giovedì 12 ottobre 2017

#IMPOSTA #CANONI #AFFITTI_BREVI #INTERMEDIARI

Gli intermediari ( ed i portali on-line) che 
hanno gestito la stipula di contratti di “locazione breve” 
per immobili ad uso abitativo 
a partire dal 1° giugno 2017 
che nel periodo 12 settembre 2017 – 30 settembre 2017 
hanno curato la riscossione dei medesimi 
devono procedere al versamento delle ritenute entro il prossimo 16 ottobre.
I soggetti interessati, devono effettuare una ritenuta del 21% (aliquota cedolare secca) sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi 
ed effettuare il versamento delle ritenute con il modello F24.

I codici tributo da utilizzare nella ris. 88 del 5 luglio 2017.


Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, 
la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, 
in caso contrario si considererà a titolo d’acconto.

L’intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Si ricorda inoltre che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.


In conformità allo Statuto del contribuente, non saranno sanzionati 
gli intermediari che non hanno applicato la ritenuta sui canoni
incassati dal 1° giugno al 10 settembre.

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