La sentenza della Cassazione ha di fatto confermato quella della Corte d’Appello di Torino che aveva accolto il ricorso del cittadino straniero, disattendendo la tesi dell’Inps sulla necessità del possesso della carta di soggiorno.
Ma l’assegno mensile di invalidità è concesso nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile, e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità, senza specificare che la carta di soggiorno sia un requisito fondamentale.
Come già specificato nella sentenza n. 306 del 2008, al “legislatore è consentito l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di soggiorno dello straniero non abbia un carattere episodico e di breve durata”, mentre nel caso dell’interessato poteva dimostrare le dichiarazioni della Agenzia delle Entrate che vanno dal 2006 al 2010 e la sua iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, escludendo di fatto la situazione di “episodico”.
Nessun commento:
Posta un commento