specifica condizione degli studenti lavoratori. 
Gli introiti saranno destinati, per il 50%, alle borse di studio e per il resto a interventi di sostegno a servizi abitativi, di orientamento, di ristorazione e di assistenza.
 
BLOCCO TASSE UNIVERSITA' MENO ABBIENTI: fino al 2016 non ci sarà nessun aumento delle rette per gli studenti in regola con gli esami e che hanno un reddito familiare fino a 40mila euro.
 
ADDIZIONALE IRPEF: dal 2013 aumenterà per le otto regioni italiane in deficit sanitario, quali Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, l’aliquota massima sale dallo 0,5% all’1,1 %.
 
COMUNI: arrivano 800 milioni per i comuni. 300 milioni, saranno prelevati dal fondo per i comuni virtuosi; gli altri 500 milioni arriveranno dal fondo per i rimborsi fiscali destinati alle aziende.
 
FARMACI: il medico avrà l’obbligo di indicare il principio attivo nella ricetta, ma avrà anche la facoltà di indicare il nome del farmaco, motivando la scelta che sarà vincolante per il farmacista.
 
STIPENDI MANAGER: il compenso di manager e dirigenti delle aziende partecipate dello Stato, non quotate, non potrà superare i 300mila euro. La norma si applica anche alla Rai, dal prossimo consiglio di amministrazione.
 
PROVINCE: nessun accorpamento ma riordino per le province. Restano invariati i criteri minimi: dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a 350mila abitanti.

AUSTERITY BANKITALIA: l’austerity arriva anche a Palazzo Chigi. Buoni pasto da 7 euro, dal 1 ottobre, e stop alle consulenze esterne ai dipendenti in pensione. Non saranno più retribuite ferie, permessi e riposi non fruiti. Taglio del 50% alla spesa per il noleggio delle auto blu e per i buoni taxi rispetto al 2011.
TERREMOTO EMILIA: arrivano 6 mld destinati a imprese e cittadini. I comuni e il commissario regionale potranno fare assunzioni a tempo determinato per affrontare l’emergenza.
RICERCA: salta il taglio previsto di 30 mln ai fondi per la ricerca.
INTERCETTAZIONI: sale a 25 mln il taglio delle risorse destinate alle intercettazioni telefoniche.
PENSIONI PROFESSORI: gli insegnanti che avranno maturato i requisiti entro il 31 agosto prossimo potranno andare in pensione con le vecchie regole, se rientrano nella categoria docenti in esubero.
SCIOPERI SERVIZI PUBBLICI: raddoppiano, con l’adeguamento da lira a euro, le sanzioni previste dalla commissione di garanzia sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.
INDENNITA’ PROF. UNIVERSITA’: i professori universitari che rientrano in ruolo dopo un incarico diverso non potranno cumulare le indennità allo stipendio.
CINEMA: niente tagli per il Centro sperimentale di cinematografia, per l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e per la Cineteca nazionale.
TAGLI MINISTERI: sei mesi in più per la riduzione del personale dei ministeri dell’Interno e degli Esteri.
PREFETTURE: salgono al 20% i risparmi che dovranno arrivare dalla trasformazione delle prefetture da ufficio territoriale del governo a ufficio territoriale dello Stato.
DISMISSIONE SOCIETAIN HOUSE: lo scioglimento o la cessione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni non saranno più automatici laddove non sarà possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.
AGENZIE ENTI LOCALI: salta l’obbligo per Regioni, Province e Comuni di sopprimere o accorpare i propri enti ed agenzie, ma devono ottenere un risparmio del 20% per la loro gestione. per il noleggio delle auto blu e per i buoni taxi rispetto al 2011.

Le altre misure: dagli esodati ai posti letto ridotti

Tra le altre conferme vi è anche la riduzione di un solo punto percentuale dell’aggio di riscossione di Equitalia dal prossimo anno , nonché la riduzione dei  posti letto in particolare da subito di 4mila posti, per arrivare, nel 2014, a 18mila letti in meno, la nuova geografia giudiziaria che porta all’accorpamento 37 Tribunali e 38 Procure, con la scomparsa di tutte le 220 sedi distaccate e di ben 674 uffici dei giudici di pace, nonché la salvaguardia di altri 55mila esodati.

Dopo le fasi :



03 - PREANNUNCIATO SPENDING REVIEW TRIS ( agevolazioni fiscali )

sabato 2 giugno 2012

AG. ENTRATE , APERTURA su 36% , 55% , SPESE MEDICHE (AGENPARL)

Aperture del Fisco su bonus ristrutturazioni e spese sanitarie
La soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara riguarda l’intero anno 2011 e, in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio. 
Sul fronte spese sanitarie, l’Agenzia ammette in detrazione quelle sostenute per i dispositivi medici anche se acquistati in erboristeria e dà il suo lasciapassare, a certe condizioni, allo sconto del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”. 
Possibilità, per l’erede, di recuperare le detrazioni residue in un solo anno in caso di acquisto di un’autovettura da parte di una persona disabile, poi deceduta. 
Sono solo alcuni dei punti chiave della circolare n. 19/E (02), diffusa oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate mette a fuoco, nel dettaglio, la disciplina dei bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, delle detrazioni per spese sanitarie e carichi di famiglia e delle agevolazioni per le persone disabili. 
Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al Centro operativo - Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. L’obbligo di comunicazione al centro operativo è stato soppresso dal “decreto sviluppo” (Dl 70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011. Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell’amministratore - Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione. In caso di vendita, il nuovo proprietario “acquista” anche le detrazioni residue - La circolare chiarisce che in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile). 
Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. 
Spese sanitarie, disco verde a più vie - Dispositivi medici ammessi in detrazione anche se acquistati in erboristeria e ok allo sconto del 19% anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” (individuate dall’articolo 3 del Dm 29 marzo 2001) senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione. Agevolazioni disabili - Riguardo poi alle agevolazioni per le persone disabili, la circolare chiarisce che - in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali - l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue. 
Carichi di famiglia, a domanda risposta - La circolare si sofferma anche sulle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento ad alcuni casi particolari - come ad esempio la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro - sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite “buoni lavoro” per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale. In chiusura, il documento di prassi chiarisce le regole da seguire ai fini della verifica della soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o comunale all’Irpef, in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca. Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema. Così in una nota l'Agenzia delle Entrate.
A completamento dell'articolo leggi anche qui

martedì 15 maggio 2012

Detraibilità delle spese per le prestazioni del dietologo e del chiropratico (fiscooggi)


A quali condizioni sono detraibili le spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici? Per fruire della detrazione è sufficiente la fattura dello specialista oppure è necessaria anche la prescrizione medica.

Se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni , oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del ministero della Sanità 14 settembre 1994. 
Le prestazioni effettuate dai dietisti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è la fattura del dietista e la prescrizione del medico.

La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Poiché il ministero della Sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o in ortopedia. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

mercoledì 21 marzo 2012

Scontrino Farmacia ? Le spese mediche detraibili nel modello 730/2012

Le spese mediche sostenute nell’interesse proprio o dei familiari a proprio carico sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi purché documentate da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) e danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta dedotta la franchigia di Euro 129,11.
La fattura e lo scontrino fiscale parlante devono contenere la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale ed il codice fiscale del destinatario.
Giova ricordare, in riferimento alla natura dei farmaci, che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso di farmaci contrassegnati dai seguenti codici, diciture o sigle:
  • OTC per farmaci da banco
  • SOP per farmaco senza ricetta
  • Farmaci di fascia C
  • Farmaci contrassegnati dalle diciture “omeopatico”, “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione”, “automedicazione”, “etico”, “ticket” o analoghe
  • Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: “F.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen.” o analoghe.
Il cosiddetto “scontrino parlante” della farmacia ai fini della detraibilità delle spese mediche,  deve indicare il codice alfanumerico AIC e non più la denominazione commerciale dei medicinali acquistati.
Il codice alfanumerico AIC è un codice rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che permette di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica in luogo dell’indicazione del nome del farmaco. Ciò si è reso necessario a seguito di un chiarimento del Garante della Privacy al fine di garantire e tutelare la riservatezza dei contribuenti.
Le spese mediche per acquisto di farmaci sostenute nel proprio interesse e nell’interesse dei figli/familiari a carico possono, quindi, essere detratte documentando con lo scontrino fiscale l’acquisto e non è più necessario conservare copia della prescrizione medica o della ricetta rilasciata dal medico di base in quanto dallo stesso scontrino parlante si evince la natura e la qualità del

giovedì 9 febbraio 2012

Ancora info sulle spese mediche detraibili

ESTRATTO PARZIALE INERENTE RIGO E1




Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:
sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;


Il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, di recepimento della Direttiva 2007/47/CE, ha apportato importanti modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 46/97 sui dispositivi medici, al 507/92 sugli impiantabili attivi e all’articolo 19 del D. lgs. 332/00 sui dispositivi medici diagnostici in vitro. 

Per una migliore comprensione del nuovo assetto normativo, la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici ha curato la redazione dei tre testi coordinati che tengono conto delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 37/2010.

Consulta:

La versione integrale dei tre Decreti legislativi modificati è comunque consultabile nella sezione Normativa .


lunedì 23 gennaio 2012

Farmaci: un numero verde per le informazioni

Farmaci: un numero verde per le informazioni:

Per chi ha bisogno di informazioni sull’efficacia e sulla sicurezza dei farmaci, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), mette a disposizione il numero verde 800.571.661.
Il servizio, attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, dà anche indicazioni sulle possibili reazioni avverse, sull'uso in gravidanza, sulla disponibilità in commercio, sulle modalità prescrittive in ambito intra ed extra ospedaliero e sui farmaci inseriti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale.
Il servizio Farmaci-line non risponde, invece, a reclami e ad un'altra serie di quesiti indicati sul sito dell’Agenzia.
E’ possibile inviare le richieste informative anche via fax al numero 06.59784807 e all’indirizzo e-mail farmaciline@aifa.gov.it.
Per informazioni:

AIFA

martedì 17 gennaio 2012

Spese non detraibili: sedute osteopata

Spese non detraibili: sedute osteopata:
Salve, le sedute dall’osteopata sono detraibili? Grazie.
Gentile lettore,
per poter rispondere alla sua domanda occorre definire l’attività di osteopata: a differenza di quanto accade per le prestazioni rese dal fisioterapista, qualificate come medico sanitarie, l’attività svolta dall’osteopata non è qualificata giuridicamente come attività medico-sanitaria.
Pertanto, ai fini IRPEF le spese sostenute per le sedute dall’osteopata non sono detraibili ai fini Irpef, per cui sono assoggettate a un diverso regime fiscale rispetto a quelle sostenute per le sedute dal fisioterapista rientranti in quelle dell’art. 15, comma 1, lett. c, del Tuir).
Distinti saluti.

 Dott. Nicola Marsella


guidaconsumatore.com

martedì 10 gennaio 2012

Dispositivi medici detraibili

La detrazione spettante è pari al 19% dell’importo speso complessivamente, fino ad un massimo di 6.197,48 euro per ogni singolo anno di imposta.
Tra le spese mediche che possono essere dedotte figurano le analisi, le visite specialistiche e non, le prestazioni specialistiche, le indagini radioscopiche, l’acquisto o l’affitto di protesi sanitarie, ricoveri in ospedali e cliniche private (solo la parte per cure mediche e non vitto alloggio) per interventi ed operazioni chirurgiche e le cure mediche generiche, comprese le spese sostenute per l’acquisto dei farmaci.
Sono inoltre oggetto di detrazione anche le spese mediche meno ricorrenti, tra cui quelle aventi ad oggetto prestazioni mediche omeopatiche. Rientrano tra le spese mediche detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle sostenute da persone fiscalmente a suo carico.

In presenza di particolari condizioni, inoltre, sono detraibili anche le spese mediche sostenute da familiari che non sono a carico del contribuente, in particolare in caso di necessità, qualora si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e nel caso in cui la detrazione concessa non trovi capienza nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Tra le spese mediche detraibili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi medici, un’opportunità che alla luce della confusione che si crea in merito ai requisiti per usufruire di questa agevolazione fiscale necessitava di un opportuno chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 del 13 maggio 2011. leggi anche qui

L’Agenzia ha anzitutto chiarito che per dispositivi medici si intendono i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1 dei decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00 e che sono dichiarati conformi, pertanto risultano marcati CE dal fabbricante in base a quelle che sono le direttive europee di settore.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, per poter usufruire della detrazione non è sufficiente essere in possesso dello scontrino fiscale con dicitura “dispositivo medico”, ma è necessario che in tale scontrino venga opportunamente indicata la tipologia di dispositivo medico e il nome del soggetto che sostiene la spesa.

Un elenco completo dei dispositivi che possono essere detratti non esiste, tuttavia nella suddetta circolare l’Agenzia delle Entrate ha elencato quelli più comuni, ovvero: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti visivi, occhiali premontati per presbiopia, apparecchi acustici, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici, ausili per disabili, lenti a contatto, soluzioni per lenti a contatto, prodotti per dentiere, materassi ortopedici e materassi antidecubito, contenitori campioni, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.

martedì 20 dicembre 2011