Ciò in conformità ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1610/2013) che aveva annullato il provvedimento di diniego della richiesta di conversione, diniego basato proprio sull’assenza del preventivo rientro nel paese di origine a seguito del rilascio del primo permesso per lavoro stagionale.
A fronte del contenuto della Circolare, dunque, il lavoratore stagionale potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato già alla scadenza del primo permesso stagionale a condizione che sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro stagionale e che sussista la quota nell’ambito della programmazione dei flussi.
fonte:piemonteimmigrazione