giovedì 15 novembre 2012

Posticipata al 2012 la decorrenza di IVIE e IVAFE (eutekne)

L’emendamento fiscale al Ddl. di stabilità, depositato dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera, introduce alcune significative modifiche alla disciplina dell’imposta sugli immobili (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Le novità determinano effetti positivi per i contribuenti e sono state introdotte anche al fine di prevenire l’apertura di una procedura d’infrazione da parte degli organi comunitari ai sensi dell’art. 258 del TFUE (si veda “Patrimoniali estere al vaglio della Ue” del 15 giugno).

In particolare, l’istituzione dell’IVIE viene fatta decorrere dal 2012, anziché dal 2011, al fine di superare la differenza di trattamento rispetto all’IMU, la cui decorrenza è, appunto, prevista dal 2012. 
Ovviamente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già versato, in unica soluzione, l’imposta entro il 9 luglio 2012, il legislatore si è dovuto porre il problema del “recupero” di tali pagamenti e ha previsto che gli stessi devono intendersi effettuati a titolo di acconto dell’IVIE dovuta per il 2012

Nella gran parte dei casi, quindi, i versamenti effettuati nel 2012 consentiranno di non versare l’imposta nel 2013; non sono tuttavia da escludere casi in cui il versamento effettuato per il 2011 risulti insufficiente rispetto a quanto dovuto per il 2012 o, viceversa, casi di pagamento relativi a immobili non più posseduti e che potrebbero dare diritto a richiesta di rimborso.

Le modifiche riguardano anche le modalità e la “tempistica” del versamento dell’IVIE, in quanto è stabilito che lo stesso si effettua secondo le regole previste per l’IRPEF e, quindi, in acconto e a saldo negli ordinari termini.

Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero, atteso che, in tali ipotesi, il pagamento dell’IVIE non è sostitutivo dell’IRPEF. Anche in questo caso, l’intervento consente di superare una criticità segnalata dalla Commissione europea. Ne deriva che per gli immobili all’estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l’IVIE, è esclusa l’applicazione dell’IRPEF.
Aliquota dello 0,4% estesa a tutte le abitazioni principali all’estero

Infine, un’ulteriore modifica in materia di IVIE è finalizzata ad estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,4% a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. Tale agevolazione era limitata ai soli immobili detenuti dai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, la cui residenza in Italia è determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
È il caso, ad esempio, dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria italiana che prestano la loro attività presso la Commissione europea. L’ampliamento previsto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero.

L’emendamento interviene anche in materia di attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Anche in questo caso, viene fatta decorrere l’istituzione dell’imposta dal 2012, anziché dal 2011, considerando acconto per il 2012 ciò che è stato già versato per il 2011.

Inoltre, oggetto di modifica è anche la disciplina concernente i conti correnti.

La norma modificata estende la possibilità di corrispondere l’IVAFE in misura fissa (attualmente pari a 34,20 euro) anche ai conti corrente detenuti in Paesi diversi da quelli dell’Unione europea, dalla Norvegia e dall’Islanda, al fine di evitare un’ingiustificata restrizione della libertà di circolazione dei capitali. Tale principio trova, infatti, applicazione anche in riferimento ai Paesi non appartenenti alla Unione europea o allo Spazio economico europeo.
fonte:eutekne

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