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lunedì 18 ottobre 2021

contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità

 

DECRETO ( QUI )

mercoledì 31 agosto 2016

VOUCHER DISOCCUPAZIONE ASSEGNO RICOLLOCAMENTO AL VIA DA 09/2016

L'assegno di ricollocamento, definito "Voucher di disoccupazione", può essere richiesto a partire dal 02/09/2016 da tutti i disoccupati i quali si trovano senza Lavoro da almeno 4 mesi.

L'importo del Voucher sarà compreso tra i 2000 ed i 5000 euro e può essere usato presso i Centri per l'Impiego da tutti i soggetti che sono privi di occupazione ed in possesso dei requisiti.

L’assegno di ricollocamento consiste in un voucher per i disoccupati che dopo almeno quattro mesi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ancora restano privi di occupazione.

Il voucher rilasciato non è un assegno utilizzabile come si vuole, consiste in un assegno non tassabile, ma spendibile presso i Centri per l’impiego o soggetti privati accreditati al fine di impiegarli in corsi professionali di sostegno al reinserimento lavorativo.

Il disoccupato potrà scegliere liberamente a quale struttura rivolgersi e quest’ultima verrà retribuita dallo Stato o dalla Regione attraverso il voucher soltanto qualora il soggetto trovi effettivamente un’occupazione.

L’assegno di ricollocamento spetta, a coloro che dopo dopo quattro mesi di disoccupazione ancora non hanno trovato un altro impiego ed il suo importo dipende dal livello di occupabilità del disoccupato: più basso è il profilo occupazionale e più alto sarà l’assegno di ricollocamento.

domenica 16 dicembre 2012

L’INPS SPIEGA LA CONTRIBUZIONE A.S.P.I.

Con la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 (pdf) l’Inps illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione A.s.p.i., unitamente alle necessarie istruzioni operative.
Con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali.
Da quella data, infatti, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.
Nel 2013 la Cigs sarà attiva per:
  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Dal 2016, poi, la cassa integrazione straordinaria verrà soppressa in caso di impresa fallita, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Il Fondo di solidarietà è stato istituito presso l’Inps e finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti e obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.
La contribuzione erogata con il Fondo di solidarietà sarà per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
Il Fondo di solidarietà erogherà prestazioni minime pari alla cassa integrazione guadagno per un periodo massimo pari ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all’art. 1, comma 1, opera una serie di interventi  tesi alla razionalizzazione delle tipologiecontrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell’impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all’introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all’art. 2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1, lett. d).
In conformità agli scopi sopra richiamati, l’art. 2, co. 1,  istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Tale nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge n. 223/91.
Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un’ulteriore nuova misura (mini ASpI), destinata a  sostituire  la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
fonte:infoiva - labortre


L’ASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. 
E’ pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 Euro.
Non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per gli apprendisti (art. 26 della legge n. 41/1986) ed è riconosciuta la contribuzione figurativa. L’importo del trattamento è ridotto al 60% della retribuzione mensile di riferimento dopo i primi sei mesi di fruizione ed al 45% oltre il dodicesimo mese. L’ApI dura 12 mesi sino a 55 anni di età del lavoratore e 18 mesi oltre i 55 anni.
L’erogazione dell’ASpI è sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato (se la sospensione è  inferiore a sei mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione). Inoltre, la sua erogazione può essere ridotta in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In caso di sospensione, i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’ASpI e la mini-ASpI).
A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che non raggiungono il requisiti assicurativi e contributivi richiesti per l’ASpI, qualora possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, può essere liquidata un’indennità denominata mini-ASpI. 
Il trattamento mini-ASpI viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è condizionata alla presenza e alla permanenza dello stato di disoccupazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. 
Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato che non sia dovuta a dimissioni o a recesso del lavoratore. Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui venga versato il contributo d’ingresso per la mobilità (essendo quest’ultimo dovuto fino a tale data in base al periodo transitorio).
Limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto:
- per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali;
- nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere.
Dal 1°gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo, il contributo di cui sopra è triplicato nel caso in cui la procedura (la dichiarazione di eccedenza di personale) si concluda senza accordo sindacale.

martedì 17 luglio 2012

Sussidi di disoccupazione: la guida (forexinfo)


Con la nuova riforma del lavoro varata dal ministro Fornero, alcune modifiche sono state apportate anche ai sussidi di disoccupazione. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una piccola guida al fine di approfondire meglio l’argomento.

Cosa sono i sussidi di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione è un’indennità che spetta ai lavoratori che sono incorsi in una disoccupazione involontaria, ovvero licenziamento o giuste dimissioni. Inoltre l’indennità riguarda anche quei lavoratori sospesi da aziende che hanno dovuto far fronte a eventi temporanei, non causati da nessuna delle due parti in questione, ovvero il datore di lavoro e il lavoratore.

Quanto durano i sussidi di disoccupazione

La durata del sussidio di disoccupazione è stata estesa con la riforma del lavoro: dai 12 mesi per gli over 50, infatti, si potrà arrivare fino a 18 mesi per gli over 55. Previsto un taglio del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e un altro 15% dopo i 6 mesi successivi.

Ammontare della retribuzione

Il nuovo sussidio di disoccupazione (Aspi), va a sostituire il sussidio tradizionale e quello di mobilità e varrà il 70% della retribuzione lorda, invece del 60% come negli anni precedenti, per gli stipendi lordi fino a 1.250 euro. Per chi supera i 1.250 euro lordi di stipendio prenderà solamente il 30%.

Quando termina il sussidio di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione termina quando il lavoratore ha percepito le giornate d’indennità che gli spettano, comincia un nuovo lavoro, non compare più nelle liste di disoccupazione o diventa titolare di pensione.

Come fare la domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione

Per ottenere il sussidio di disoccupazione, è necessario iscriversi alle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego: la domanda dovrà essere presentata agli uffici INPS entro 68 giorni dal termine del rapporto professionale. Per ottenere il sussidio di disoccupazione, bisognerà essere assicurati all’INPS da 2 anni e avere 52 contributi settimanali nei 2 anni che precedono il termine del rapporto di lavoro. Per presentare la domanda è possibile scaricare il modulo dal sito dell’INPS.

Come cambiano i sussidi di disoccupazione con requisiti ridotti

Le mini Aspi, ovvero le nuove indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, consentono di sveltire i processi di pagamento: l’indennità, infatti, viene pagata in concomitanza del periodo di disoccupazione e non più l’anno successivo, come avveniva prima della riforma del lavoro. Le mini Aspi sono riservate a chi ha perso il posto di lavoro, ma non ha ancora i requisiti necessari per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria: in questa categoria entrano sostanzialmente i lavoratori stagionali, trimestrali e dello spettacolo). I requisiti per ottenere questo tipo di sussidi sono: 78 giorni di lavoro dipendente retribuiti; 1 settimana di contributi INPS antecedente i 2 anni solari precedenti; inoltre non è obbligatorio iscriversi al Centro per l’impiego, fatta eccezione per i soci di cooperativa. Il calcolo dell’indennità sarà effettuato in maniera analoga di quella prevista per l’Aspi.

giovedì 22 marzo 2012

ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) prospetto da La Stampa


ad integrazione dell'articolo  su quali sono le proposte del Governo Monti in merito agli ammortizzatori sociali ( indennità di disoccupazione )

ASpI: che cos'è la nuova indennità di disoccupazione

Cos'è l'ASPI, la nuova indennità di disoccupazione della riforma del mercato del lavoro

Che cos’è l’ASpI? L’acronimo che dà il nome alla nuova indennità di disoccupazione sta per Assicurazione Sociale per l’Impiego, il sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria previsto dalla riforma del mercato del lavoro voluta da Elsa Fornero e dal governo Monti, con la trattativa chiusa con il no della CGIL.
In sostanza, l’ASpI va a sostituire quattro istituti oggi vigenti:
- l’indennità di mobilità;
- l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
- l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- l’indennità di disoccupazione speciale edile (nelle sue tre varianti esistenti).
Da qui, l’aggettivo di universale che si accompagna alla nuova istituzione.
Vale la pena di ricordare che l’indennità di disoccupazione è la pratica attraverso la quale lo Stato finanzia il sostentamento di disoccupati che non percepiscono reddito di lavoro, non avendo la possibilità di offrire prestazioni lavorative; l’indennità di mobilità, invece, viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro in seguito a licenziamento (e che risultino iscritti nelle liste di mobilità).
Vediamo ora, nel dettaglio,tutte le caratteristiche di questa “assicurazione”.

ASpI: la copertura e i requisiti

Tanto per cominciare, cerchiamo di capire chi può accedere all’assicurazione? Sono coperti dall’ASpI: tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. Si estende, inoltre, agli apprendisti e agli artisti (dipendenti), che oggi sono esclusi dall’applicazione di strumenti a sostegno del lavoratore in caso di perdita del reddito.
Per avere diritto all’ASpI restano invariati requisiti che oggi consentono di accedere all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria.
Ovvero: bisogna, naturalmente, essere disoccupati; bisogna inoltre avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e aver lavorato (ovviamente, con contributi regolarmente versati) per almeno 52 settimane nell’ultimo biennio.

Quanto dura l’ASpI

ASpI - Indennità: cosa cambia (durata)
La durata dell’ASpI cambia rispetto all’attuale indennità di disoccupazione. Al momento, l’indennità di disoccupazione ordinaria dura 8 mesi per i lavoratori che non hanno ancora compiuto il 50esimo anno d’età, che diventano 12 quando si superano i 50 anni. Ma, come detto, l’ASpI sostituirà anche la mobilità (che oggi interessa cirda 4 milioni e mezzo di dipendenti) e che ha durate decisamente superiori: 12 mesi (24 per chi ha da 40 a 50 anni, 36 per chi ha più di 50 anni), che diventano 24 (e rispettivamente 36 e 48) per i lavoratori licenziati da aziende del Mezzogiorno (nella tabella in alto, come cambierà nella fase di transizione la durata del periodo di indennità).
Con la riforma cambiano durate e soglia d’età: l’ASpI appiattisce tutto, aumenta un po’ la durata rispetto all’indennità ordinaria ma la riduce trasticamente rispetto alla mobilità.
Durerà non più di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, che diventano 18 mesi se si superano i 55 anni di età.

Qual è l’importo del trattamento economicodell’ASpI

ASpI - Indennità: cosa cambia (trattamento)
Il massimale dell’Assicurazione è di 1.119,32 euro (con rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi FOI). Ma questo è l’importo massimo, appunto.
Viene concesso, nella fattispecie:
- il 70% dello stipendio lordo precedentemente percepito, fino alla retribuzione di 1.250 euro
- il 30% per la parte di retribuzione precedentemente percepita superiore a 1.250 euro, fino a raggiungere il massimale.
Inoltre, dopo i primi 6 mesi l’indennità si abbatte del 15%. Dopo altri 6 mesi la cifra erogata scende di nuovo del 15%.
Per confronto, l’attuale sussidio di disoccupazione prevede il 60% del lordo per 6 mesi, il 50% del lordo per il settimo e l’ottavo mese, il 40% del lordo per i mesi restanti.
Nella tabella, la fase di transizione, da cui si evince, a fronte di una drastica riduzione della durata, un sostanziale lieve aumento dell’importo erogato (con la situazione più favorevole, ovviamente, per gli apprendisti, a cui l’istituzione viene estesa).

Cosa succede se interviene nuova occupazione

Può capitare di trovare lavoro durante la fase di copertura dell’ASpI. Se si lavora per meno di 6 mesi il trattamento viene sospeso e riprende alla fine del periodo di lavoro. Se invece si lavora per più di 6 mesi, il trattamento ricomincia (ma a questo punto devono essere di nuovo presenti i requisiti minimi).

La Mini-ASpI

Attualmente esiste anche un’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di accedere a un sussidio in caso di disoccupazione anche se non si hanno i requisiti minimi. Dal primo gennaio al trentuno marzo si può presentare l’istanza per ricevere il sussidio relativo all’anno precedente, in un’unica soluzione: il 35% del lordo fino a 120 giorni, il 40% del lordo i restanti 60 giorni.
Ora, in sostituzione, arriva la Mini-ASpI, con sostanziali differenze.
Intanto, l’indennità non viene pagata l’anno successivo ma nel momento in cui si diventa disoccupati. Il requisito per accedere alla Mini-ASpI è di almeno 13 settimane di contributi versati negli ultimi 12 mesi.
Il calcolo dell’indennità è analogo a quello dell’ASpI. Cambia radicalmente la durata: non più della metà delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. L’erogazione è sospesa se si lavora per meno di 5 giorni.

Contributi: le nuove aliquote

Il datore di lavoro dovrà versare un’aliquota pari all’1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato e un’aliquota aggiuntiva pari all 1,4% per i lavoratori a tempo determinato (purché non apprendisti o assunti in sostituzione di altri lavoratori che abbiano diritto a mantenere il posto di lavoro).
Se il contratto si trasforma a tempo intederminato, l’aliquota aggiuntiva (fino a 6 mensilità) verrà restituita dopo il superamento del periodo di prova.
Per i rapporti a tempo indeterminato è previsto anche un contributo di licenziamento da versare all’Inps al momento del licenziamento. L’importo sarà pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Questo meccanismo va a sostituire le aliquote a carico dei datori di lavoro: disoccupazione involontaria (le nuove regole scattano dal 2013), aliquota aggiuntiva per il settore edile, mobilità (che passa dallo 0,3% nel 2014 allo 0,2 nel 2015 fino ad annullarsi nel 2017).
Secondo le simulazioni fatte dalla CGIA di Mestre, ciò aumenterà notevolmente la contribuzione dovuta dalle aziende.
Foto | © TM News
ASpI: che cos'è la nuova indennità di disoccupazione é stato pubblicato su Polisblog.it alle 03:16 di mercoledì 21 marzo 2012.

lunedì 20 febbraio 2012

Lavoro. Sussidio al posto della mobilità Si cercano incentivi per contratti a t.i.

Lavoro. Sussidio al posto della mobilità Si cercano incentivi per contratti a t.i.


RIBADITA LA VOLONTÀ DI 'ANDARE AVANTI' CON O SENZA UN ACCORDO ENTRO FINE MARZO


Un nuovo sussidio di disoccupazione che dovrebbe sostituire tutte le indennità dopo la perdita del posto di lavoro ed essere esteso a tutti i settori. Fornero, all'incontro con le parti sociali, indica che il Governo pensa a una sorta di 'assicurazione' contro la disoccupazione. Riordino della cig articolata su 2 pilastri: tutela del posto e protezione del lavoratore. La riforma degli ammortizzatori sociali non potrà partire prima dell'autunno 2013: “La faremo con i soldi che abbiamo”, ha detto

Il viceministro del Lavoro Michel Martone e il ministro del Lavoro Elsa Fornero
ROMA -
Rendere più conveniente la stabilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto ai contratti a termine, con un sistema di incentivi in tal senso. Questa la proposta del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, al tavolo con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, come riferito da alcuni partecipanti. Un sistema di incentivi indirizzato anche verso quei lavoratori che hanno più difficoltà a trovare un'occupazione (ad esempio gli over 50).
La riforma degli ammortizzatori "non potrà partire prima dell'autunno 2013. Oggi dobbiamo gestire la crisi con gli strumenti che abbiamo", ha aggiunto Elsa Fornero.
La contribuzione pensionistica figurativa relativa alla nuova cassa integrazione e al sussidio di disoccupazione dovrà essere legata non alla retribuzione, ma all'indennità, nello spirito del metodo contributivo.
''La nuova architettura degli ammortizzatori sociali potrà entrare in funzione quando avremo una riduzione della disoccupazione e dell'utilizzo della Cassa integrazione''. Lo ha detto la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, replicando all'ipotesi avanzata dal ministro del lavoro Elsa Fornero che ha previsto l'entrata in vigore del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo l'autunno del 2013. Per Marcegaglia il nuovo sistema ''dovrebbe essere legato alla riduzione della disoccupazione e all'utilizzo della Cig perché farlo prima rischia di aggravare gli effetti della crisi''.
''Quello delle risorse è un problema essenziale. Se vogliamo costruire un sistema di ammortizzatori sociali universali servono risorse''. È il leader Cgil, Susanna Camusso, a rispondere così al ministro del Lavoro Fornero sulla mancanza di risorse denunciata dal governo.
''Quello che vogliamo capire è che se il Governo vuole una riforma o una controriforma''. È il leader Cisl, Raffaele Bonanni, a rispondere così al ministro del Lavoro Fornero sulla riforma degli ammortizzatori sociali. ''Senza risorse tutto diventa più nebuloso'', aggiunge.