![]() |
| Fonte POLIZIA DI STATO - TORINO - (QUI) |
Visualizzazione post con etichetta permesso soggiorno. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta permesso soggiorno. Mostra tutti i post
venerdì 20 ottobre 2023
sabato 30 maggio 2020
mercoledì 2 gennaio 2019
reddito di cittadinanza bozza decreto http://bit.ly/2AoGBlq #inps #comuni #isee #centriperlimpiego #redditodicittadinanza #disponibilitàlavoro #sole24ore #mikecaftorino #parametriisee #manovra2019#mikecaftorinoinfo

reddito di cittadinanza bozza decreto
http://bit.ly/2AoGBlq
#inps #comuni #isee #centriperlimpiego #redditodicittadinanza #disponibilitàlavoro
#sole24ore #mikecaftorino #parametriisee #manovra2019
January 02, 2019 at 01:04PM
via Instagram http://bit.ly/2AqsTyq
Etichette:
2019,
extracomunitari,
isee,
isee agevolazioni,
manovra fiscale,
mikecaftorino,
permesso soggiorno,
reddito di cittadinanza,
sole24ore
sabato 10 giugno 2017
#PERMESSI_DI_SOGGIORNO IN G.U. I NUOVI #COSTI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, con apposito Decreto pubblicato in
G. U. n.131 del 8 giugno 2017, i nuovi importi relativi al contributo dovuto dagli
immigrati per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
Per le categorie ritenute esenti, ovvero i minori di 18 anni, minori ricongiunti, stranieri entrati in Italia per cure mediche con i loro accompagnatori, richiedenti asilo (sia rilascio che rinnovo) protezione sussidiaria e richiedenti per motivi umanitari, titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) richiedenti un Permesso di Soggiorno UE per lungo soggiornanti
si richiede solo il pagamento di 30,46 euro, relativamente all’emissione del titolo di soggiorno elettronico.
Il suddetto importo (30.46 euro) andrà sommato al contributo richiesto alle altre categorie di soggetti come di seguito elencati:
1) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, per un totale di euro 70.46;
2) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni e pari a euro 80.46;
3) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno per un importo totale pari a euro 130.46.
La disposizione è in vigore dal 9 giugno 2017.
Per le categorie ritenute esenti, ovvero i minori di 18 anni, minori ricongiunti, stranieri entrati in Italia per cure mediche con i loro accompagnatori, richiedenti asilo (sia rilascio che rinnovo) protezione sussidiaria e richiedenti per motivi umanitari, titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) richiedenti un Permesso di Soggiorno UE per lungo soggiornanti
si richiede solo il pagamento di 30,46 euro, relativamente all’emissione del titolo di soggiorno elettronico.
Il suddetto importo (30.46 euro) andrà sommato al contributo richiesto alle altre categorie di soggetti come di seguito elencati:
1) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, per un totale di euro 70.46;
2) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni e pari a euro 80.46;
3) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno per un importo totale pari a euro 130.46.
La disposizione è in vigore dal 9 giugno 2017.
Etichette:
colf,
g.u. 131 08/07/2017,
immigrazione,
permesso lungo soggiorno,
permesso lungo soggiorno UE,
permesso soggiorno,
permesso soggiorno costo
giovedì 27 ottobre 2016
#PERMESSI_DI_SOGGIORNO -Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar #SOSPESO #CONTRIBUTO A CARICO DEI CITTADINI STRANIERI by stranieriinitalia
Il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno pari a:
- 80, 100 o 200 euro su primo rilascio e rinnovo
era stato eliminato lo scorso maggio da una sentenza del Tar del Lazio.
A settembre la presidenza del Consiglio e i ministeri dell’Interno e dell’Economia avevano impugnato quella sentenza davanti al Consiglio di Stato, che in attesa della decisione aveva reintrodotto temporaneamente il contributo.
Adesso 10/2016 con sentenza finale del Consiglio di Stato, viene respinto il ricorso del governo e confermato la decisione del Tar.
Ora il permesso di soggiorno , indipendentemente da tipo e durata, costerà
- 76,46 euro.
Il contributo per il rilascio e il rinnovo, infatti, alla luce della sentenza di oggi, non si paga più, ma bisogna continuare a versare
- 30,46 euro per la stampa
- e 30 euro per il servizio offerto da Poste Italiane,
- mentre altri 16 euro servono per la carta da bollo.
mercoledì 21 settembre 2016
#PERMESSI_DI_SOGGIORNO - CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE ANNULLAMENTO DEL #CONTRIBUTO A CARICO DEI CITTADINI STRANIERI
Il Consiglio di Stato, con
ha sospeso l’esecutività della
che aveva annullato il contributo (da 80 a 200 euro)
a carico del cittadino straniero per il rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno;
ciò in ragione del ricorso precedentemente proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministeri,
dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Consiglio di Stato ha quindi fissato nel
13 Ottobre prossimo la data per la trattazione collegiale della istanza cautelare.
Nella circolare diramata dal Ministero dell’Interno
(Dipartimento della Pubblica Sicurezza) a tutte le Questure
lo scorso 16 settembre, si invitano le stessa a curare il rilascio
e il rinnovo del permesso di soggiorno solo laddove
sia assolto il pagamento degli importi
previsti dall’Art. 5 Comma 2 ter
del Testo Unico dell’Immigrazione
che disciplina il contributo variabile da 80 a 200 euro.
La medesima circolare invita le Questure
ad adempiere alla medesima
attività di verifica anche laddove le istanze fossero
state presentate in data anteriore al 14 settembre
ma non fossero ancora state definite.
giovedì 1 settembre 2016
permesso soggiorno per minori stranieri
La legge n. 122/2016 ha introdotto nell'ordinamento italiano il
Pertanto, per tutte le istanze presentate dal 23 luglio 2016, data questa di entrata in vigore della predetta normativa, il genitore o l'esercente la patria potestà di riferimento dovrà provvedere ad integrare la pratica, prima della data di convocazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura ,
Pertanto, per tutte le istanze presentate dal 23 luglio 2016, data questa di entrata in vigore della predetta normativa, il genitore o l'esercente la patria potestà di riferimento dovrà provvedere ad integrare la pratica, prima della data di convocazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura ,
- versando a mezzo bollettino postale la somma di euro 30,46 per ciascun figlio minore, anche infraquattordicenne, bollettino che, nella sezione 'eseguito da', riporterà il nome ed il cognome del minore.
fonte:poliziadistato
sabato 16 luglio 2016
PERMESSO DI SOGGIORNO INDIVIDUALE PER MINORI STRANIERI
È stata approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati lo scorso 30 giugno, il disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821),tra le novità contenute nella nuova legge, l'articolo 10 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
fonte:integrazionemigranti
Al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.
fonte:integrazionemigranti
lunedì 27 giugno 2016
ABOLITO IL CONTRIBUTO VARIABILE TRA 80 e 200 € SUL RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO
Il TAR Lazio, Sez. II-Quater, con
"Con riferimento alla sentenza n. 06095 del 24 maggio u.s. del T.A.R. Lazio che ha annullato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, si informa che a partire dalla suddetta data le istanze saranno accettate senza il pagamento del contributo di cui all’oggetto"
Al di là del contributo, le altre spese restano invariate:
Le questure si adeguano (1 qui) - (2 qui)
ha annullato il
laddove stabilisce che per il rilascio del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare un contributo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro.
In attesa di opportune circolari le questure hanno comunque diramato una circolare ai patronati per cui :
"Con riferimento alla sentenza n. 06095 del 24 maggio u.s. del T.A.R. Lazio che ha annullato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, si informa che a partire dalla suddetta data le istanze saranno accettate senza il pagamento del contributo di cui all’oggetto"
Al di là del contributo, le altre spese restano invariate:
- 30,46 € per il Permesso di Soggiorno Elettronico - PSE 380;
- 30,00 € per l’assicurata a Poste Italiane;
- 16,00 € per la marca da bollo.
Le questure si adeguano (1 qui) - (2 qui)
riferimenti ulteriori ateneoweb
venerdì 13 novembre 2015
NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
conforme al Regolamento CE n. 1030/2002, cosi modificato dal Regolamento CE n. 380/2008
per questo nuovo permesso serviranno le impronte anche ai minori (leggi qui)
giovedì 15 gennaio 2015
limiti di reddito 2015 per : assegno sociale / ricongiungimento familiare / permesso CE lungo periodo
sarà pari ad euro 5.830,63
(euro 448,51 mensili per 13 mensilità) .
L’importo dell’assegno sociale regola i parametri di reddito per la richiesta di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Con un importo di euro 5.830,63 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono:
- Richiedente : 5.830,63 annui
- Richiedente e 1 familiare : 8.745,94 € annui
- Richiedente 3 2 familiari - 11.661,26 € annui
- Più familiari aumento di € 2.915,31 per ogni familiare
- Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.661,26 € annui
- Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,57 € annui
APPROFONDIMENTO : StranieriinItalia (qui)
giovedì 12 giugno 2014
Posso convertire il mio permesso di studio in uno di lavoro subordinato? fonte:"NOI MONDO TV"
Etichette:
extracomunitari,
immigrazione,
permesso soggiorno,
permesso soggiorno per studio,
permesso soggiorno revoca,
sanatoria,
video guide
giovedì 10 aprile 2014
martedì 25 marzo 2014
Attuazione dalla direttiva europea sul permesso di soggiorno unico
Con il Decreto Legislativo n. 40 del 4 marzo 2014 viene recepita nel- l’ordinamento italiano la direttiva 2011/98/UE ovvero la direttiva sul cd. “permesso di soggiorno unico”, normativa europea diretta ad unificare le procedure degli Stati membri di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro al fine di garantire effettiva parità di trattamento ed un insieme di diritti comune per tutti i lavoratori regolarmente soggiornanti.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo il prossimo 6 aprile, i permessi di soggiorno validi per lavoro recheranno la dicitura “permesso unico lavoro” ad esclusione dei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, per motivi umanitari, per protezione internazionale, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.
Inoltre, nella stessa disposizione si prevede l’allungamento da 20 a 60 giorni del termine per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Etichette:
colf,
colf e badanti,
extracomunitari,
permesso soggiorno,
permesso soggiorno tempi rilascio rinnovo,
permesso soggiorno unico
domenica 1 dicembre 2013
Conversione del primo permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Con la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2013 viene finalmente consentito convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato già a seguito del primo ingresso, senza necessità che il lavoratore debba fare rientro nel paese di origine ed ottenere un secondo visto di ingresso stagionale.
A fronte del contenuto della Circolare, dunque, il lavoratore stagionale potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato già alla scadenza del primo permesso stagionale a condizione che sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro stagionale e che sussista la quota nell’ambito della programmazione dei flussi.
Ciò in conformità ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1610/2013) che aveva annullato il provvedimento di diniego della richiesta di conversione, diniego basato proprio sull’assenza del preventivo rientro nel paese di origine a seguito del rilascio del primo permesso per lavoro stagionale.
A fronte del contenuto della Circolare, dunque, il lavoratore stagionale potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato già alla scadenza del primo permesso stagionale a condizione che sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro stagionale e che sussista la quota nell’ambito della programmazione dei flussi.
fonte:piemonteimmigrazione
permesso di soggiorno per studio NEWS
Con il decreto legge istruzione n.104/13, convertito in legge n.128/13 sono state apportate modifiche all’art. 5 del D.Lgs. 286/98 con particolare riferimento alla durata del permesso di soggiorno per studio.
L’art. 9 della L 128/13 ha stabilito che la durata del permesso di soggiorno per studio non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione.
Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis”. Tale modifiche entreranno tuttavia in vigore a seguito dell’adeguamento sul punto del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 da approvarsi entro sei mesi.
giovedì 24 ottobre 2013
Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1612 del 20 marzo 2013, ha stabilito la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La normativa, infatti, nel caso di abbandono dello status di religioso, non vieta espressamente la conversione del permesso per motivi religiosi in altro tipo di permesso.
E’ vero che l’art. 14 del D.P.R. 394/99 nel disciplinare i casi di conversione non menziona questa possibilità ma, a parere del Consiglio di Stato, l’elenco contenuto nella disposizione non deve considerarsi tassativo.
L’art. 5 D.Lgs. 286/98, inoltre, non pone vincoli al rinnovo del permesso di soggiorno per un titolo diverso da quello originariamente posseduto.
fonte:piemonteimmigrazione
venerdì 7 giugno 2013
È reato la permanenza in Italia senza permesso di soggiorno
Legittima la contravvenzione di 5mila euro (ex articolo 10 bis Dlgs 286/1998) per l’extracomunitario che si è trattenuto nel territorio italiano senza permesso di soggiorno, come accertato dalla Polizia.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24877/2013, rigettando il ricorso del Pg di Perugia che sosteneva il contrasto con la normativa europea e l’assenza del reato.
I giudici ricordano che: “La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10-bis Dlgs n. 286 del 1998 - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 dei 2010, ha precisato che la norma non punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo di essere» della persona.
Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dai «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dl legge”.
La condizione di ‘clandestinità” è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita “e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori”.
Mentre la compatibilità con la direttiva CE n. 115 del 2008 è stata di recente accertata dalla Corte di giustizia, con la decisione dei 6 dicembre 2012.
fonte: sole24 , lavoroefisco
mercoledì 3 aprile 2013
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO ( approfondimenti )
Nella circolare n. 49 del 29 marzo 2013 il lavoro occasionale di tipo accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione, per cui esso può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto, nei limiti del compenso economico previsto.
Viene pertanto definito :
I compensi saranno rivalutati annualmente sulla base dell’indice Istat e verranno computati ai fini della determinazione del reddito necessario al lavoratore extracomunitario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno , ma in quanto occasionale non varranno da soli .
Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:
Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici.
Viene pertanto definito :
1) Nuovo quadro normativo;
2) Tipologie di prestatori e attività;
2.1 Studenti, pensionati, disoccupati;
2.2 Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;
2.3 Lavoratori stranieri;
3) Imprenditori commerciali e professionisti;
3.1 Settore agricolo;
3.2 Committenti pubblici;
3.3 Impresa familiare;
4) Limite economico
5) I nuovi buoni lavoro;
6) Fase transitoria: art. 1, comma 33;
7) Precisazioni e ulteriori chiarimenti.
I compensi saranno rivalutati annualmente sulla base dell’indice Istat e verranno computati ai fini della determinazione del reddito necessario al lavoratore extracomunitario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno , ma in quanto occasionale non varranno da soli .
Un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente, inoltre, è rappresentato dall’indicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.
Limite economico
Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:
- a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici.
Etichette:
730,
colf,
colf e badanti,
extracomunitari,
inps circ. 49 29/03/2013,
lavoro occasionale accessorio,
permesso soggiorno,
unico
sabato 9 marzo 2013
Obbligatorio superare almeno due esami per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (piemonteimmigrazione)
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1242 del 1° marzo 2013, ha confermato la necessità del superamento di due verifiche di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio da parte dello straniero iscritto all’Università.
Come previsto dall’art. 46 D.P.R. 394/99, infatti, il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi al primo almeno due verifiche di profitto.
Nel caso lo studente sia in grado di documentare gravi problemi di salute o altra causa di forza maggiore, è possibile ottenere il rinnovo anche con il superamento di una verifica soltanto.
In ogni caso, afferma il Consiglio di Stato, i test di accesso non possono essere ricompresi tra le verifiche di profitto trattandosi di prove intese ad accertare, al momento dell’iscrizione al corso, se lo studente possegga già le conoscenze indispensabili per frequentare utilmente il corso stesso.
Iscriviti a:
Post (Atom)



