martedì 10 gennaio 2012

Spese di giustizia: è scattato il rincaro

Dal 1° gennaio 2012 è scattato il nuovo aumento delle spese di giustizia. Per effetto della legge 183/11 il contributo unificato aumenta della metà nei giudizi d'impugnazione e raddoppia nei processi in Cassazione (fuori dai casi di esenzione ex art. 10, c. 6 bis, dpr 115/02, nelle cause di fronte alla Suprema corte è dovuto pure un importo pari a 168 euro). I rincari previsti per i giudizi di impugnazione e di legittimità si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al primo gennaio 2012.
Altra novità, con la modifica al terzo comma dell'articolo 14 del dpr 115/02: l'importo complessivo dovuto a titolo di contributo unificato può aumentare nel corso della causa di fronte a un atto che ne fa incrementare il valore. Ad esempio la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale oppure formula chiamata in causa facendone così aumentare il valore, è tenuta a fare una dichiarazione ad hoc e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Altrettanto vale per le altre parti processuali, che risultano tenute alla dichiarazione e al versamento contestuale di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo. È l'articolo 28 della legge di stabilità a modificare alcune disposizioni in materia di contributo unificato nel testo unico in materia di spese di giustizia. Gli importi del contributo unificato con i relativi scaglioni dei procedimenti (su queste somme scattano gli aumenti previsti)sono : 37 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro, oltre che per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 C.p.c., e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 898/70; 85 euro per i processi di valore compreso fra 1.100 e 5.200 euro, oltre che per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, C.p.c, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 898/70; 206 euro per i processi di valore compreso fra 5.200 e 26 mila euro, oltre che per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; 450 euro per i processi di valore compreso fra 26 mila e 52 mila euro e per i processi civili di valore indeterminabile; 660 euro per i processi di valore compreso fra 52 mila e 260 mila euro; 1.056 euro per i processi di valore compreso fra 260 mila e 520 mila euro; 1.466 euro per i processi di valore superiore a 520 mila euro.

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