martedì 10 gennaio 2012

Dispositivi medici detraibili

La detrazione spettante è pari al 19% dell’importo speso complessivamente, fino ad un massimo di 6.197,48 euro per ogni singolo anno di imposta.
Tra le spese mediche che possono essere dedotte figurano le analisi, le visite specialistiche e non, le prestazioni specialistiche, le indagini radioscopiche, l’acquisto o l’affitto di protesi sanitarie, ricoveri in ospedali e cliniche private (solo la parte per cure mediche e non vitto alloggio) per interventi ed operazioni chirurgiche e le cure mediche generiche, comprese le spese sostenute per l’acquisto dei farmaci.
Sono inoltre oggetto di detrazione anche le spese mediche meno ricorrenti, tra cui quelle aventi ad oggetto prestazioni mediche omeopatiche. Rientrano tra le spese mediche detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle sostenute da persone fiscalmente a suo carico.

In presenza di particolari condizioni, inoltre, sono detraibili anche le spese mediche sostenute da familiari che non sono a carico del contribuente, in particolare in caso di necessità, qualora si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e nel caso in cui la detrazione concessa non trovi capienza nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Tra le spese mediche detraibili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi medici, un’opportunità che alla luce della confusione che si crea in merito ai requisiti per usufruire di questa agevolazione fiscale necessitava di un opportuno chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 del 13 maggio 2011. leggi anche qui

L’Agenzia ha anzitutto chiarito che per dispositivi medici si intendono i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1 dei decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00 e che sono dichiarati conformi, pertanto risultano marcati CE dal fabbricante in base a quelle che sono le direttive europee di settore.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, per poter usufruire della detrazione non è sufficiente essere in possesso dello scontrino fiscale con dicitura “dispositivo medico”, ma è necessario che in tale scontrino venga opportunamente indicata la tipologia di dispositivo medico e il nome del soggetto che sostiene la spesa.

Un elenco completo dei dispositivi che possono essere detratti non esiste, tuttavia nella suddetta circolare l’Agenzia delle Entrate ha elencato quelli più comuni, ovvero: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti visivi, occhiali premontati per presbiopia, apparecchi acustici, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici, ausili per disabili, lenti a contatto, soluzioni per lenti a contatto, prodotti per dentiere, materassi ortopedici e materassi antidecubito, contenitori campioni, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.

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