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venerdì 17 novembre 2017

LAVORI USURANTI , LAVORI GRAVOSI (liste e differenze)

I lavori gravosi sono una lista di 11 mestieri introdotti con la Legge di Bilancio 2017
nella definizione dell'APE SOCIALE .

  • addetti alla concia di pelli e pellicce; 
  • addetti ai servizi di pulizia; 
  • addetti spostamento merci e/o facchini; 
  • conducenti di camion o mezzi pesanti in genere; 
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante in genere; 
  • conduttori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni; 
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 
  • insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; 
  • operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 
  • operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti; 
  • addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 
integrata con altre 4 categorie (in definizione)
  • operai agricoli; 
  • marittimi (voce nella quale rientrano anche i pescatori); 
  • i siderurgici; 
  • stampatori a caldo.
I lavori usuranti sono definite le attività particolarmente
  • lavoratori addetti alla linea di catena;
  • lavori svolti in galleria, cava o miniera;
  • i lavori ad alte temperature;
  • i lavori in cassoni ad aria compressa;
  • le attività per l’ asportazione dell’ amianto;
  • le attività di lavorazione del vetro cavo;
  • i lavori nella catena di montaggio;
  • lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti; lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l’anno;
  • i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
pesanti e faticose, svolte solitamente in condizioni difficili come, per esempio: in galleria, cave o spazi ristretti (LISTA INPS).

venerdì 23 marzo 2012

precisazioni relative ai lavoratori esodati e precoci ( circolare INPS 35 /2012 )

dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Premessa
1. Pensione di vecchiaia
1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
1.1.1 Requisito anagrafico
1.1.2 Requisito contributivo
1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
1.3 Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità
1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione
1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984
1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa
2. Pensione anticipata
2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012
5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
6. Disposizioni eccezionali
7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente
7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
7.2 Lavoratrici in regime sperimentale
7.3 Altre categorie di lavoratori

7.3.1 Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 2012.
7.3.2 Monitoraggio
7.3.3 Clausola di salvaguardia
8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio
10. Totalizzazione dei periodi assicurativi
11. Fondi speciali
11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
11.3 Lavoratori marittimi
11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
11.5 Fondo di quiescenza Poste
11.6 Fondo clero
11.7 Altri fondi speciali
12. Contributo di solidarietà
13. Prestazioni assistenziali
14. Soppressione degli Enti INPDAP ed ENPALS – modalità di presentazione delle domande



venerdì 27 gennaio 2012

Riforma Pensioni: ufficiali deroghe in Milleproroghe per esodati e precoci

Riforma Pensioni: ufficiali deroghe in Milleproroghe per esodati e precoci:


Diventano ufficiali le deroghe alla riforma delle pensioni inserita nella manovra finanziaria Monti, per lavoratori precoci ed esodati: è stata infatti posta la fiducia sul Decreto Milleproroghe, passata con 469 voti favorevoli, 74 contrari e 5 astenuti su 548 deputati presenti alla Camera.

Approvati dunque gli emendamenti al Decreto Milleproroghe volti a tutelare le due tipologie di lavoratori gravemente penalizzati dalla riforma delle pensioni elaborata dal Ministro Elsa Fornero: gli esodati e i lavoratori precoci, per l’appunto.
I primi sono quei lavoratori che in prossimità del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, secondo le precedenti norme vigenti, avevano optato per le dimissioni per aiutare i datori di lavoro a risollevarsi dalla crisi economica. I secondi sono coloro che sono entrati nel mercato del lavoro tra i 16 e i 18 anni.


Esodati

Per gli esodati, licenziati prima del 31 dicembre 2011, varrà la previgente disciplina pensionistica. Per questa “concessione” verranno utilizzate le risorse già iscritte a bilancio per la deroga che riguarda i lavoratori posti in mobilità prima del 4 dicembre 2011: 240 milioni di euro per il 2013; 630 milioni per il 2014; 1,04 miliardi per il 2015; 1,220 miliardi per il 2016; 1,030 miliardi per il 2017; 610 milioni di euro per il 2018; 300 milioni per il 2019. Ulteriori risorse verranno recuperate dalle accise sui tabacchi.

Lavoratori precoci

Il Ministro Fornero ha poi ceduto anche per quanto riguarda le penalizzazioni per qui lavoratori che raggiungono i nuovi requisiti contributivi prima dei 62 anni di età, venendo di fatto incontro ai lavoratori precoci, ma solo a quelli che matureranno il necessario requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 «includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni».

Iter del Milleproghe

Dopo il voto di fiducia alla Camera, l’iter parlamentare prevede che ora il Decreto Milleproroghe passi il 31 gennaio al Senato per l’approvazione definitiva.

INPS e riforma delle pensioni

Per effetto della nuova riforma delle pensioni anche chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contributi, dal 2012 non riceverà più la pensione calcolata con il metodo retributivo, ma con il sistema contributivo.
Questo significa un aumento degli assegni per i pensionati con più di 40 anni di contributi. Con il sistema retributivo applicato prima della riforma delle pensioni, invece, gli anni che superavano tale limite non incidevano sull’importo della pensione. Al riguardo l’INPS ha diramato nei giorni scorsi un messaggio, il n.1405, contenente chiarimenti.
L’Istituto ha anche precisato per i dipendenti l’accesso alla pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, è vincolato alla cessazione del rapporto di lavoro, per gli autonomi no.
Cancellate poi le finestre mobili, per cui chi raggiungerà i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2012 riceverà la pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione.