fonte:fiscal-focus
Le imposte sono dovute dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, immobili e attività finanziarie all'estero.
Come calcolare base imponibile - Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile Ivie occorrerà fare distinzione tra immobili situati all’interno dell’Ue o nello spazio economico europeo e quelli al di fuori. Per i primi ( immobili situati in paesi , come previsto dall’art. 19 del Dl 201 del 2011, sarà la rendita catastale determinata dal paese estero ha fare da riferimento per la determinazione della base imponibile. L’agenzia delle entrate ha al riguardo fornito una lista dei paesi in cui è disponibile il valore catastale, il quale può essere definito come il valore che viene preso come riferimento per il calcolo della imposte dovute.
Qualora il contribuente abbia a disposizione sia il valore catastale che il prezzo di acquisto, potrà comunque scegliere su quale valore applicare l’imposta ( in tale modo l’amministrazione finanziaria vuole evitare disparità di trattamento tra soggetti che hanno acquistato gli immobili in epoche differenti)
Per quanto riguarda invece gli immobili situati al di fuori dell’Ue e dello spazio economico europeo la base imponibile sarà costituita dal costo di acquisto dell’immobile o ove non disponibile dal valore di mercato ( ricordiamo che tale valore può essere desunto dalla media dei valori risultanti dai listini elaborati dagli enti operanti nel settore immobiliare locale con riferimento alla data del 31 dicembre).
In ogni caso i criteri per quantificare su quale valore pagare l’imposta dovranno essere i seguenti ( in ordine di importanza):
- 1. Valore catastale
2. Reddito medio ordinario per moltiplicatori locali
3. Costo di acquisto o Reddito medio ordinario per moltiplicatori Imu
4. Valore di mercato o Reddito medio ordinario per moltiplicatori Imu
Credito scomputabile – La circolare 28 precisa inoltre che è comunque scomputabile dal versamento IVIE l’importo versato a titolo di imposta patrimoniale allo Stato ove è ubicato l’immobile. Inoltre, per i soli immobili situati nei paesi Ue ed in Islanda e Norvegia, è possibile scomputare anche l'eccedenza di imposta di natura reddituale gravante sui predetti immobili e non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.
Dal 2011 (Unico 2012) fa il proprio debutto nel quadro RM, infatti, oltre all’IVIE anche l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Chi è soggetto al tributo - Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, e per i quali è previsto, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW di Unico, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
Attività finanziarie soggette a IVAFE - L’imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero: partecipazioni al capitale o al patrimonio; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Le c.d. stock option sono soggette all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili.
Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
La base imponibile - L’imposta è dovuta nella misura del 1 per mille per il 2011 calcolato sul valore delle attività finanziarie, che pari al valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore o il valore della quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa - Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a euro 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo (se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione) risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.
Nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RM), fermo l’eventuale obbligo di compilazione del modulo RW.
Credito d’imposta - Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero.
In tali casi, per queste può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Il versamento - Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativi all’IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.
Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO PF.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento.
Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro, il versamento non deve essere effettuato. Il versamento dell’IVAFE deve essere effettuato utilizzando il codice “4043” indicato nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 e denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.
Tale aggiornamento riguarda la Sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34), dedicata alle imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero:
- IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
- IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).
Nella premessa si avverte che se devono esser utilizzati più di due righi, vanno compilati più quadri RM, numerandoli progressivamente nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra di ogni quadro. Deve essere utilizzato un rigo per ogni attività finanziaria (in presenza di tre conti correnti compilare tre distinti righi) o immobile. La sezione deve essere compilata dai contribuenti residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato all’estero oppure che possiedono attività finanziarie all’estero, per calcolare le imposte sul valore degli immobili situati all’estero e/o sulle attività detenute all’estero.
IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
I soggetti interessati al pagamento dell’IVIE sono in via esclusiva le persone fisiche. In pratica, i contribuenti individuali che risiedono in Italia, e che risultano detenere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, degli immobili all’estero.
L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 % calcolata in proporzione sia alla quota di titolarità del diritto di proprietà, o altro diritto reale, sia al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratta la durata effettiva di tale diritto. L’imposta non è dovuta se il suo importo non supera la misura di 200 euro. L’esenzione in pratica riguarda gli immobili il cui valore complessivo non oltrepassa i 26.381 euro.
Il valore dell’immobile su cui calcolare l’imposta è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, oppure, dai contratti da cui si desume il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. In assenza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, in alternativa si assumerà come riferimento il valore di mercato rilevabile, a termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui è situato l’immobile. Naturalmente, nel caso in cui l’immobile non fosse più posseduto alla data del 31 dicembre si farà riferimento al valore rilevato in coincidenza con il termine del periodo di detenzione.
Riguardo il calcolo del valore degli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’IVIE è quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato. In mancanza del valore catastale si applica la regola generale.
Dall’IVIE è possibile detrarre, ma non oltre il suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata, nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui risulta situato l’immobile.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili detenuti all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.
Il versamento dell’IVIE va fatto entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Non sono dovuti acconti ma è possibile rateizzare l’imposta.
Per il periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 09.07.2012 senza alcuna maggiorazione;
- oppure, dal 10.07.2012 al 20.8.2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARE DETENUTE ALL’ESTERO (IVAFE)
L’IVAFE è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012 e del 1,5 per mille per gli anni successivi.
La suddetta imposta non si applica alle attività finanziarie all’estero amministrate da intermediari finanziari italiani e alle attività estere detenute fisicamente dal contribuente in Italia.
Il valore delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario. Per le attività finanziarie non negoziate si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza di questo, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi europei l’imposta è fissata in 34,20 euro. Non è dovuta alcuna imposta se il valore medio di giacenza annuale non supera 5.000 euro.
Per dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Il versamento dell’imposta va effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Non sono dovuti acconti ma è possibile rateizzare l’imposta.
Per il periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 09.07.2012 senza alcuna maggiorazione;
- oppure, dal 10.07.2012 al 20.08.2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.