Visualizzazione post con etichetta f24 codici. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta f24 codici. Mostra tutti i post

martedì 14 gennaio 2025

Imposta di successione con autoliquidazione dal 2025

 In data 3 ottobre è entrato in vigore il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Di rilievo le novità introdotte in materia di procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni con effetti sulle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025

Il Decreto interviene sull’art. 27 del TUS (D.Lgs. n. 346/1990).

Con una specifica modifica all’art. 27 citato viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta.

Infatti, l’imposta non sarà più autoliquidata dall’ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). 

Il nuovo comma 2-bis affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 del TUS).

Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, può comunque eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito, tuttavia, rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.

Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

fonte Tribuzi e Bardelli


martedì 23 marzo 2021

controlli automatici 36 bis , codici sanzione f24

 Con la ris. 18/e 2021 A.d.E. 



stabilisce i codici sanzione per f24 

a seguito dei controlli automatici 36bis

martedì 29 settembre 2020

sanatoria 2020 , codici F24 , contributi forfettari (ulteriori)

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, sono state stabilite le somme dovute a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi settori di attività, come di seguito indicato

Per procedere alla regolarizzazione dello straniero irregolare, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo di
  • 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Tanto premesso, per consentire il pagamento dei contributi forfettari 
 tramite il modello
 sono istituiti i seguenti codici tributo:
  • CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020”;
  • CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020”;
  • CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020”.

giovedì 12 ottobre 2017

#IMPOSTA #CANONI #AFFITTI_BREVI #INTERMEDIARI

Gli intermediari ( ed i portali on-line) che 
hanno gestito la stipula di contratti di “locazione breve” 
per immobili ad uso abitativo 
a partire dal 1° giugno 2017 
che nel periodo 12 settembre 2017 – 30 settembre 2017 
hanno curato la riscossione dei medesimi 
devono procedere al versamento delle ritenute entro il prossimo 16 ottobre.
I soggetti interessati, devono effettuare una ritenuta del 21% (aliquota cedolare secca) sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi 
ed effettuare il versamento delle ritenute con il modello F24.

I codici tributo da utilizzare nella ris. 88 del 5 luglio 2017.


Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, 
la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, 
in caso contrario si considererà a titolo d’acconto.

L’intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Si ricorda inoltre che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.


In conformità allo Statuto del contribuente, non saranno sanzionati 
gli intermediari che non hanno applicato la ritenuta sui canoni
incassati dal 1° giugno al 10 settembre.

venerdì 24 febbraio 2017

#VIDEOSORVEGLIANZA #CREDITO_IMPOSTA


Il bonus videosorveglianza 2017 riconosciuto con la Legge n. 208/2015  a chi ha sostenuto spese per 

l’istallazione di allarmi e sistemi videosorveglianza consiste in un credito d’imposta.





La domanda per il bonus di impianti di videosorveglianza va inoltrata tra 

  • il 20 febbraio e il 20 marzo del 2017 

e può essere inviata tramite intermediario, o direttamente dal contribuente.

Il bonus videosorveglianza 2017 per l’istallazione degli impianti, tuttavia, non può essere utilizzato da tutti i contribuenti vi sono delle deroghe a seconda dell’utilizzo dell’immobile

L’Agenzia delle Entrate dovrà definire i parametri e le percentuali come da  provv.33037 del 14-02-17



giovedì 14 luglio 2016

CANONE RAI 2016 NON TUTTI LO PAGANO IN BOLLETTA , VERSAMENTO CON F24

Sulla bolletta della luce di 07/2016 addebito del canone Rai: 
  • le prime sette rate del 2016 verranno addebitate nella fattura della luce del mese di luglio.
dopodiché, per ogni mese di bolletta, verranno aggiunti 10 euro a titolo di imposta sulla televisione. 

Non tutti avranno l'addebito in bolletta i soggetti non interessati dall'addebito a titolo esemplificativo, sono elencati, dall' A.d.E.: 
  • gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;
  • i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto ma senza aver intestata la bolletta elettrica; 
  • il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio come alloggio di servizio, che però risulta titolare dell’utenza elettrica dove detiene un televisore.
Nel caso degli inquilini che non hanno la titolarità dell'utenza elettrica e per cui il proprietario che ha comunicato (con la dichiarazione all’A.d.E da consegnare entro il 16 maggio perché valesse per tutto il 2016) per evitare il rischio di pagare doppio canone, anche se il fatto di non essere residente dovrebbe metterlo al riparo. 

Il pagamento, per tutte queste categorie di contribuenti, dovrà quindi avvenire, entro il 31 ottobre, compilando un modello F24 con codice tributo :
  • TVRI” nel caso del rinnovo dell’abbonamento Tv 
  • TVNA” se è il primo anno di abbonamento. 


Il versamento va fatto in un’unica tranche, pari a 100 euro.

fonte : sole24

martedì 14 aprile 2015

venerdì 2 gennaio 2015

F24 ELIDE ( F24 elementi identificativi ) SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE L' F23 PER AFFITTI


CON I MODELLI F23 (mod.69)  NELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

DAL 01/01/2015 LO SOSTITUISCE COMPLETAMENTE .

Utile ricordare i codici tributo da utilizzare definiti con la Ris.14/E da utilizzare con il modello F24 ELIDE:

  • "1500" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione";
  • "1501" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per annualità successive";
  • "1502" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per cessioni del contratto";
  • "1503" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto";
  • "1504" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto";
  • "1505" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo";
  • "1506" - "Locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi";
  • "1507" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
  • "1508" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
  • "1509" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi";
  • "1510" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi".
Nella sezione "Contribuente" vanno inseriti i dati identificativi della controparte che effettua il versamento e nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va inserito il codice fiscale della controparte coobbligata con il codice identificativo "63".
Nella sezione "Erario ed altro" vanno inseriti nel campo "elementi identificativii 17 caratteri relativi al codice identificativo del contratto (desumibile dal modello di richiesta di registrazione o nella ricevuta di richiesta).

Imposta di bollo per chi registra contratto di locazione:

L' imposta di bollo è dovuta per chi registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. 
Tale imposta, deve essere versata mediante contrassegni telematici che hanno sotituito l'ex marca da bollo, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. 
L’importo dei contrassegni da versare con F24 elide, è pari a 16 euro (14,62 euro fino al 25 giugno 2013 - Dl 43/2013, articolo 7-bis) ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

giovedì 15 maggio 2014

IMU / TASI / TARI = IUC = Imposta Unica Comunale


IUC = IMPOSTA UNICA COMUNALE

La Iuc comprende :
  • Tasi sui servizi indivisibili comunali, che riguardano la manutenzione di illuminazione pubblica, parchi e strade; 
  • Tari, che sarebbe la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce la vecchia Tares; 
  • Imu, le cui regole di pagamento ricalcheranno quelle dello scorso anno e da cui saranno ancora una volta esenti le prime case, a differenza invece della Tasi, che dovrà essere pagata anche dalle abitazioni principali.


Si paga su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli .

E' dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento.

La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell’immobile o, per le aree fabbricabili, dal valore di mercato.

IMU


Non è più dovuta su prime case e relative pertinenze (box e cantine) 

Va versata solo su abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9), 
immobili diversi (ad esempio seconde case), capannoni ed immobili ad uso industriale.


Aliquote Imu 2014 definite dallo STATO 
non sono variate rispetto a quelle dello scorso anno: 

  • 10,6 per mille per le seconde case e simili, 
  • 5,8 per mille sulle abitazioni di lusso 
  • 8,5 per mille sugli immobili affittati con contratto di locazione a canone concordato.

TASI = Tassa servizi indivisibili  (chiarimenti)

È la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili. 
Sono soggetti passivi possessori e detentori (anche inquilini) degli immobili. 
Questi ultimi, in misura compresa tra il 10% e il 30%, secondo quanto decide il Comune.

Tasi 2014 aliquote definite dallo STATO:
con possibilità da parte dei COMUNI di un incremento dello 0,8 per mille per poter finanziare le detrazioni portandole ad un massimo del 3,3 per mille sulle prime case e dell’11,4 per mille sugli altri immobili, cioè sia su seconde e terze case e abitazioni di lusso, sia su immobili commerciali.

Le detrazioni a TORINO = (01 qui)

scadenza pagamento Tasi 2014 prima e seconda casa:
  • 16 giugno 
  • 16 dicembre
per i Comuni che riusciranno ad approvare i bilanci entro maggio, ed inviare al Ministero dell'Economia e Finanza le delibere delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014.

Per gli altri Comuni, il pagamento della Tasi 2014 prima e seconda casa andrà effettuato in un’unica rata, quella del 16 dicembre.


SIMULATORI ON-LINE  (01 qui) -

DELIBERE ON LINE  (01 qui) - (02qui)

TORINO cosa fà ?   (01 qui) - (02 qui) -

CODICI F24 : (TASI) - (TARI)

VIDEO GUIDA (sole24) "COME PAGO LA TASI ?"


sabato 3 maggio 2014

TASI / TARI / IUC / IMU 2014 (sole24ore)/(ecotorino)


Dopo l'abolizione IMU prima casa e relative pertinenze e l'inclusione della IMU sulle altre abitazioni nella IUC, l'imposta che si compone di IMU + TASI.

Il Governo ha lasciato ai Comuni flessibilità decisionale sulle aliquote (maggiorazione applicabile fino allo 0,08%), le detrazioni (abolite a livello nazionale)

Fonte:  
II Sole 24 Ore  pag:  14
Allarme dei caf per l'acconto Tasi: ci sono solo 10 giorni a disposizione.

Non bastano.

Dal 1° al 16 giugno dovranno consultare tutte le delibere comunali, impostare i software, calcolare il tributo e quindi consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti.

La prima rata per le abitazioni principali e le seconde case andrà pagata entro il 16 giugno.

Per i calcoli si terrà conto di quanto indicato nelle delibere comunali.

Nel caso in cui i Comuni non pubblicheranno le delibere entro il 31 maggio per l'abitazione principale si pagherà in un'unica rata entro il 16 dicembre sulla base di quanto le Amministrazioni locali decideranno entro il 31 luglio.

Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali entro il 16 giugno andrà versato un acconto applicando l'aliquota dell'1 per mille.

L'acconto non è dovuto se l'aliquota Imu è al 10,6 per mille.

Ricordiamo
:
  • TARI, imposta rifiuti (spazzatura), prende il posto della vecchia Tares   Le utenze domestiche pagano in base ai metri quadrati e al nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti (CODICI F24 2014) TARI_INFO
  • IMU, imposta sugli immobili
  • TASI, la nuova imposta sui servizi (CODICI F24 2014)
  • IUC (Imposta Unica Comunale) = IMU + TASI

Vediamo le scadenze stabilite A TORINO ( fonte ecotorino ) :

TARI utenze domestiche (famiglie, cittadini)
40% rispetto alla Tares 2013


  • 1° rata: 31 maggio 2014
  • 2° rata: 30 giugno 2014

  • 3° rata: 10 dicembre 2014

Sono previste agevolazioni per redditi bassi (valore ISEE), così come era per Tarsu e Tares.

TARI utenze non domestiche (commercio)
  • 50% del 2013 (esercizi commerciali come ristoranti, pizzerie, ambulanti settore alimentari, ecc.)
  • 70% del 2013 (tutti gli altri)

Le prime tre rate, o acconto, si possono versare in questo modo
  • 1° rata: 15 maggio 2014
  • 2° rata: 30 giugno 2014
  • 3° rata: 31 luglio 2014

Le altre due rate, o saldo, invece
  • 4° rata: 15 ottobre 2014
  • 5° rata: 15 novembre 2014

IMU e TASI :

Le altre tasse, invece, hanno una scadenza fissa che è stata decisa dal Governo, ossia:
  • 1° rata, o acconto: 16 giugno 2014
  • 2° rata, o saldo: 16 dicembre 2014

venerdì 11 ottobre 2013

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie

Con la ris.62/E  ottobre 2013 vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – ed attivato il codice identificativo da indicare nel modello F24.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle suddette somme, vengono istituiti i seguenti codici tributo: 

• “4058” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti 
partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012” 

• “4059” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – 
art. 1, c. 492, l. n. 228/2012” 

• “4060” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012” 

Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, si istituisce il seguente “codice identificativo”: 


  • “72” denominato “rappresentante fiscale”


venerdì 12 luglio 2013

Nuovi codici tributo per il versamento della Tares

Con la risoluzione n. 42/E 2013 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto i codici tributo per il versamento della Tares tramite il modello F24 enti pubblici. 
Nel testo l'Amministrazione finanziaria effettua una distinzione tra codici tributo utilizzabili 

  • per il regolare versamento della tassa 
  • e codici tributo utilizzabili per il versamento di maggiorazioni, interessi e sanzioni. 

Per il versamento sono stati istituiti i codici:


venerdì 2 novembre 2012

IMU ( IL SALDO ) (leggiillustrate)


Per il pagamento del saldo da effettuarsi entro il 17/12/2012 si opererà calcolando il saldo con le aliquote deliberate dai comuni 


stornato dagli acconti versati.

Nel caso in cui i Comuni non dovessero deliberare sulle aliquote, si applicheranno quelle previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e cioè: 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,76 per cento per gli altri immobili.


Ricordando :
come da esempi:


  • 2 CASA


  • 1 CASA

fonte:leggiillustrate

COME STA' ANDANDO 








venerdì 14 settembre 2012

Codici tributo Inps per versamento contributi l'Agenzia delle entrate li rinomina (intopic)

Codici tributo Inps utili per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, gestione ex Inpdap, con un nome nuovo, grazie alla risoluzione n. 86 del 14 settembre 2012.

Contributi Inps

Il decreto salva Italia, il DL 201/11 convertito in legge n. 214 del 2011, all’articolo 21 ha disposto la soppressione di enti e organismi, tra cui l’Inpdap, e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inps, “che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi (…).” Con la convenzione del 26 maggio 2006 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INPDAP, ora INPS Gestione ex Inpdap, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi Inps.

Codici tributo Inps

Con la nota n. 11511 del 1 agosto scorso, lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale, gestione ex Inpdap, ha chiesto la ridenominazione delle causali contributi Inps, o meglio dei codici tributo Inps, da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici.
Di seguito vi è proprio l’elenco dei codici tributo Inps, ri-denominati con la risoluzione n. 86 del 14 settembre scorso.

 Codici tributo Inps per il versamento contributi Inps: elenco aggiornato

- P151   Cassa C.T.P.S. – Comunicazione di debito
- P152   Cassa C.T.P.S. – Avviso bonario
-  P251   Cassa C.P.D.E.L. – Comunicazione di debito
- P252   Cassa C.P.D.E.L. – Avviso bonario
- P351   Cassa C.P.I. – Comunicazione di debito
- P352   Cassa C.P.I. – Avviso bonario
- P451   Cassa C.P.U.G. – Comunicazione di debito
- P452   Cassa C.P.U.G. – Avviso bonario
- P551   Cassa C.P.S. – Comunicazione di debito
- P552   Cassa C.P.S. – Avviso bonario
- P 651   Cassa I.N.A.D.E.L. – Comunicazione di debito
-  P652   Cassa I.N.A.D.E.L.- Avviso bonario
- P751   Cassa E.N.P.A.S. – Comunicazione di debito
- P752   Cassa E.N.P.A.S. – Avviso bonario
- P851   Cassa E.N.P.D.E.P. – Comunicazione di debito
- P852   Cassa E.N.P.D.E.P. – Avviso bonario
- P951   Cassa Unica Del Credito – Comunicazione di debito
- P952    Cassa Unica Del Credito – Avviso bonario

mercoledì 2 maggio 2012

IMU ( regole e norme ) recepita legge 44/2012 Dl 16/2012



IL DOCUMENTO ( IMU ACCONTI ) INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI APPORTATE


"semplificazioni tributarie", pubblicata sulla G.U. di sabato 28 aprile 


I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO TRAMITE F24 

SONO STATI DEFINITI DALLA RIS.35/E DEL 12/04/2012

IN QUANTO PARTE DEL TRIBUTO SARA' DI PERTINENZA DEL COMUNE :

- Codice 3912 Prima Casa (Comune): per abitazione principale e pertinenze

- Codice 3913 Rurali (Comune): per fabbricati rurali a uso strumentale

- Codice 3914 Terreni (Comune): per i terreni

- Codice 3916 Aree (Comune): per le aree fabbricabili

- Codice 3918 Altri (Comune): per gli altri fabbricati

- Codice 3923 Interessi (Comune): per gli interessi da accertamento

- Codice 3924 Sanzioni (Comune): per le sanzioni da accertamento



E PARTE DELLO STATO :

- Codice 3915 Terreni (Stato): per i terreni
- Codice 3917 Aree (Stato): per le aree fabbricabili
- Codice 3919 Altri (Stato): per gli altri fabbricati





IL VECCHIO F24 POTRA' ESSERE UTILIZZATO FINO AL 31/05/2013

IN QUESTO IL PAGAMENTO E' DA INDICARE NELLA SEZIONE