Molte sono state le perplessità e i dubbi che hanno accompagnato la decisione riguardo alla necessità di applicare l'aliquota al 7,6 per mille o no ai figli che non risiedono con il genitore che ha in uso l'appartamento.
Poniamo che alla morte di uno dei genitori l'appartamento rimane in uso al coniuge superstite, ad esempio alla madre vedova, anche se la proprietà è divisa tra genitore e figli, poniamo nelle percentuali di 2/3 e 1/3.
Nel caso di specie è opportuno sottolineare come in caso di successione dell'appartamento coniugale, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione previsto dall'articolo 540 del Codice civile.
Ciò vuol dire che chi gode del diritto di abitazione ha l'obbligo di pagamento di tutte le imposte a prescindere dalla presenza di altri eredi, che non devono dichiarare il possesso dell'abitazione e non devono pagare imposte. Quindi in tutti i casi in cui l'appartamento è abitato dal vedovo o dalla vedova l'Imu è a carico di chi abita nell'appartamento, e gli altri eredi sono esentati da qualunque pagamento, anche se residenti nello stesso immobile.
Allo stesso modo gli eredi non debbono dichiarare il possesso dell'immobile a fini fiscali, e sono errate le dichiarazioni che riportano il possesso di quote di immobili sui quali grava il diritto di abitazione, come precisato anche a pg 15 delle istruzioni al modello 730.
