Visualizzazione post con etichetta invalidità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta invalidità. Mostra tutti i post
sabato 27 giugno 2026
mercoledì 4 febbraio 2026
martedì 21 ottobre 2025
BROCHURE INFORMATIVA , GUIDA AL NUOVO PROCESSO RICONISCIMENTO INVALIDITA'
L’INPS, con comunicato del 17 ottobre 2025, comunicato di aver pubblicato una
La riforma ha introdotto vari cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità: l’INPS è diventato titolare unico dell’accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base, che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo.
La brochure fornisce informazioni su riforma, valutazione di base, processi di riconoscimento della disabilità, sedi sperimentali e Disability Card.
brochure che illustra la riforma della disabilità, di cui al D.Lgs. n. 62/2024, e il ruolo dell’Istituto nei processi di accertamento sanitario.
La riforma ha introdotto vari cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità: l’INPS è diventato titolare unico dell’accertamento sanitario, attraverso la valutazione di base, che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo.
La brochure fornisce informazioni su riforma, valutazione di base, processi di riconoscimento della disabilità, sedi sperimentali e Disability Card.
sabato 30 gennaio 2021
sabato 31 ottobre 2020
mercoledì 14 ottobre 2020
INPS conferma " PAGAMENTO IN MENSILITA' NOVEMBRE 2020 " incremento pensioni invalidità
INPS con un comunicato , conferma
" PAGAMENTO IN MENSILITA' NOVEMBRE 2020 "
per l'incremento pensioni invalidità al milione
![]() |
| la pagina INPS |
sabato 10 ottobre 2020
NOVITà INPS: AUMENTO PENSIONI REDDITO DI CITTADINANZA REM CIRCOLARI 10/10/2020
Etichette:
diritto al milione,
epas,
inps,
inps mess.3627 08/10/2020,
inps mess.3647 09/10/2020,
invalidità,
mr LUL,
patronato,
reddito di cittadinanza,
reddito emergenza
giovedì 24 settembre 2020
pensioni invalidità , diritto alla maggiorazione , la circolare inps " diritto al milione "
CON LA CIRC.107 del 23/09/2020 INPS riconosce il diritto alla maggiorazione per le prestazioni
assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità).
Importi e limiti di reddito
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione
di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire
un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura,
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura,
ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata,
i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
mercoledì 10 luglio 2019
#mikecaftorino #legge104 #diabete #bonusdiabete https://ift.tt/2NVmyV4#mikecaftorinoinfo

#mikecaftorino #legge104 #diabete #bonusdiabete fonte:notizie
July 10, 2019 at 09:28PM
via Instagram https://ift.tt/32j5fjS
giovedì 26 dicembre 2013
assegno d'invalidità vincolante la presenza in Italia non solo la residenza
Per il diritto alle prestazioni d’invalidità civile non basta la residenza anagrafica, ma occorre l’effettiva presenza stabile e abituale in Italia di almeno sei mesi nell’anno solare.
Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).
Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).
![]() |
| leggi (qui) |
venerdì 11 ottobre 2013
mercoledì 11 settembre 2013
CONGEDI E INVALIDITA DIVENTANO CUMULABILI
È possibile cumulare ai fini pensionistici l’assegno ordinario di invalidità con l’indennità per congedo straordinario, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.
A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 14206 del 10/09/2013 , capovolgendo le precedenti indicazioni di incumulabilità. ...continua....
![]() |
| articolo (pdf) |
venerdì 18 gennaio 2013
LIMITI DI REDDITO PERSONALE LORDO ANNUO E RELATIVI IMPORTI DELLE PENSIONI D'INVALIDITA' 2013 e/o INDENNITA' 2013 (INPS/handicarmagnola)
Nella
Circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, intitolata “Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013"
alla voce
allegato 2
vengono definiti gli importi 2013 degli assegni per le varie prestazioni.
alla voce
allegato 2
vengono definiti gli importi 2013 degli assegni per le varie prestazioni.
L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).
Nella tabella che segue gli importi in euro 2013 , comparati con quelli del 2012
|
Tipo di provvidenza
|
Importo
|
Limite di reddito
|
||
|
|
2013
|
2012
|
2013
|
2012
|
|
298,33
|
289,36
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
|
Pensione ciechi civili
assoluti (se ricoverati)
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30*
|
15.627,22
|
|
275,87
|
267,57
|
16.127,30
|
15.627,22
|
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
4.738,63
|
4.596,02
|
|
(INPS)
|
275,87
|
267,57
|
4.738,63
|
4.596,02
|
|
(INPS)
|
846,16
|
827,05
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
(INPS)
|
499,27
|
492,97
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
(INPS)
|
249,04
|
245,63
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
(INPS)
|
196,78
|
193,26
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
495,43
|
480,53
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
Fonte: www.handylex.org
A T T E N Z I O N E
Tutte le persone che sono prossime a compiere i 65 anni e che si ritrovano in uno stato invalidante , non devono indugiare a presentare la domanda, perché hanno diritto all’assegno mensile d’invalidità, di pensione di inabilità ecc. subordinato al solo reddito annuo individuale, solamente se presenta la domanda entro i 64 anni e 11 mesi di età altrimenti, pur essendo invalidi, l’assegno viene negato perché lo Stato, in sostituzione, riconosce l’assegno sociale dell’INPS. Questi, però, oltre al reddito annuo personale è subordinato al cumulo con i redditi del coniuge.
martedì 8 gennaio 2013
pensione invalidità civile "cumulo redditi familiare"
l'INPS in merito ai limiti di reddito da considerare per attribuire o meno il diritto all’assegno in questione:
La direttiva impone un nuovo calcolo reddituale per richiedere all’Istituto la pensione di 275,85€: si dovrà infatti fare riferimento non più al reddito personale ma a quello familiare per poter accedere al contributo mensile.
Ma cosa comporta questa decisione?
L’impossibilità per una coppia di domandare la pensione se detiene un reddito familiare mensile superiore a 1.343,9€ lordi.
Quindi in base alla circolare in esame, gli invalidi civili totali con pensione e gli invalidi civili totali con pensione e indennità di accompagnamento
– per avere diritto all’assegno –
non dovranno presentare un reddito coniugale superiore a 16.127,30 €.
Gli invalidi al 100% continueranno a percepire l'assegno di invalidità sulla base del reddito personale e non su quello familiare.
L'Istituto di previdenza ha congelato la novità inserita nella circolare di fine anno che ha suscitato reazioni e proteste del mondo sindacale e delle associazioni di settore.
L'Istituto di previdenza ha congelato la novità inserita nella circolare di fine anno che ha suscitato reazioni e proteste del mondo sindacale e delle associazioni di settore.
Il limite di reddito lordo annuo, passato dallo scorso 1°gennaio a 16.127,30 euro, che garantisce un assegno mensile di 275,87 euro, resta dunque come limite al reddito personale dell'invalido.
L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).
L'INPS, con Messaggio n. 717 del 14/01/2013, sospende l'attuazione della sua Circolare n. 149/2012 con la quale prevedeva, a partire dal 1° Gennaio 2013, per le sole pensioni di inabilità, che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare della pensione tenesse conto anche del reddito dell'eventuale coniuge (e non più quello individuale).
Pertanto, sia nella liquidazione dell'assegno mensile che per la pensione di inabilità civile, si continuerà a far riferimento al reddito personale della persona riconosciuta invalida civile.
martedì 3 luglio 2012
Assegno di invalidità anche per stranieri senza carta di soggiorno (immigrazione.biz)
Confermata la sentenza della Corte Costituzionale sull’illegittimità del requisito del permesso CE - Ancora una volta la Cassazione si pronuncia a favore dei cittadini stranieri diversamente abili che risiedono nel nostro Paese. Con la sentenza n.10665 del 26 giugno 2012, si è ribadito che è illegittimo non concedere l’assegno di invalidità a chi non possiede la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La sentenza della Cassazione ha di fatto confermato quella della Corte d’Appello di Torino che aveva accolto il ricorso del cittadino straniero, disattendendo la tesi dell’Inps sulla necessità del possesso della carta di soggiorno.
Ma l’assegno mensile di invalidità è concesso nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile, e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità, senza specificare che la carta di soggiorno sia un requisito fondamentale.
Come già specificato nella sentenza n. 306 del 2008, al “legislatore è consentito l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di soggiorno dello straniero non abbia un carattere episodico e di breve durata”, mentre nel caso dell’interessato poteva dimostrare le dichiarazioni della Agenzia delle Entrate che vanno dal 2006 al 2010 e la sua iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, escludendo di fatto la situazione di “episodico”.
Vedi la sentenza n. 10665 del 26 giugno 2012 della Corte di Cassazione
Vedi la sentenza n. 306 del 30 luglio 2008 della Corte Costituzionale
La sentenza della Cassazione ha di fatto confermato quella della Corte d’Appello di Torino che aveva accolto il ricorso del cittadino straniero, disattendendo la tesi dell’Inps sulla necessità del possesso della carta di soggiorno.
Ma l’assegno mensile di invalidità è concesso nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile, e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità, senza specificare che la carta di soggiorno sia un requisito fondamentale.
Come già specificato nella sentenza n. 306 del 2008, al “legislatore è consentito l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di soggiorno dello straniero non abbia un carattere episodico e di breve durata”, mentre nel caso dell’interessato poteva dimostrare le dichiarazioni della Agenzia delle Entrate che vanno dal 2006 al 2010 e la sua iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, escludendo di fatto la situazione di “episodico”.
martedì 24 aprile 2012
Patologie invalidanti: una Guida sui diritti dei lavoratori
Si chiama “Patologie oncologiche e invalidanti – Quello che è importante sapere per lavoratrici e lavoratori” il nuovo opuscolo informativo, promosso dal Ministero del Lavoro e dalle più importanti Organizzazioni sindacali in collaborazione con le Associazioni di Volontariato FAVO, AIMaC e KOMEN Italia.
Questi alcuni dei temi trattati: il diritto al part-time, i congedi, gli eventuali sostegni economici, i diritti legati ai contratti collettivi, i passi da fare per la domanda e il riconoscimento di invalidità civile con le indicazioni dei relativi adempimenti burocratici da seguire.
L’opuscolo, già diffuso in 15mila copie, sarà distribuito nei luoghi di lavoro e nelle strutture sociosanitarie.
Questi alcuni dei temi trattati: il diritto al part-time, i congedi, gli eventuali sostegni economici, i diritti legati ai contratti collettivi, i passi da fare per la domanda e il riconoscimento di invalidità civile con le indicazioni dei relativi adempimenti burocratici da seguire.
L’opuscolo, già diffuso in 15mila copie, sarà distribuito nei luoghi di lavoro e nelle strutture sociosanitarie.
Un eventuale ulteriore aiuto nel N.S. sito alla seguente pagina ( 01 )
mercoledì 7 marzo 2012
PENSIONE DI ANZIANITA` PER GLI USURANTI SOLO DOPO LA REVOCA DI QUELLA DI INVALIDITA`
L`Inps, con messaggio n. 3844 del 2012, comunica che il lavoratore titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità può, comunque, ottenere, ai sensi del Dlgs n. 67/2011, la certificazione attestante lo svolgimento di un`attività lavorativa pesante o faticosa. Il riconoscimento del beneficio, consistente nell`erogazione della pensione di anzianità, però, potrà avvenire solo dopo la revoca oppure la mancata conferma del detto assegno o pensione di invalidità. Il messaggio chiarisce anche alcuni aspetti relativi ai lavoratori che aderiscono ad un fondo pensione e che, maturato il diritto, presentano la domanda per accedere al beneficio dei lavoratori usuranti. Tale beneficio, infatti, potrà essere riconosciuto anche se il lavoratore, nello stesso anno o in anni diversi, ha perfezionato il requisito agevolativo richiesto nell`assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in una assicurazione dei lavoratori autonomi, in virtù del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 233/1990, all`articolo 16.
venerdì 17 febbraio 2012
Cieca totale per Inps, passeggia e guarda vetrine,denunciata
Cieca totale per Inps, passeggia e guarda vetrine,denunciata: 17 FEB - Per piu' di 8 anni ha riscosso 235.000 euro in assegni d'invalidita' e indennita' di accompagnamento dall'Inps per il quale era cieca totale, ma la Guardia di Finanza l'ha scoperta, ripresa e fotografata mentre, in maniera disinvolta, passeggiava da sola nei mercati, attraversava la strada e si fermava a guardare le vetrine dei negozi. A.M., 66 anni, di origini palermitane, da 40 anni a Pinerolo, e' stata denunciata alla Procura per truffa aggravata e continuata ai danni dell'Inps.
martedì 31 gennaio 2012
RICONOSCIMENTO INVALIDITA’: INDAGINE DEL SENATO SULLE PROCEDURE
RICONOSCIMENTO INVALIDITA’: INDAGINE DEL SENATO SULLE PROCEDURE:
Considerati i numerosi reclami raccolti da cittadini e associazioni sulle nuove procedure di controllo dell’INPS per scovare i falsi invalidi, il Senato ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva ....
mercoledì 18 gennaio 2012
NUOVA PROCEDURA PER I RICORSI IN MATERIA DI INVALIDITÀ
NUOVA PROCEDURA PER I RICORSI IN MATERIA DI INVALIDITÀ:
Soltanto dopo l’accertamento tecnico il Giudice potrà prendere in esame ciascun caso
È entrato in vigore il primo dell’anno il nuovo iter procedurale relativo ai ricorsi in materia di invalidità, sia civile che pensionabile: non più facoltà di ricorsi giudiziali, ma obbligo di accertamenti tecnici preventivi. Ovvero, verifiche delle “condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio”. Scopo del provvedimento: arrivare a pronte mediazioni tra ricorrenti senza passare per il Tribunale. Sono infatti oltre 500mila i ricorsi che, dal 2009 a oggi, interessano l’invalidità civile.
Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011, il nuovo iter è contenuto nel decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011.
PRIMA - In passato il cittadino che ricorreva in giudizio presentava ricorso giudiziale entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del verbale. Il Giudice nominava il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) incaricato della perizia che, una volta effettuata, veniva acquisita agli atti insieme alla documentazione sanitaria allegata dal ricorrente all'atto di presentazione del ricorso e alla documentazione presentata dalla controparte.
D’ORA IN POI - Il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
La riforma introdotta dalla Manovra correttiva -
È entrato in vigore il primo dell’anno il nuovo iter procedurale relativo ai ricorsi in materia di invalidità, sia civile che pensionabile: non più facoltà di ricorsi giudiziali, ma obbligo di accertamenti tecnici preventivi. Ovvero, verifiche delle “condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio”. Scopo del provvedimento: arrivare a pronte mediazioni tra ricorrenti senza passare per il Tribunale. Sono infatti oltre 500mila i ricorsi che, dal 2009 a oggi, interessano l’invalidità civile.
Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011, il nuovo iter è contenuto nel decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011.
PRIMA - In passato il cittadino che ricorreva in giudizio presentava ricorso giudiziale entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del verbale. Il Giudice nominava il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) incaricato della perizia che, una volta effettuata, veniva acquisita agli atti insieme alla documentazione sanitaria allegata dal ricorrente all'atto di presentazione del ricorso e alla documentazione presentata dalla controparte.
D’ORA IN POI - Il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
La riforma introdotta dalla Manovra correttiva -
Iscriviti a:
Post (Atom)









