Con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali.
Da quella data, infatti, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.
Nel 2013 la Cigs sarà attiva per:
- imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Dal 2016, poi, la cassa integrazione straordinaria verrà soppressa in caso di impresa fallita, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Il Fondo di solidarietà è stato istituito presso l’Inps e finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti e obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.
La contribuzione erogata con il Fondo di solidarietà sarà per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
La contribuzione erogata con il Fondo di solidarietà sarà per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
Il Fondo di solidarietà erogherà prestazioni minime pari alla cassa integrazione guadagno per un periodo massimo pari ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all’art. 1, comma 1, opera una serie di interventi tesi alla razionalizzazione delle tipologiecontrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell’impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all’introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all’art. 2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1, lett. d).
In conformità agli scopi sopra richiamati, l’art. 2, co. 1, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Tale nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge n. 223/91.
Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un’ulteriore nuova misura (mini ASpI), destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
L’ASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
E’ pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 Euro.
Non si applica il prelievo contributivo del 5,84% previsto per gli apprendisti (art. 26 della legge n. 41/1986) ed è riconosciuta la contribuzione figurativa. L’importo del trattamento è ridotto al 60% della retribuzione mensile di riferimento dopo i primi sei mesi di fruizione ed al 45% oltre il dodicesimo mese. L’ApI dura 12 mesi sino a 55 anni di età del lavoratore e 18 mesi oltre i 55 anni.
L’erogazione dell’ASpI è sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato (se la sospensione è inferiore a sei mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione). Inoltre, la sua erogazione può essere ridotta in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In caso di sospensione, i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’ASpI e la mini-ASpI).
A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che non raggiungono il requisiti assicurativi e contributivi richiesti per l’ASpI, qualora possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, può essere liquidata un’indennità denominata mini-ASpI.
Il trattamento mini-ASpI viene corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. La mini-ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è condizionata alla presenza e alla permanenza dello stato di disoccupazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato che non sia dovuta a dimissioni o a recesso del lavoratore. Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui venga versato il contributo d’ingresso per la mobilità (essendo quest’ultimo dovuto fino a tale data in base al periodo transitorio).
Limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto:
- per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali;
- nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere.
Dal 1°gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo, il contributo di cui sopra è triplicato nel caso in cui la procedura (la dichiarazione di eccedenza di personale) si concluda senza accordo sindacale.
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