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lunedì 12 marzo 2012

Immigrazione, in vigore il nuovo Accordo d'integrazione

In vigore dal 10 marzo 2012 il Regolamento contenente la disciplina dell’Accordo d’integrazione tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta (D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011).
Si tratta di un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere in Italia, con l’obiettivo di realizzare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. L’Accordo è previsto dall’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Dlgs 286/1998). Il Regolamento contiene criteri e modalità di sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno, Cancellieri, e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione delle procedure.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
Sul sito del Ministero dell'interno, oltre a tutta la documentazione, il modello dell'Accordo e una Brochure informativa in 16 lingue.
Fonte: Ministero dell'Interno

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lunedì 20 febbraio 2012

Lavoratori stranieri: permesso di soggiorno

Lavoratori stranieri: permesso di soggiorno: Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara' subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l'obiettivo di garantire un'armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita' del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e' richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e' tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall'art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell'immigrazione, d'ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita' per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita' di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera` analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. Il fac-simile del modello da utilizzare per la stipula dell'Accordo di integrazione, allegato al D.P.R. n. 179/2011, e` riportato a pag. 115.