Visualizzazione post con etichetta reclamo obbligatorio. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta reclamo obbligatorio. Mostra tutti i post

mercoledì 18 gennaio 2017

giovedì 30 agosto 2012

Il reclamo obbligatorio e le sanzioni tributarie: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. (ADUC)

Con Circolare n. 33 del 3 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ha emesso un ulteriore scritto a chiarimento del nuovo istituto del reclamo obbligatorio nel contenzioso tributario, rispondendo ad alcuni quesiti che la prassi applicativa ha portato alla luce.


Si chiarisce in primo luogo l'ambito di applicazione della norma contenuta all'art. 17-bis del Dlgs 546 del 1992 (articolo col quale si è introdotto il nuovo istituto deflattivo). 

La mediazione si applica ai provvedimenti impositivi di sole sanzioni tributarie.

Il reclamo, pertanto, deve esser effettuato anche da coloro che intendono impugnare detti provvedimenti. Se la controversia viene definita in sede di mediazione con l'ufficio finanziario, che può ridurre nei limiti edittali la sanzione, oppure confermarla per intero, la somma viene decurtata del 40 %.
Non opera, invece, l'obbligo di proporre istanza di mediazione preventiva in caso di sanzione per mancata emissione dello scontrino fiscale (di cui all'art. 12 comma 2 D.lgs. 471/1997), in quanto la controversia presenta un valore indeterminabile.

Nei casi in questione, quando l'ufficio rileva un omesso o ritardato pagamento, emette un provvedimento con cui recupera gli importi e applica una sanzione del 30%. Se entro 30 giorni il contribuente provvede al pagamento l'ufficio procederà ad un ulteriore abbattimento della sanzione del 10%.
Se invece il contribuente non dovesse pagare e intende ricorrere, e gli importi sono contenuti nel limite di 20.000 euro, dovrà preliminarmente procedere con l'istanza di mediazione, che se si conclude con un accordo, comporterà l'abbattimento del 40% della somma richiesta.
I rapporti fra la mediazione e la definizione agevolata delle sanzioni (di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs 472/1997).
Le agevolazioni che conseguono alla definizione di un accordo a seguito del procedimento di mediazione, si aggiungono ad altre già previste dall'ordinamento, ed in particolare quelle che prevedono la decurtazione di un terzo della sanzione irrogata laddove il contribuente paghi nei termini per il ricorso. Tale possibilità, prevista agli articoli 16 e 17 del D.lgs 472/1997, non si applica ai casi di omesso o ritardato versamento del tributo.
Come si conciliano i due istituti?
La circolare chiarisce i passaggi:
  1. al contribuente arriva un atto di contestazione della sanzione, che può definire in modo agevolato, pagandone un terzo.
  2. può presentare memorie difensive ed in tal caso la sanzione viene nel caso irrogata con atto motivato entro l'anno successivo;
  3. può impugnare immediatamente l'atto alla Commissione Provinciale Tributaria, ed in tal caso, laddove si tratti di controversia inferiore ai 20.000 euro, il contribuente dovrà previamente esperire la mediazione obbligatoria.
La decurtazione del 40% è tassativa e si applica all'esito dell'eventuale rideterminazione della sanzione e degli importi dovuti, nonché del cumulo giuridico.
La sanzione può esser contestata nella misura dei minimi edittali oppure in un importo superiore, di tal ché l'ufficio che riceve l'istanza di mediazione potrebbe valutare di rideterminare l'importo della sanzione da irrogare, riducendola fino all'importo minimo previsto per legge. Ebbene, il 40% dello sconto previsto per l'intervenuto accordo, si dovrà applicare sulla somma rideterminata da ultimo dall'amministrazione. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la contestazione di sanzione che rappresenti il cumulo giuridico per più violazioni.

martedì 20 marzo 2012

SENZA RECLAMO ( PER LITI FISCALI FINO A 20 mila € ) IL RICORSO E` INAMMISSIBILE

L’articolo 39, comma 9 della Manovra correttiva di luglio - Dl 98/2011 - ha aggiunto al Dlgs 546/1992 l’articolo 17-bis, denominato “Il reclamo e la mediazione”. Con la norma si rende obbligatorio per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’istituto della mediazione tributaria, spiegata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 9 del 19 marzo 2012. Il nuovo strumento deflativo del contenzioso: - è obbligatorio, sia per il fatto che se il contribuente che intende proporre ricorso non presenta preventivamente l’istanza di mediazione il ricorso è reputato inammissibile, sia perché l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo; - ha carattere generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi o le cartelle impugnabili sulla base dell’omessa notifica dell’atto di accertamento (opera l’esclusione dalla mediazione l’ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella); - riduce al 40% le sanzioni nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, con rideterminazione della pretesa o nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Restano esclusi: gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, nonché gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento nelle ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella (ad esempio, ritualità della notifica), l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali. La procedura prevede la presentazione dell’istanza del reclamo (richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto alla competente struttura dell’Agenzia) - in allegato alla circolare in oggetto un fac-simile di istanza (vedasi a fondo circolare ) - entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso (fa fede non la data in cui l’Agenzia ha consegnato/spedito il plico, ma la data di ricevimento da parte del contribuente). L’istanza può contenere anche una proposta di mediazione e una richiesta di sospensione dell’atto impugnato. Dal lato agenziale, nei 90 giorni successivi, strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento esamineranno l’istanza e decideranno se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Spirati i 90 giorni senza l’intesa o in presenza del diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria per il contenzioso. In merito all’istituto del reclamo, il presidente Cndcec, Siciliotti, pur non essendo contrario allo strumento deflattivo, pone la questione dell’esigenza di un mediatore terzo: “Nell’istante in cui il ruolo di mediatore è affidato ad un altro ufficio della medesima pubblica amministrazione che è anche controparte del contribuente nel procedimento, più che di mediazione tributaria sarebbe corretto parlare di reclamo amministrativo obbligatorio per poter poi adire le commissioni tributarie provinciali”.